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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/07/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5225 /2024 R.G. promossa da
, con l'avv. LIZZANI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
ricorrente contro
, Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11/3/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 20/05/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
“Che l'Ill.mo Tribunale di Verona voglia: 2
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 898/1970; Controparte_1
2. confermare l'affidamento esclusivo delle figlie minori e Persona_1 Per_2
alla madre , con collocamento presso la sua abitazione, ai Parte_1
sensi degli artt. 337-bis e ss. c.c.;
3. confermare l'obbligo per il sig. di corrispondere alla Controparte_1
moglie, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 400,00 (€
200,00 ciascuna) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT come
per legge, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.;
4. confermare la condanna del sig. a contribuire nella Controparte_1
misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo in uso
presso il Tribunale di Verona, forfettizzando tali spese nel contributo mensile fisso
di € 150,00 per figlia, per complessivi € 300,00 mensili da cumularsi al contributo
ordinario per il 5. autorizzare il rilascio di validi documenti per l'espatrio per le
figlie (nata a [...] il [...], c.f. Persona_3
e (nata in [...] il C.F._3 Parte_2
11/11/2014, c.f. ) anche senza il consenso del resistente, ai C.F._4
sensi dell'art. 3, lett. a-bis) della L. 1185/1967;
6. disporre ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse delle
minori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.”
mantenimento;
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/09/2024 la ricorrente sig. Pt_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarato lo scioglimento del
[...]
matrimonio con rito civile contratto il 30/09/2011 con il sig. CP_1
, alle condizioni riportate in epigrafe.
[...]
A sostegno del ricorso, allegava che il Tribunale di Verona aveva pronunciato la separazione giudiziale con sentenza n. 580/2020 del
2 3
23/3/2020, che dal matrimonio erano nate le figlie il Persona_1
21/6/2013 e l'11/11/2014 e che il coniuge non aveva contribuito al Per_2
mantenimento delle figlie nella misura stabilita in sede di separazione e si era sempre rifiutato di prestare il consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per le minori, necessari per recarsi in Romania dove ancora risiedevano alcuni parenti.
Con decreto in data 13/9/2024 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza dell'11/3/2025 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per il convenuto,
non costituito.
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e discuteva oralmente.
Con ordinanza resa in udienza si provvedeva nel seguente senso:
“verificata la regolarità della notifica dichiara la contumacia del resistente;
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
1) Affida le figlie minori e in via superesclusiva Persona_1 Per_2
alla madre, che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute,
l'educazione e l'istruzione, senza necessità del consenso del padre, nonché
richiedere documenti per le figlie, anche validi per l'espatrio, senza la necessità del
consenso del padre;
gli incontri tra il padre e le minori saranno concordati tra i
genitori;
2) Dispone che il sig. contribuisca al Controparte_1
mantenimento delle figlie corrispondendo mensilmente alla madre sig. Pt_1
, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 500, rivalutabile
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT, già comprensivo delle spese straordinarie;
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3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre,
affidataria esclusiva”.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale e, per quanto allegato negli scritti difensivi, risultante di certificati di stato di famiglia e dichiarato dalla ricorrente all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al
Presidente del Tribunale (udienza tenutasi il 13/9/2019).
La stessa mancata comparizione del convenuto all'udienza presidenziale, impedendo il tentativo di conciliazione, è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo.
Va riconosciuta, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alle condizioni, reputa il Collegio che l'ordinanza dell'11/3/2025 vada integralmente confermata, vista la contumacia del padre e tenuto conto delle allegazioni riguardo il protratto disinteresse dello stesso, il quale non incontra le figlie dal 2022, non provvede al loro mantenimento (doc. 3 di parte ricorrente) e ostacola il rilascio dei documenti validi per l'espatrio (docc. 4 e 5 di parte ricorrente), necessari per far visita ai congiunti residenti in [...].
In ragione dell'està delle figlie ( durante la fase Persona_4
istruttoria) e l'assenza di indici dai quali desumere una particolare maturità, non si è proceduto all'ascolto.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia del convenuto, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà,
mentre la restante metà va posta a carico del resistente nella misura
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liquidata d'ufficio secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività
svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e in Sinesti (Romania) il Parte_1 Controparte_1
30/9/2011;
2) affida le figlie minori e in via superesclusiva Persona_1 Per_2
alla madre, che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute, l'educazione e l'istruzione, senza necessità del consenso del padre, nonché richiedere documenti per le figlie, anche validi per l'espatrio, senza la necessità del consenso del padre;
gli incontri tra il padre e le minori saranno concordati tra i genitori;
3) dispone che il sig. contribuisca al Controparte_1
mantenimento delle figlie corrispondendo mensilmente alla madre sig.
, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € Parte_1
500, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, già
comprensivo delle spese straordinarie;
4) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre, affidataria esclusiva;
5) Dispone la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; condanna il resistente alla rifusione della restante metà, che liquida per la quota in € € 2306 per compensi, oltre
IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 20/05/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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