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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/07/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1455/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1455/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sommariva del Bosco (CN)
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]del Bosco (CN) entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti BERTERO EDOARDO e MONIA SACCHI come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in SOMMARIVA DEL BOSCO il 13/05/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
1 Dal matrimonio sono nati i figli: a Carmagnola, il 29/04/2007, maggiorenne, non Persona_1
economicamente autosufficiente e , a Savigliano, il 10/04/2011, minorenne. Persona_2
Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2006 parte II serie A n. 3.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
L'alloggio coniugale sito in Sommariva del Bosco – Vicolo Bava n. 4, attualmente occupato da entrambi i coniugi in forza di contratto di locazione, viene assegnato alla IG.ra che ci Parte_1 abiterà con entrambi i figli e verrà rilasciato dal IG. onde trasferirsi in altro Parte_2 immobile entro e non oltre il termine fissato dall'Ill.mo Tribunale di Asti per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma c.p.c.
Il figlio minore viene affidato, in ossequio all'istituto dell'affido condiviso, ad entrambi i Per_2 coniugi, con residenza dello stesso presso la madre e con facoltà per il padre di vederlo e di tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
2 - un giorno infrasettimanale da concordare di volta in volta tra i genitori secondo le esigenze e gli impegni scolastici del figlio minore;
- a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
- durante il periodo delle ferie estive, il padre potrà avere con sé il minore per una settimana, in periodo da concordarsi tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. La madre, nel periodo delle ferie estive, avrà ugualmente la stessa facoltà di tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di una settimana, con conseguente sospensione, per il predetto periodo, del diritto di visita del padre;
- Natale e S. Stefano, 31 dicembre e 1° gennaio ad anni alterni con la madre coaffidataria;
- Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con la madre coaffidataria;
- il giorno del compleanno del minore ad anni alterni con la madre coaffidataria.
Durante il rispettivo periodo feriale, il calendario ordinario resterà sospeso e riprenderà a decorrere al termine del periodo, ripristinando l'alternanza precedentemente in vigore.
I genitori si impegnano a collaborare massimamente nell'esercizio del ruolo genitoriale, garantendosi reciproca assistenza e flessibilità nell'organizzazione dei tempi di cura con il figlio, pur nel rispetto delle condizioni di massima qui convenute e, in particolare, riconoscendo entrambi l'importanza di preavvisarsi con congruo anticipo in caso di variazioni di programmi e di consultarsi prima di comunicare al figlio eventuali progetti e/o cambiamenti nell'organizzazione domestica.
Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento dei figli, ciascuno per il tempo in cui li avranno con sé. Inoltre, il padre, IG. , si impegna a corrispondere all'altro coniuge Parte_2
l'importo di Euro 400,00 mensili (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese) a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli ed a corrispondere il 50% delle spese mediche specialistiche non rimborsabili, scolastiche e ludico-sportive relative ai medesimi, purché tutte documentate e previamente concordate o, se urgenti o necessitate, in ogni caso successivamente documentate, richiamandosi espressamente al vigente Protocollo d'intesa del Tribunale di Asti, che i coniugi dichiarano di conoscere e di avere già ricevuto in copia dal difensore.
Gli eventuali rimborsi in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovranno essere effettuati all'altro entro il giorno 15 del mese successivo dalla richiesta, corredata dai documenti giustificativi.
L' importo di cui sopra verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT a partire dal gennaio 2026.
PRENDE ATTO
I coniugi danno atto di avere già diviso di comune accordo i beni mobili e gli arredi esistenti nell'alloggio già coniugale sito in Sommariva del Bosco – Vicolo Bava n. 4.
L'assegno unico per i figli verrà richiesto dalla madre e beneficiato dalla medesima al 100%.
Le detrazioni fiscali per i figli verranno operate al 50% ciascuno dai coniugi.
I coniugi dichiarano altresì di aver già definito ogni altra questione patrimoniale e di nulla più avere a che pretendere reciprocamente, in merito alla vicenda matrimoniale.
I coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunziano a qualsivoglia richiesta di reciproco mantenimento.
I coniugi si rilasciano vicendevole consenso per ottenere il passaporto o documenti equipollenti, eventuali rinnovi, visti ed iscrizione del nome dei figli nel passaporto di entrambi.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
3 SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/07/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1455/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sommariva del Bosco (CN)
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]del Bosco (CN) entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti BERTERO EDOARDO e MONIA SACCHI come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in SOMMARIVA DEL BOSCO il 13/05/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
1 Dal matrimonio sono nati i figli: a Carmagnola, il 29/04/2007, maggiorenne, non Persona_1
economicamente autosufficiente e , a Savigliano, il 10/04/2011, minorenne. Persona_2
Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2006 parte II serie A n. 3.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
L'alloggio coniugale sito in Sommariva del Bosco – Vicolo Bava n. 4, attualmente occupato da entrambi i coniugi in forza di contratto di locazione, viene assegnato alla IG.ra che ci Parte_1 abiterà con entrambi i figli e verrà rilasciato dal IG. onde trasferirsi in altro Parte_2 immobile entro e non oltre il termine fissato dall'Ill.mo Tribunale di Asti per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma c.p.c.
Il figlio minore viene affidato, in ossequio all'istituto dell'affido condiviso, ad entrambi i Per_2 coniugi, con residenza dello stesso presso la madre e con facoltà per il padre di vederlo e di tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
2 - un giorno infrasettimanale da concordare di volta in volta tra i genitori secondo le esigenze e gli impegni scolastici del figlio minore;
- a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
- durante il periodo delle ferie estive, il padre potrà avere con sé il minore per una settimana, in periodo da concordarsi tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. La madre, nel periodo delle ferie estive, avrà ugualmente la stessa facoltà di tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di una settimana, con conseguente sospensione, per il predetto periodo, del diritto di visita del padre;
- Natale e S. Stefano, 31 dicembre e 1° gennaio ad anni alterni con la madre coaffidataria;
- Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con la madre coaffidataria;
- il giorno del compleanno del minore ad anni alterni con la madre coaffidataria.
Durante il rispettivo periodo feriale, il calendario ordinario resterà sospeso e riprenderà a decorrere al termine del periodo, ripristinando l'alternanza precedentemente in vigore.
I genitori si impegnano a collaborare massimamente nell'esercizio del ruolo genitoriale, garantendosi reciproca assistenza e flessibilità nell'organizzazione dei tempi di cura con il figlio, pur nel rispetto delle condizioni di massima qui convenute e, in particolare, riconoscendo entrambi l'importanza di preavvisarsi con congruo anticipo in caso di variazioni di programmi e di consultarsi prima di comunicare al figlio eventuali progetti e/o cambiamenti nell'organizzazione domestica.
Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento dei figli, ciascuno per il tempo in cui li avranno con sé. Inoltre, il padre, IG. , si impegna a corrispondere all'altro coniuge Parte_2
l'importo di Euro 400,00 mensili (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese) a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli ed a corrispondere il 50% delle spese mediche specialistiche non rimborsabili, scolastiche e ludico-sportive relative ai medesimi, purché tutte documentate e previamente concordate o, se urgenti o necessitate, in ogni caso successivamente documentate, richiamandosi espressamente al vigente Protocollo d'intesa del Tribunale di Asti, che i coniugi dichiarano di conoscere e di avere già ricevuto in copia dal difensore.
Gli eventuali rimborsi in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovranno essere effettuati all'altro entro il giorno 15 del mese successivo dalla richiesta, corredata dai documenti giustificativi.
L' importo di cui sopra verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT a partire dal gennaio 2026.
PRENDE ATTO
I coniugi danno atto di avere già diviso di comune accordo i beni mobili e gli arredi esistenti nell'alloggio già coniugale sito in Sommariva del Bosco – Vicolo Bava n. 4.
L'assegno unico per i figli verrà richiesto dalla madre e beneficiato dalla medesima al 100%.
Le detrazioni fiscali per i figli verranno operate al 50% ciascuno dai coniugi.
I coniugi dichiarano altresì di aver già definito ogni altra questione patrimoniale e di nulla più avere a che pretendere reciprocamente, in merito alla vicenda matrimoniale.
I coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunziano a qualsivoglia richiesta di reciproco mantenimento.
I coniugi si rilasciano vicendevole consenso per ottenere il passaporto o documenti equipollenti, eventuali rinnovi, visti ed iscrizione del nome dei figli nel passaporto di entrambi.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
3 SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/07/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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