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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10679 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
R.G. 12119/2023
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Dott. Mirko MONTI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA
, nata il [...] a [...], residente in Parte_1
n. 82/B, C.F.: , C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Letizia n. 9, presso lo Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cimmi
[...]
E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._2
A) al Viale Olimpico, 127, rappresentat Guglielmo, con studio in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano, 84 Convenuto E
nata il [...] a [...], C.F. , residente CP_3 C.F._3 ndra (Regno Unito) a Vale Hous itage;
E
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_4 C.F._4
a Emilio De Marchi, 45
OGGETTO DEL GIUDIZIO usufrutto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'attore ha depositato atto di citazione ritualmente deducendo quanto segue:
1. il sig. era proprietario degli immobili di seguito elencati: a) Controparte_5
Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno 5; e) Terreno con fabbricato sito in CO (NA), al Viale Olimpico n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22;
2. , nato il [...] a [...], è deceduto in data 12.3.22 a seguito Controparte_5 di una grave neoplasia polmonare;
3. è stato sposato con la sig.ra sino all'anno 2011, Controparte_5 CP_2
i si sono separati con provve ribunale di Napoli, omologato in data 2.11.11; nascevano, dalla suddetta unione, le due figlie: CP_3 nata il [...] a [...], e nata il [...] a [...]; CP_4
4. , sin dall'a 1, ha convissuto more uxorio con la sig.ra Controparte_5 [...]
, presso la sua residenza in ONio (BN) alla Via B Parte_1
gli è stata vicina e lo ha accudito moralmente e materialmente durante tutto il periodo della malattia che lo ha condotto alla morte;
5. , in data 31.1.22, redigeva testamento olografo nel quale dichiarava Controparte_5 remetto inoltre che dal 2011 il sottoscritto convive con La sig.ra
[...]
come coppia di fatto ed è stata tale compagna a prendersi cura di Parte_1 termini di assistenza che economici, in quanto o per motivi di studio o di lavoro le mie due figlie non hanno potuto sostenermi in quanto residenti fuori sede. Dal mese di luglio di quest'anno sono stato affetto da neoplasia polmonare e per tale motivo ho ripreso quanto iniziato con la separazione del 2011 e perfezionare il divorzio per consentirci di convogliare a nozze con la mia nuova compagna la quale per poter sostenermi nella malattia ha man mano ridotto il suo lavoro da libera professionista fisioterapista fino ad annullarlo data la gravità dello stato di salute del sottoscritto. Per tutto quanto detto e nel caso di mia prematura dipartita intendo lasciare, come lascio, alla sig.ra , mia nuova Compagna, rientrando pienamente nell'ambito della Parte_1 mia Disponibile, l'usufrutto su tutte le mie proprietà così come elencate in premessa”;
6. il suddetto testamento olografo, in data 21.4.22, veniva pubblicato per atto della dr.ssa Notaio in Arienzo, iscritto presso il Collegio Notarile Persona_1 del Di Capua Vetere (CE), con numero di Repertorio n. 2591 e registrato in Caserta in data 3.5.22 al n. 13966
7. il testamento olografo pubblicato, in data 21.4.22, non è mai stato impugnato ed ha piena validità ed efficacia;
8. , a mezzo dello scrivente avvocato, inviava raccomandata Parte_1
a.r. alla sig.ra e pec alla sig.ra , con cui le diffidava dal CP_2 Controparte_4 disporre deg ncati nel testa atteso il suo diritto di usufrutto, e le invitava a consentire un sopralluogo ed a consegnare le chiavi degli immobili;
altresì, la invitava a rilasciare, entro 15 giorni, l'immobile sito in CO (NA) al Viale Olimpico n. 127, occupato dalla CP_2
9. l'avv. Leopoldo Maddaluno, del foro di Nap ntrava la suddetta missiva, impugnandone e contestandone il contenuto;
10. che tutti gli immobili sopra elencati ed oggetti dell'usufrutto sono nel materiale possesso della sig.ra e delle figlie e , tutte eredi CP_2 CP_3 Controparte_4 del de cuius Controparte_5
11. l'istante att procedura di negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014, e la procedura si concludeva con esito negativo. La convenuta si è costituita in giudizio il 6.9.2024, contestando le avverse CP_2 pretese e chiedendo il rigetto della domanda. In data 2.10.2025 Il Giudice disponeva il deposito di note scritte in sostituzione udienza fissato al 18.11.2025. Le note venivano depositate il 24.10.2025 ed il 14.11.2025. La causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta da ritenersi sufficiente per addivenire ad una decisione, rileva quanto segue:
- la domanda attorea deve essere accolta, poichè deve riconoscersi la liceità dell'operato del defunto e di quanto da egli disposto quale volontà Controparte_5 testamentaria;
- Il legato di usufrutto è un atto di disposizione mortis causa attraverso il quale il testatore costituisce a favore del legatario il diritto (vitalizio o a termine) di godere della cosa altrui, nel rispetto della sua destinazione economica (art. 981, comma 1, c.c.);
- Il legatario acquista quindi l'usufrutto iure successionis, senza tuttavia subentrare a titolo universale nelle attività e passività del defunto: il diritto di usufrutto può infatti essere volontariamente costituito, oltre che per contratto, anche mediante testamento;
si tratta infatti di un legato reale costitutivo, determinante, cioè, la costituzione di un diritto reale nuovo;
- Nel caso di specie, dalla lettura del testamento olografo (che non risulta impugnato e quindi perfettamente valido e vincolante), emerge come il abbia costituito CP_5 in favore della parte attrice un legato obbligatorio sui beni i iari posseduti in vita con efficacia di vitalizio, ovvero fino al termine della vita, della;
Pt_1
- Ciò risulta costituito sui seguenti beni: a) Immobile sito in CO (N Torre di Cappella n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno 5; e) Terreno con fabbricato sito in CO (NA), al Viale Olimpico n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22;
- Tale diritto opera in favore della parte attrice dal momento della pubblicazione del testamento olografo e ciò da solo costituisce l'allegazione probatoria necessaria per far valere quanto disposto dal de cujus;
circa la titolarità degli immobili de quibus, la documentazione agli atti, le certificazioni e visure catastali depositate non consentono di dubitare circa la proprietà degli immobili succitati;
del resto, ciò non viene posto in discussione neppure dalla parte convenuta;
- Non corrisponde al vero che la parte attrice non abbia attivata la procedura di negoziazione assistita che si svolgeva con verbale negativo;
- Le doglianze della convenuta (unica costituita risulta la ex coniuge CP_2 mentre le due figlie non risultano essere costituite) non possono limitandosi ad affermare (oltre la citata mancanza di prova circa la proprietà dei beni) che sussisterebbe anche un diritto di abitazione della casa adibita ad uso familiare in favore del coniuge superstite anche in caso di separazione;
- Nel caso di specie, non vi è dubbio che e siano Controparte_5 CP_2 separati dal lontano 2011 e che, senza voler d iritto testé enunciato, questo è comunque del tutto superato dalle volontà testamentarie del , la cui validità non può essere messa in discussione, anche considerato CP_5 che non risulta in alcun modo impugnato;
- Risulta inequivoca la volontà testamentaria di lascito dell'usufrutto sui beni immobili indicati in favore della parte attrice fino alla morte della stessa;
gli eredi conservano la nuda proprietà di tali beni;
la nuda proprietà si espanderà alla piena proprietà al momento del decesso della parte attrice.
- Le spese processuali liquidate ex art. 55/2014 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nata il [...] a [...], residente in Parte_1
ON ì provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara il diritto di usufrutto di sui seguenti immobili: a) Immobile sito in Parte_1
CO (NA) n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno5; e) Terreno con fabbricato sito in CO (NA), al Viale Olimpico n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22, così come da testamento olografo pubblicato in data 21.4.22 e non impugnato;
2. ORDINA a e , eredi del de cuius CP_2 CP_3 Controparte_4
l'immediato rilascio dei seguenti immobili: a) Immobile sito in Controparte_5
Via Torre di Cappella n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno5; e) Terreno con fabbricato sito in CO (NA), al Viale Olimpico n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22. 3. Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro CP_2
3809,00 pe ltre rimborso forfettario del 15%, VA e SA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19/11/2025. Il Giudice Dott. Mirko MONTI
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
R.G. 12119/2023
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Dott. Mirko MONTI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA
, nata il [...] a [...], residente in Parte_1
n. 82/B, C.F.: , C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Letizia n. 9, presso lo Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cimmi
[...]
E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._2
A) al Viale Olimpico, 127, rappresentat Guglielmo, con studio in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano, 84 Convenuto E
nata il [...] a [...], C.F. , residente CP_3 C.F._3 ndra (Regno Unito) a Vale Hous itage;
E
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_4 C.F._4
a Emilio De Marchi, 45
OGGETTO DEL GIUDIZIO usufrutto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'attore ha depositato atto di citazione ritualmente deducendo quanto segue:
1. il sig. era proprietario degli immobili di seguito elencati: a) Controparte_5
Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno 5; e) Terreno con fabbricato sito in CO (NA), al Viale Olimpico n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22;
2. , nato il [...] a [...], è deceduto in data 12.3.22 a seguito Controparte_5 di una grave neoplasia polmonare;
3. è stato sposato con la sig.ra sino all'anno 2011, Controparte_5 CP_2
i si sono separati con provve ribunale di Napoli, omologato in data 2.11.11; nascevano, dalla suddetta unione, le due figlie: CP_3 nata il [...] a [...], e nata il [...] a [...]; CP_4
4. , sin dall'a 1, ha convissuto more uxorio con la sig.ra Controparte_5 [...]
, presso la sua residenza in ONio (BN) alla Via B Parte_1
gli è stata vicina e lo ha accudito moralmente e materialmente durante tutto il periodo della malattia che lo ha condotto alla morte;
5. , in data 31.1.22, redigeva testamento olografo nel quale dichiarava Controparte_5 remetto inoltre che dal 2011 il sottoscritto convive con La sig.ra
[...]
come coppia di fatto ed è stata tale compagna a prendersi cura di Parte_1 termini di assistenza che economici, in quanto o per motivi di studio o di lavoro le mie due figlie non hanno potuto sostenermi in quanto residenti fuori sede. Dal mese di luglio di quest'anno sono stato affetto da neoplasia polmonare e per tale motivo ho ripreso quanto iniziato con la separazione del 2011 e perfezionare il divorzio per consentirci di convogliare a nozze con la mia nuova compagna la quale per poter sostenermi nella malattia ha man mano ridotto il suo lavoro da libera professionista fisioterapista fino ad annullarlo data la gravità dello stato di salute del sottoscritto. Per tutto quanto detto e nel caso di mia prematura dipartita intendo lasciare, come lascio, alla sig.ra , mia nuova Compagna, rientrando pienamente nell'ambito della Parte_1 mia Disponibile, l'usufrutto su tutte le mie proprietà così come elencate in premessa”;
6. il suddetto testamento olografo, in data 21.4.22, veniva pubblicato per atto della dr.ssa Notaio in Arienzo, iscritto presso il Collegio Notarile Persona_1 del Di Capua Vetere (CE), con numero di Repertorio n. 2591 e registrato in Caserta in data 3.5.22 al n. 13966
7. il testamento olografo pubblicato, in data 21.4.22, non è mai stato impugnato ed ha piena validità ed efficacia;
8. , a mezzo dello scrivente avvocato, inviava raccomandata Parte_1
a.r. alla sig.ra e pec alla sig.ra , con cui le diffidava dal CP_2 Controparte_4 disporre deg ncati nel testa atteso il suo diritto di usufrutto, e le invitava a consentire un sopralluogo ed a consegnare le chiavi degli immobili;
altresì, la invitava a rilasciare, entro 15 giorni, l'immobile sito in CO (NA) al Viale Olimpico n. 127, occupato dalla CP_2
9. l'avv. Leopoldo Maddaluno, del foro di Nap ntrava la suddetta missiva, impugnandone e contestandone il contenuto;
10. che tutti gli immobili sopra elencati ed oggetti dell'usufrutto sono nel materiale possesso della sig.ra e delle figlie e , tutte eredi CP_2 CP_3 Controparte_4 del de cuius Controparte_5
11. l'istante att procedura di negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014, e la procedura si concludeva con esito negativo. La convenuta si è costituita in giudizio il 6.9.2024, contestando le avverse CP_2 pretese e chiedendo il rigetto della domanda. In data 2.10.2025 Il Giudice disponeva il deposito di note scritte in sostituzione udienza fissato al 18.11.2025. Le note venivano depositate il 24.10.2025 ed il 14.11.2025. La causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta da ritenersi sufficiente per addivenire ad una decisione, rileva quanto segue:
- la domanda attorea deve essere accolta, poichè deve riconoscersi la liceità dell'operato del defunto e di quanto da egli disposto quale volontà Controparte_5 testamentaria;
- Il legato di usufrutto è un atto di disposizione mortis causa attraverso il quale il testatore costituisce a favore del legatario il diritto (vitalizio o a termine) di godere della cosa altrui, nel rispetto della sua destinazione economica (art. 981, comma 1, c.c.);
- Il legatario acquista quindi l'usufrutto iure successionis, senza tuttavia subentrare a titolo universale nelle attività e passività del defunto: il diritto di usufrutto può infatti essere volontariamente costituito, oltre che per contratto, anche mediante testamento;
si tratta infatti di un legato reale costitutivo, determinante, cioè, la costituzione di un diritto reale nuovo;
- Nel caso di specie, dalla lettura del testamento olografo (che non risulta impugnato e quindi perfettamente valido e vincolante), emerge come il abbia costituito CP_5 in favore della parte attrice un legato obbligatorio sui beni i iari posseduti in vita con efficacia di vitalizio, ovvero fino al termine della vita, della;
Pt_1
- Ciò risulta costituito sui seguenti beni: a) Immobile sito in CO (N Torre di Cappella n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno 5; e) Terreno con fabbricato sito in CO (NA), al Viale Olimpico n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22;
- Tale diritto opera in favore della parte attrice dal momento della pubblicazione del testamento olografo e ciò da solo costituisce l'allegazione probatoria necessaria per far valere quanto disposto dal de cujus;
circa la titolarità degli immobili de quibus, la documentazione agli atti, le certificazioni e visure catastali depositate non consentono di dubitare circa la proprietà degli immobili succitati;
del resto, ciò non viene posto in discussione neppure dalla parte convenuta;
- Non corrisponde al vero che la parte attrice non abbia attivata la procedura di negoziazione assistita che si svolgeva con verbale negativo;
- Le doglianze della convenuta (unica costituita risulta la ex coniuge CP_2 mentre le due figlie non risultano essere costituite) non possono limitandosi ad affermare (oltre la citata mancanza di prova circa la proprietà dei beni) che sussisterebbe anche un diritto di abitazione della casa adibita ad uso familiare in favore del coniuge superstite anche in caso di separazione;
- Nel caso di specie, non vi è dubbio che e siano Controparte_5 CP_2 separati dal lontano 2011 e che, senza voler d iritto testé enunciato, questo è comunque del tutto superato dalle volontà testamentarie del , la cui validità non può essere messa in discussione, anche considerato CP_5 che non risulta in alcun modo impugnato;
- Risulta inequivoca la volontà testamentaria di lascito dell'usufrutto sui beni immobili indicati in favore della parte attrice fino alla morte della stessa;
gli eredi conservano la nuda proprietà di tali beni;
la nuda proprietà si espanderà alla piena proprietà al momento del decesso della parte attrice.
- Le spese processuali liquidate ex art. 55/2014 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nata il [...] a [...], residente in Parte_1
ON ì provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara il diritto di usufrutto di sui seguenti immobili: a) Immobile sito in Parte_1
CO (NA) n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno5; e) Terreno con fabbricato sito in CO (NA), al Viale Olimpico n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22, così come da testamento olografo pubblicato in data 21.4.22 e non impugnato;
2. ORDINA a e , eredi del de cuius CP_2 CP_3 Controparte_4
l'immediato rilascio dei seguenti immobili: a) Immobile sito in Controparte_5
Via Torre di Cappella n. 190, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 1; b) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 192, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 2; c) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella n. 196, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 4; d) Immobile sito in CO (NA), in Via Torre di Cappella 200, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano 1, foglio 32, particella 87, subalterno5; e) Terreno con fabbricato sito in CO (NA), al Viale Olimpico n. 127, riportato al N.C.E.U. di Napoli al piano terra, foglio 32, particella 87, subalterno 22. 3. Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro CP_2
3809,00 pe ltre rimborso forfettario del 15%, VA e SA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19/11/2025. Il Giudice Dott. Mirko MONTI