Art. 4.
Sulle giacenze di benzina, di benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, di petrolio diverso da quello lampante e di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, esistenti alle ore 24 del 30 settembre 1980, in quantita' superiore a 20 quintali, presso i depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburante, e' concesso il rimborso di L. 1.059 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per la benzina e per i prodotti petroliferi aventi lo stesso carico fiscale, e di L. 1.276 per quintale per i gas di petrolio liquefatti per autotrazione.
Per ottenere il rimborso le ditte interessate devono farne richiesta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il rimborso puo' essere effettuato, con le modalita' da stabilire dal Ministero delle finanze, anche mediante autorizzazione ad estrarre prodotti petroliferi, in esenzione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.
Sulle giacenze di benzina, di benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, di petrolio diverso da quello lampante e di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, esistenti alle ore 24 del 30 settembre 1980, in quantita' superiore a 20 quintali, presso i depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburante, e' concesso il rimborso di L. 1.059 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per la benzina e per i prodotti petroliferi aventi lo stesso carico fiscale, e di L. 1.276 per quintale per i gas di petrolio liquefatti per autotrazione.
Per ottenere il rimborso le ditte interessate devono farne richiesta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il rimborso puo' essere effettuato, con le modalita' da stabilire dal Ministero delle finanze, anche mediante autorizzazione ad estrarre prodotti petroliferi, in esenzione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.