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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/11/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R . G . 1 6 9 9 / 2 0 2 3
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che l'udienza del 13/11/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.; dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente,
con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice dott. Marco SA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco SA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1699 del 2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. COAN STEFANO Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. , con l'avv. MACCARRONE GIOVANNI Controparte_1 C.F._2
* * *
OGGETTO: Mutuo;
CONCLUSIONI congiunte delle parti:
“i sottoscritti procuratori depositano le presenti note scritte congiunte di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 13.11.2025, ribadendo che nelle more del presente giudizio le parti hanno raggiunto un
accordo per la definizione bonaria della controversia, con integrale e reciproca rinuncia agli atti, alle azioni ed alle domande e compensazione delle spese, come già rappresentato nell'istanza congiunta di data
04.11.2025, e pertanto precisano le seguenti
CONCLUSIONI dichiarare l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti hanno congiuntamente rappresentato di aver raggiunto un accordo in sede stragiudiziale, con contestuale richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2 La controversia passa quindi direttamente in decisione, a seguito del deposito di note autorizzate congiunte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive rispetto alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Dalla disamina del contenuto delle conclusioni congiunte formulate si evince che è venuto meno ogni interesse alla pronuncia di merito in questa sede, essendo sopraggiunti elementi tali da ricomporre le ragioni di contrasto tra le parti.
Per completezza di disamina, si osserva che il richiamo delle parti alla declaratoria di estinzione risulta improprio, in quanto accompagnato da una (inequivoca ed espressa) richiesta di emissione di sentenza di cessata materia del contendere (facente seguito, come detto, alla definizione stragiudiziale del contenzioso) e alla conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va richiamata quindi, sul punto, la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse
alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi (…) (cfr. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015) e secondo cui “la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della
sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito,
senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a
chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr. Sez. 1 n. 10553 del 7.5.2009).
Per tali motivi, essendo emerso che le parti in causa non hanno alcun interesse ad una pronuncia di merito, per intervenuta conciliazione in sede stragiudiziale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3 Tale pronuncia determina necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Treviso al n. 3134 / 22 e pubblicato in data 13 dicembre 2022, atteso il tenore di quanto riferito dalle parti (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 1, sentenza n. 13085 del 22/05/2008, secondo cui “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni
di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge
anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”).
Le spese di lite vengono compensate, in ragione dell'esito del giudizio.
Nulla va disposto in ordine alle spese di c.t.u., atteso che il consulente – nominato in data 23 ottobre 2025 - non aveva ancora accettato l'incarico al momento di emissione di provvedimento di sospensione di ogni attività peritale del 6 novembre 2023 (facente seguito ad istanza congiunta delle parti, del 5 novembre 2025, di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere).
P. Q. M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3134 / 22 emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 13 dicembre 2022;
2) spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 13/11/2025.
Il Giudice
Dott. Marco SA
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