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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/02/2026, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2649/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE SA, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore IADECOLA ARTURO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15922/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123472979000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1729/2026 depositato il Pag. 1 di 4 16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0123472979 000, riferita come notificata il 6 maggio 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 38.773,66 comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica a titolo di IVA non versata per l'annualità 2020 a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. n.
633/1972. Ha dedotto la società ricorrente di avere presentato tardivamente la dichiarazione dovuta per il 2020, per la precisione soltanto in data 18 novembre 2020, dunque con ritardo superiore a 90 giorni, con la conseguenza che non le era stato riconosciuto il credito derivante dalla dichiarazione per il 2019; che nella data del 14 dicembre 2023 aveva ricevuto la comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario) a seguito della quale aveva immediatamente presentato – in data 28 dicembre 2023 – la comunicazione richiesta dall'ufficio, senza che tuttavia ne sortisse esito positivo;
che il 6 maggio 2024 le era stata notificata la cartella di pagamento impugnata, maggiorata di sanzioni e interessi. Ha quindi richiamato la circolare n. 21/E del 25 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate, che aveva consentito al contribuente di presentare documentazione a supporto del credito non dichiarato entro i
30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, ciò che la società aveva ritualmente fatto, inviando i registri IVA del 2019 completi di liquidazioni;
ha evidenziato che l'inerzia dell'ufficio aveva provocato l'incremento delle sanzioni irrogate dall'importo di € 818,40 indicato nell'avviso bonario a quello di € 8.184,00 indicato nella cartella di pagamento. Quanto all'entità della sanzione applicata, con diffuse argomentazioni ha lamentato la palese violazione del principio di proporzionalità, affermato da numerose sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia ampiamente richiamate e valido anche per le sanzioni in materia tributaria, teorizzando l'esigenza di un equo bilanciamento tra l'interesse perseguito con l'applicazione della misura sanzionatoria e la compressione della sfera soggettiva del destinatario di essa;
ha ravvisato, inoltre, la violazione del nuovo statuto del contribuente, risultando consentita la limitazione della libertà dei cittadini solo qualora necessaria ai fini della protezione di interessi pubblici;
ha invocato la
Pag. 2 di 4 corretta applicazione dell'art. 7 del d.lgs n. 472/1997 nel punto in cui menziona ai fini della commisurazione della sanzione la gravità della condotta, la collaborazione del contribuente, la sua personalità e le sue condizioni economiche e sociali, dovendosi anche tenere conto – come stabilito dalla Corte costituzionale – del comportamento del contribuente che abbia provveduto a versare le somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi, ancor prima della notifica dell'avviso d'accertamento.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
L'ufficio non si è costituito in giudizio.
Motivi della decisione Il ricorso va dichiarato inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (si vedano tra le tante Cass. n. 6677/2017; Cass. n. 11637/2017; Cass. n. 2887/2020; Cass. n. 11271/2022; Cass. n.
15785/2023), in tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della Commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto ad essa notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire.
Ebbene, nel presente giudizio all'omissione dell'attestazione di conformità tra l'atto depositato e quello in ipotesi notificato ha fatto seguito la contumacia della parte intimata, con il che il ricorrente è incorso nella insanabile causa di inammissibilità indicata dal disposto dell'art. 22 del d.lgs n.
546/1992.
Si aggiunga che il ricorso non risulta nemmeno essere stato depositato nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni dalla sua proposizione previsto dall'art. 22 del d.lgs n. 546/1992, non trovando più applicazione l'art. 17-bis del d.lgs n. 546/1992 in quanto abrogato a decorrere dall'11 gennaio 2024 in forza dell'art. 2 del d.lgs n. 220/2023.
Pag. 3 di 4 Il presente ricorso è stato infatti depositato solo il 23 ottobre 2024, a fronte di una notifica risalente al 3 luglio 2024, mentre il termine di legge risultava scaduto già fin dal 2 settembre 2024.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'ufficio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Roma, 10 febbraio 2026
L'estensore Il Presidente Enrico Sigfrido Dedola Alessandro Clemente
Pag. 4 di 4
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE SA, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore IADECOLA ARTURO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15922/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123472979000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1729/2026 depositato il Pag. 1 di 4 16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0123472979 000, riferita come notificata il 6 maggio 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 38.773,66 comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica a titolo di IVA non versata per l'annualità 2020 a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. n.
633/1972. Ha dedotto la società ricorrente di avere presentato tardivamente la dichiarazione dovuta per il 2020, per la precisione soltanto in data 18 novembre 2020, dunque con ritardo superiore a 90 giorni, con la conseguenza che non le era stato riconosciuto il credito derivante dalla dichiarazione per il 2019; che nella data del 14 dicembre 2023 aveva ricevuto la comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario) a seguito della quale aveva immediatamente presentato – in data 28 dicembre 2023 – la comunicazione richiesta dall'ufficio, senza che tuttavia ne sortisse esito positivo;
che il 6 maggio 2024 le era stata notificata la cartella di pagamento impugnata, maggiorata di sanzioni e interessi. Ha quindi richiamato la circolare n. 21/E del 25 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate, che aveva consentito al contribuente di presentare documentazione a supporto del credito non dichiarato entro i
30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, ciò che la società aveva ritualmente fatto, inviando i registri IVA del 2019 completi di liquidazioni;
ha evidenziato che l'inerzia dell'ufficio aveva provocato l'incremento delle sanzioni irrogate dall'importo di € 818,40 indicato nell'avviso bonario a quello di € 8.184,00 indicato nella cartella di pagamento. Quanto all'entità della sanzione applicata, con diffuse argomentazioni ha lamentato la palese violazione del principio di proporzionalità, affermato da numerose sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia ampiamente richiamate e valido anche per le sanzioni in materia tributaria, teorizzando l'esigenza di un equo bilanciamento tra l'interesse perseguito con l'applicazione della misura sanzionatoria e la compressione della sfera soggettiva del destinatario di essa;
ha ravvisato, inoltre, la violazione del nuovo statuto del contribuente, risultando consentita la limitazione della libertà dei cittadini solo qualora necessaria ai fini della protezione di interessi pubblici;
ha invocato la
Pag. 2 di 4 corretta applicazione dell'art. 7 del d.lgs n. 472/1997 nel punto in cui menziona ai fini della commisurazione della sanzione la gravità della condotta, la collaborazione del contribuente, la sua personalità e le sue condizioni economiche e sociali, dovendosi anche tenere conto – come stabilito dalla Corte costituzionale – del comportamento del contribuente che abbia provveduto a versare le somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi, ancor prima della notifica dell'avviso d'accertamento.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
L'ufficio non si è costituito in giudizio.
Motivi della decisione Il ricorso va dichiarato inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (si vedano tra le tante Cass. n. 6677/2017; Cass. n. 11637/2017; Cass. n. 2887/2020; Cass. n. 11271/2022; Cass. n.
15785/2023), in tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della Commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto ad essa notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire.
Ebbene, nel presente giudizio all'omissione dell'attestazione di conformità tra l'atto depositato e quello in ipotesi notificato ha fatto seguito la contumacia della parte intimata, con il che il ricorrente è incorso nella insanabile causa di inammissibilità indicata dal disposto dell'art. 22 del d.lgs n.
546/1992.
Si aggiunga che il ricorso non risulta nemmeno essere stato depositato nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni dalla sua proposizione previsto dall'art. 22 del d.lgs n. 546/1992, non trovando più applicazione l'art. 17-bis del d.lgs n. 546/1992 in quanto abrogato a decorrere dall'11 gennaio 2024 in forza dell'art. 2 del d.lgs n. 220/2023.
Pag. 3 di 4 Il presente ricorso è stato infatti depositato solo il 23 ottobre 2024, a fronte di una notifica risalente al 3 luglio 2024, mentre il termine di legge risultava scaduto già fin dal 2 settembre 2024.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'ufficio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Roma, 10 febbraio 2026
L'estensore Il Presidente Enrico Sigfrido Dedola Alessandro Clemente
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