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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 31/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 144/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Luigi Amoruso;
ricorrente
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
resistente contumace nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il
P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2.2.2024 chiedeva al Tribunale di Crotone di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili (rectius, lo scioglimento) del matrimonio da lei contratto con in Crotone il 15.12.2014, dal quale non erano nati figli. CP_1
A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con sentenza emessa in data
21.10.2019 il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la loro separazione personale, dichiarando non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale;
chiedeva,
1 pertanto, la declaratoria di cessazione degli effetti civili (rectius, lo scioglimento) del matrimonio con assegnazione a lei della casa coniugale.
All'udienza del 4.12.2024, pur ritualmente citato in giudizio, il resistente non si costituiva e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, dichiarava la contumacia del medesimo e rinviava la causa per la decisione (ord. 5.12.2024).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. (ord.
15.3.2025). Il P.M. interveniva regolarmente.
2. La domanda tesa alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione del convenuto ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza di separazione e del termine di almeno un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015
n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3. Nulla va disposto sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Ed invero, la disciplina dell'assegnazione della casa coniugale presuppone che i soggetti alla cui tutela è preordinata tale assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale.
2 Nel caso di specie, dall'unione coniugale non sono nati figli e pertanto non assume rilievo la circostanza, prospettata dalla ricorrente, che nella casa coniugale ella conviva con la figlia minore avuta da persona diversa dal resistente.
L'uso del bene in questione sarà dunque regolato dal titolo.
4. Le spese seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo il resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi ex d.m. 147/2022 in ragione dell'attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile – definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Crotone da e Parte_1 CP_1
il 15.12.2014 (atto trascritto al n. 52, parte I, 2014);
[...]
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dichiara non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale;
5. condanna il resistente contumace a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi 2.906,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 144/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Luigi Amoruso;
ricorrente
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
resistente contumace nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il
P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2.2.2024 chiedeva al Tribunale di Crotone di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili (rectius, lo scioglimento) del matrimonio da lei contratto con in Crotone il 15.12.2014, dal quale non erano nati figli. CP_1
A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con sentenza emessa in data
21.10.2019 il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la loro separazione personale, dichiarando non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale;
chiedeva,
1 pertanto, la declaratoria di cessazione degli effetti civili (rectius, lo scioglimento) del matrimonio con assegnazione a lei della casa coniugale.
All'udienza del 4.12.2024, pur ritualmente citato in giudizio, il resistente non si costituiva e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, dichiarava la contumacia del medesimo e rinviava la causa per la decisione (ord. 5.12.2024).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. (ord.
15.3.2025). Il P.M. interveniva regolarmente.
2. La domanda tesa alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione del convenuto ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza di separazione e del termine di almeno un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015
n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3. Nulla va disposto sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Ed invero, la disciplina dell'assegnazione della casa coniugale presuppone che i soggetti alla cui tutela è preordinata tale assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale.
2 Nel caso di specie, dall'unione coniugale non sono nati figli e pertanto non assume rilievo la circostanza, prospettata dalla ricorrente, che nella casa coniugale ella conviva con la figlia minore avuta da persona diversa dal resistente.
L'uso del bene in questione sarà dunque regolato dal titolo.
4. Le spese seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo il resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi ex d.m. 147/2022 in ragione dell'attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile – definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Crotone da e Parte_1 CP_1
il 15.12.2014 (atto trascritto al n. 52, parte I, 2014);
[...]
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dichiara non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale;
5. condanna il resistente contumace a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi 2.906,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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