Rigetto
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/04/2026, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03034/2026REG.PROV.COLL.
N. 03071/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3071 del 2025, proposto da
Comune di Laives, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
MO DE AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Bonomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Trga - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 77/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MO DE AS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il Cons. IO AS e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Vincenzina Maio e Caterina Mele in sostituzione dell'avv. Monica Bonomini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2024 il signor MO DE AS ha chiesto al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano l’annullamento:
- del provvedimento a firma del Sindaco del Comune di Laives emesso in data 15 luglio 2024 e notificato alla PEC del progettista in pari data, nella pratica edilizia SCIA 46/2024 avente ad oggetto: « Divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA con codice pratica SUE [...]-17062024 e ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi » con la quale è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività relativa all’intervento edilizio sulle p.ed. 934 e p.f. 1310/98 in C.C. Laives di « spostamento di 3 parcheggi all’interno della propria proprietà senza l’ausilio di opere edilizie in forma di SCIA ordinaria in applicazione della cd legge TO (parcheggi privati a raso su aree già edificate) »;
- di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale e conseguente ivi compresa, per quanto occorrer possa e debba la proposta del Direttore del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche del 15.7.2024, non conosciuta.
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- il signor DE AS è proprietario in ragione di ½ indiviso della p.ed. 934 e della p.f. 1310/98, tutte in C.C. Laives a Pineta di Laives;
- la p.ed. 934 è costituita dalla sua abitazione e relativo sedime, sita in via DE Rio n. 6, mentre l’adiacente p.f. 1310/98 è costituita, per quanto interessa questa controversia, da una striscia di terreno della larghezza di 2,50 m. limitrofa al muro di recinzione/contenimento dell’abitazione e posta di fianco alla via DE Rio, che è identificata dalla p.f. 1310/146 e che consiste in una strada residenziale a servizio delle abitazioni ivi insistenti;
- la porzione di proprietà del ricorrente investita dall’intervento avversato dal Comune di Laives ha destinazione urbanistica di zona residenziale B2;
- una limitata superficie pari a mq 50 della medesima p.f. 1310/98, che si trova collocata però lungo la stradina laterale alla via del Rio, identificata come p.f. 1310/40 e posta sull’altro lato dell’abitazione e che non interessa la presente vertenza, è invece destinata a strada comunale tipo E ovvero strada di servizio, percorso pedonale, ancorché non sia mai stata espropriata da parte del Comune competente;
- il ricorrente ha presentato in data 17 giugno 2024, per mezzo del progettista all’uopo incaricato, Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi degli artt. 68, comma 5, 72, comma 2, 77 e allegato E, della l.p. 10.7.2018, n. 9, con la quale veniva previsto lo « spostamento di 3 parcheggi all’interno della proprietà senza ausilio di opere edilizie in forma di SCIA ordinaria in applicazione della legge TO (parcheggi privati a raso su aree già edificate) »;
- con comunicazione dd. 15 luglio 2024, il Sindaco del Comune di Laives ha disposto « il divieto immediato di prosecuzione dell’attività di cui alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui in oggetto »;
- il divieto disposto dal Comune di Laives è stato così motivato: « i nuovi 3 posti auto previsti sulla p.f. 1310/98, si trovano parallelamente alla via del Rio, che ai sensi del vigente UC è classificata ‘come strada comunale – tipo B1’ (secondo le norme di attuazione, larghezza massima: 7,5 metri); considerata l’attuale larghezza del sedime stradale, l’area in questione è soggetta al possibile ampliamento della strada pubblica, pertanto la realizzazione dei nuovi parcheggi non è compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico ».
3. A sostegno dell’impugnativa avverso gli atti sopra citati, il ricorrente sollevava un motivo di ricorso così rubricato:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 e 97 della Costituzione Italiana, degli artt. 72, 74 e 77 della l.p. 10 luglio 2018 n.9 in relazione agli artt. 18, 24, 31, 42, e 52 della medesima norma – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, legge 24 marzo 1989 n. 122 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 delle norme di attuazione al piano urbanistico del Comune di Laives, degli artt. 18 d.lgs. 285/1992 e 28 d.p.r. 495/1992 in relazione al decreto ministeriale 1404/1968 e alla circolare ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici dd. 30 dicembre 1970 n.5980 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l.p. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per motivazione errata, contraddittoria, contraddittorietà e illogicità manifeste per avere il Comune di Laives disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività ex art. 77, comma 5, LUP pur essendo l’intervento edilizio previsto con la SCIA come presentata conforme alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico e per avere addotto a fondamento della propria decisione una motivazione assolutamente errata ed illogica.
4. Nel giudizio di primo grado si è costituito il Comune di Laives chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con sentenza n. 77/2025 il Trga di Bolzano ha accolto il ricorso.
5.1 Il primo giudice ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità/irricevibilità dedotta dal Comune di Laives.
5.1.1 In particolare il Comune aveva rappresentato che:
- con ordinanza n. 194 del 2021, emessa dal Comune di Laives ed avente ad oggetto « Disciplina della circolazione stradale. Vari provvedimenti: istituzione di uno “stop” in via Lichtenstein di un divieto di sosta con rimozione forzata in via del Rio e posizionamento di paletti parapedonali in via S. Giacomo di fronte all’esercizio pubblico denominato “L’Angolo di Marì” civico 74 », il Comune aveva istituito un divieto di sosta con rimozione forzata in via del Rio;
- il signor DE AS aveva proposto un ricorso avverso la citata ordinanza n. 194 del 2021 del Comune di Laives, ricorso che era stato respinto dal Trga di Bolzano con sentenza n. 161/2023;
- in ragione del rigetto di quel ricorso l’ordinanza n. 194 del 2021 del Comune di Laives che istituiva un divieto di sosta con rimozione forzata in via del Rio è diventata inoppugnabile;
- pertanto il ricorrente non può parcheggiare su via del Rio alla luce del divieto di sosta imposto con l’ordinanza n. 194/2021;
- il ricorrente ha depositato una SCIA per lo spostamento di 3 parcheggi proprio nella zona soggetta a divieto di sosta;
- ma il ricorso risulta inammissibile e/o irricevibile in quanto mira a ottenere una pronuncia volta a superare il divieto di sosta istituito con un provvedimento ormai inoppugnabile.
5.1.2 Il Trga ha respinto l’eccezione sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- il divieto comunale de quo non si fonda né su una proprietà comunale, né su una servitù pubblica di transito su area privata, che l’iniziativa edilizia del ricorrente avrebbe leso e che dovrebbero reggere, alternativamente, il provvedimento di divieto di sosta, che ha per presupposto naturale la preesistenza di una strada pubblica o di una strada privata soggetta a pubblico transito;
- il Comune di Laives, invece, con l’avversato provvedimento ha ritenuto implicitamente inapplicabile alla fascia di terreno interessata dalla SCIA del ricorrente il proprio divieto di sosta su via DE Rio;
- tanto è sufficiente ad escludere la fondatezza dell’eccezione della difesa comunale.
5.2 Il Trga ha accolto nel merito le censure formulate dal ricorrente in primo grado.
5.2.1 Sotto un primo profilo il Trga ha sostenuto che:
- dalla motivazione, con la quale è stato disposto il divieto impugnato di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA del ricorrente, emerge che la p.f. 1310/98 non è destinata a “strada comunale ” (secondo le norme di attuazione, larghezza massima: 7,50 m) e che i tre nuovi posti auto, realizzabili a raso e senza opere edilizie in base alla SCIA per come presentata, sono considerati incompatibili “con le previsioni dello strumento urbanistico”, in quanto, “considerata l’attuale larghezza del sedime stradale, l’area in questione è soggetta al possibile ampliamento della strada pubblica”;
- l’Amministrazione resistente, perciò, ritiene che i tre parcheggi a raso, da delimitare su un terreno antistante la strada comunale, indicata come via del Rio, che non ha la destinazione urbanistica di “strada comunale” e la cui proprietà in capo al ricorrente non viene contestata, siano da vietare, perché in contrasto con la disciplina urbanistica a garanzia dell’eventuale ampliamento della strada;
- tale disciplina urbanistica altro non può essere che quella costituita dalla fascia di rispetto stradale di cui all’art. 41, comma 2, delle “Norme di attuazione al piano urbanistico comunale”, ai sensi del quale: « All’esterno della strada comunale è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza viene misurata dal confine stradale così come definito dall’articolo 3 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada). Detta fascia di rispetto è di 20 m al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell’articolo 4 del succitato decreto legislativo. All’interno dei centri abitati rispettivamente nelle zone edificabili previste deve essere rispettata una distanza minima di 5 m.…Nella fascia di rispetto lungo le strade comunali sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada; è consentita inoltre la costruzione di distributori, autolavaggio nonché servizio di soccorso stradale. All’esterno dei centri edificati tali distributori devono distare tra loro non meno di 4 km »;
- dal momento che la delimitazione dei tre parcheggi a raso richiesta dal ricorrente non costituisce alcuna costruzione, la stessa risulta pienamente compatibile con la riferita disciplina sulle fasce di rispetto stradale;
- la giurisprudenza, in casi analoghi, ha, da tempo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 29.3.2021 n. 2602), « chiarito che nella fascia di rispetto stradale, che nel caso di specie non risulta derogata, è possibile la realizzazione di parcheggi a raso, dovendosi escludere che per opere al servizio della strada possano intendersi solo gli spazi di sosta temporanea dei veicoli, quali le piazzole di sosta. Peraltro, la giurisprudenza ha anche espressamente ammesso che gli stessi possano essere ad iniziativa privata nell'esercizio di attività imprenditoriale, a condizione che si tratti di opere stradali in senso stretto e, quindi, di parcheggio al servizio della circolazione stradale. Ne consegue che il Comune deve garantire ai residenti l’utilizzo della fascia di rispetto stradale per la sosta… ».
5.2.2 Il Trga ha ritenuto inammissibili le deduzioni della difesa comunale perché le ha considerate come una motivazione postuma.
5.2.3 Il Trga ha respinto anche nel merito gli argomenti esposti dalla difesa del Comune sostenendo che:
- il UC del Comune di Laives non prevede alcun vincolo espropriativo a vantaggio di un allargamento di via del Rio;
- tale vincolo non risulta agli atti del giudizio, che invece descrivono il sedime stradale e le zone edificabili adiacenti senza prevedere alcuna limitrofa zona per opere pubbliche o per la pubblica mobilità;
- il terreno interessato dai tre parcheggi non appartiene al sedime stradale delimitato nel piano di zonizzazione;
- l’art. 41 delle norme di attuazione al UC non prevede alcun allargamento stradale a partire dalla mezzeria dell’attuale sedime per raggiungere la larghezza finale di 7,5 m;
- la larghezza massima fissata per la via DE Rio, infatti, non implica alcuna volontà amministrativa di allargamento: indica solo che l’Amministrazione comunale ha deciso di classificare via DE Rio come strada di tipo B1 in quanto non eccedente i 7,5 m di larghezza;
- dal momento che il UC di Laives non prevede alcun vincolo espropriativo a vantaggio dell’allargamento della via del Rio, secondo la tesi della difesa incompatibile in quanto tale con la richiesta di parcheggi a raso del ricorrente, questi non era affatto onerato dell’impugnazione congiunta del medesimo UC;
- corrisponde al vero che i parcheggi a raso richiesti dal ricorrente non rientrano nell’oggetto dell’art. 9 della c.d. legge TO (che infatti stabilisce che i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o nei locali che si trovano al piano terreno dei parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi), tuttavia, tale inesattezza non inibisce comunque la loro realizzabilità senza opere edilizie in fascia di rispetto stradale, come invece erroneamente sostenuto nell’impugnato provvedimento.
6. Avverso la sentenza del Trga di Bolzano n. 77/2025 propone appello il Comune di Laives per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituito il signor DE AS chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza del 9 aprile 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Violazione dell’art. 35 lett. a) e b) c.p.a. ».
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso sostenendo quanto segue.
1.1 Quanto al profilo della ricevibilità:
- il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile per mancata impugnazione dell’atto presupposto, ovvero del UC;
- dal divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla segnalazione certificata di inizio attività era chiaramente desumibile il rinvio al vigente UC che non è stato, tuttavia, formalmente impugnato dall’interessato;
- diversamente da quanto sostenuto dal Trga, le norme di attuazione al vigente piano urbanistico comunale definiscono, all’art. 41, il possibile allargamento stradale che comporta un vincolo di espropriazione dall’attuale mezzeria della strada per 3,75 m lato proprietà del signor DE AS e per 3,75 m lato verde pubblico, vincolando pertanto una fascia soggetta ad esproprio nella zona di completamento;
- posto che la motivazione del provvedimento impugnato rinviava espressamente al UC, l’interessato avrebbe dovuto impugnarlo congiuntamente al divieto di prosecuzione quale atto presupposto;
- inoltre trattandosi di norme di c.d. zonizzazione, l’interessato avrebbe dovuto impugnarle già al momento della pubblicazione del UC, dato che egli era proprietario del bene a quella data;
- la p.ed. 934 e p.f. 1310/98 in C.C. Laives di proprietà del signor DE AS ricadono principalmente in una zona di completamento – zona residenziale B2 – delimitata da due strade, una di tipo E e l’altra di tipo B1, quest’ultima con larghezza massima pari a 7,50;
- tale allargamento stradale comporta un vincolo di espropriazione dall’attuale mezzeria della strada per 3,75 m. lato proprietà DE AS e per 3,75 m. lato verde pubblico vincolando pertanto una fascia soggetta ad esproprio nella zona di completamento;
- in particolare l'allargamento stradale (STRADA DI TIPO B1) è stabilito nell'articolo 41 “Strada comunale" delle Norme di attuazione al vigente piano urbanistico comunale, che per questo tipo di strada (Via del Rio) prevede una larghezza massima di 7,50 metri;
- materialmente per determinare la larghezza massima delle strade si assume la linea di mezzeria della Via del Rio verso la proprietà DE AS si esproprierebbe una larghezza massima di 3,75 metri, interessando pertanto la superficie attualmente segnata con strisce gialle;
- in data 18.06.2024 con prot. n. 0034870 è stata depositata una SCIA da parte del sig. DE AS in Via del Rio 6, a Pineta di Laives per lo spostamento di 3 parcheggi in applicazione della C.D. legge TO (parcheggi privati a raso su aree già edificate) secondo la documentazione allegata;
- in data 15.07.2024 il Direttore del Front Office comunicava al Sindaco competente la proposta di divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla sopracitata SCIA e in data 15.07.2024 il Sindaco con provvedimento di cui al prot. n. 39461 disponeva il divieto immediato di prosecuzione dell’attività di cui alla segnalazione certificata di inizio attività in oggetto [con la motivazione dianzi richiamata];
- la Via del Rio (strada senza uscita) è, invero, una strada a doppio senso nella quale risulta essere già stata delimitata con una striscia gialla sul sedime stradale l’area dei parcheggi oggetto di SCIA: la larghezza che rimane per il passaggio contemporaneo di due macchine è insufficiente;
- nella stessa planimetria di progetto o tavola giallo-rossa la larghezza utile che rimarrebbe nel punto più critico è di 3,04 m, ovvero una corsia, poiché la corsia in discesa viene occupata dai parcheggi oggetto della SCIA impugnata;
- le disposizioni relative all’allargamento stradale sono qualificate nell’art. 41 come norme di c.d. zonizzazione che, per pacifica giurisprudenza, hanno effetto conformativo immediato e, pertanto, devono essere impugnate tempestivamente, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio;
- nel caso di specie lo strumento pianificatorio è stato pubblicato in data 11.06.2018, data in cui il ricorrente era già proprietario della p.ed. 934 e della p.f. 1310/98 C.C. Laives.
1.2 Quanto al profilo dell’ammissibilità:
- l’appellato, con ricorso notificato il 17.01.2022, aveva impugnato l’ordinanza n. 194 del 04/10/2021 del Comune di Laives con la quale era stato istituito il divieto di sosta con rimozione forza in via del Rio, ove egli abita;
- il predetto ricorso era stato dichiarato irricevibile per tardività con sentenza n. 161/2023 del Trga di Bolzano pubblicata il 15/05/2023 e passata in giudicato;
- il presente giudizio ha ad oggetto gli stessi luoghi (via del Rio nel Comune di Laives) e le stesse parti (signor DE AS contro Comune di Laives);
- diverso è, invece, il provvedimento impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA presentata dal ricorrente e ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi dd. 15.07.2024;
- rimane, pertanto, incontroverso che l’appellato non potesse parcheggiare su via del Rio alla luce del divieto di sosta imposto con l’ordinanza n. 194/2021.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Non possono essere condivise le considerazioni che l’appellante espone per dimostrare l’irricevibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione del UC (in ipotesi: già dalla sua emanazione).
Il Trga ha correttamente ricordato che:
- dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che la p.f. 1310/98 non è destinata a “strada comunale” e che i tre nuovi posti auto, realizzabili a raso e senza opere edilizie in base alla SCIA per come presentata, sono considerati incompatibili “con le previsioni dello strumento urbanistico”, in quanto, “considerata l’attuale larghezza del sedime stradale, l’area in questione è soggetta al possibile ampliamento della strada pubblica”;
- tale area deve essere qualificata come “area di rispetto” (ex art. 41, comma 2, del UC);
- dal momento che la delimitazione dei tre parcheggi a raso richiesta dal ricorrente non costituisce alcuna costruzione, la stessa risulta pienamente compatibile con la riferita disciplina sulle fasce di rispetto stradale.
Parte appellante non ha impugnato le specifiche statuizioni della sentenza del Trga appena richiamate.
Da tali statuizioni emerge che il UC non presenta alcuna disposizione idonea a pregiudicare i legittimi interessi della parte appellata.
Ne deriva che non esisteva nessun onere in capo al privato di impugnare il UC (tanto meno nel momento in cui lo stesso fu emanato).
2.2 Non possono essere condivise neanche le considerazioni che l’appellante espone per dimostrare l’inammissibilità del ricorso di primo grado perché era stato dichiarato irricevibile per tardività un precedente ricorso presentato dal privato ricorrente avverso l’ordinanza 194 del 4 ottobre 2021 con la quale era stato istituito il divieto di sosta lungo Via del Rio.
Il tema della possibilità di realizzare un posto auto su una determinata area (che è quanto il privato chiede in questo giudizio) è concettualmente diverso dal tema della istituzione da parte del Comune del divieto di sosta su una certa zona che comprende la ridetta area. Il divieto di sosta ha natura contingente, può essere sempre revocato e risponde alle esigenze della circolazione come rilevate dal Comune. La possibilità di realizzare un parcheggio su un’area di proprietà attiene alle facoltà del proprietario.
Come detto, si tratta di piani diversi. Le sorti dell’impugnativa avverso l’ordinanza che dispose il divieto di sosta non ha rilievo nel presente giudizio.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Violazione art. 9 della legge n.122/1989 (c.d. legge TO) in relazione all’articolo 40-bis della l.p. 9/2018 e all'articolo 41 delle Norme di attuazione del P.U.C. ».
Parte appellante censura il capo della sentenza che ha ritenuto l’applicabilità della c.d. legge TO sostenendo che:
- il Trga ha erroneamente interpretato il richiamo nella relazione tecnica alla legge statale “TO” che consentirebbe di realizzare parcheggi privati a raso su aree private;
- di fatto i parcheggi di edifici esistenti sono normati dall’articolo 40- bis della l.p. 9/2018 ( lex – specialis ) che recepisce la legge TO espressamente per quanto riportato al comma 2 del medesimo articolo ovvero “la realizzazione di parcheggi ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 è ammessa qualora prevista nel programma di mobilità e di accessibilità di cui alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 51”;
- il Comune di Laives non ha ancora approvato il programma di mobilità e di accessibilità di cui alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 51 e quindi non c’è il requisito base per l’applicabilità della legge TO;
- allo stato attuale tali parcheggi possono essere realizzati solo nel sottosuolo o in locali siti al piano terreno dei fabbricati (quindi della p.ed. 934 non p.f. 1310/98) eventualmente in “deroga” agli strumenti urbanistici, e quindi non in superficie a raso come veniva richiesto sulla p.f. 1310/98;
- nella tavola giallo-rossa allegata alla SCIA, si evidenzia come i tre parcheggi sono attualmente previsti nell’area di pertinenza dell’edificio abitativo, dotazione quindi già presente per cui non si può parlare di un “adeguamento dell’edificio esistente” ad eventuali prescrizioni normative, in quanto già adeguato;
- l’utilità pubblica di una strada a due corsie configura un interesse “prevalente” su quello del privato.
4. Il motivo è infondato.
4.1 Sotto un primo profilo occorre rilevare come il provvedimento impugnato in primo grado non faccia nessun riferimento alla cosiddetta legge TO. La censura prospettata nel motivo di appello era già stata prospettata dalla difesa del Comune in primo grado e il Trga l’aveva considerata inammissibile in quanto veniva a realizzare una integrazione postuma del provvedimento (e nessuna censura è stata mossa contro detta statuizione).
4.2 In ogni caso, correttamente il Trga ha affermato che se pur corrisponde al vero che i parcheggi a raso richiesti dal privato ricorrente non rientrano nell’oggetto dell’art. 9 della cosiddetta legge TO, tale inesattezza non impedisce la loro realizzabilità senza opere edilizie in fascia di rispetto stradale, come invece erroneamente sostenuto nell’impugnato provvedimento.
5. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER De FE, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
IO Gallone, Consigliere
IO AS, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AS | ER De FE |
IL SEGRETARIO