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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/07/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 561/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...]
[...] rappresentate e difese dall'avv. Cinzia Ganzerli (foro di Mantova)
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore con la dr. il dr. la dr. CP_2 Controparte_3 [...] la dr. la dr. e la dr. ex art. CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
417-bis c.p.c.
RESISTENTE
Oggetto: carta docente. All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , Parte_1 Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale
[...] Parte_1 rappresentando di essere, al momento dell'instaurazione del presente contenzioso: docente a tempo indeterminato alle dipendenze del Pt_1
, in servizio presso Scuola Primaria di Controparte_1
Lograto (BS); e docenti iscritte nelle G.P.S. di Brescia per gli Pt_1 Pt_1 anni scolastici 2024/2026 (cfr. docc. 1 e 1-bis allegati al ricorso).
Hanno dichiarato di avere stipulato, in precedenza, i seguenti contratti a tempo determinato con l'Amministrazione convenuta:
: Parte_1
- a.s. 2019/2020 dal 10 ottobre 2019 al 30 giugno 2020;
- a.s. 2020/2021 dal 21 ottobre 2020 al 31 agosto 2021;
- a.s. 2021/2022 dal 9 settembre 2021 al 30 giugno 2022;
- a.s. 2022/2023 dall'8 settembre 2022 al 30 giugno 2023;
- a.s. 2023/2024 dall'8 settembre 2023 al 30 giugno 2024;
: Parte_1
- a.s. 2022/2023 dal 9 settembre 2022 al 30 giugno 2023;
- a.s. 2023/2024 dal 25 settembre 2023 al 30 giugno 2024;
: Parte_1
- a.s. 2022/2023 dal 27 settembre 2022 al 31 agosto 2023.
Hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte del , durante i CP_1 citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra “carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121 e ss., l. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a
2 tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario - D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 - il beneficio in contesa era riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
inidonei per motivi di salute ex art. 514 d. lgs. 297/94; in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
nelle scuole all'estero e delle scuole militari.
Hanno evidenziato in particolare come il diritto - dovere di formazione - strettamente collegato alla carta docente - sia previsto e imposto dagli artt. 63 e
64 C.C.N.L. 29 novembre 2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, evidenziando l'illegittimità della normativa in materia in quanto foriera di un sistema irrazionale di attribuzione del bonus in parola, in violazione anche dei canoni di correttezza e buona fede.
Hanno citato, a sostegno della propria tesi, i recenti interventi del Consiglio di
Stato (sent. 1842/2022) e del Tribunale di Torino (sent. 515/2022), sul tema.
Hanno concluso chiedendo, previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della carta docente e all'accreditamento di euro CP_1
500,00 per gli anni scolastici citati, per un totale di euro 2.500,00 quanto alla posizione di , di euro 1.000,00 quanto alla posizione di e di euro Pt_1 Pt_1
500,00 quanto alla posizione di , o per la diversa somma ritenuta di Pt_1 giustizia, oltre a interessi dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
ha infine allegato, in punto di prescrizione, prova della Parte_1 trasmissione a mezzo raccomandata a./r. di specifica diffida alla controparte datata 15 dicembre 2023 (cfr. documento n. 1-ter allegato al ricorso).
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, il Controparte_1
ha preliminarmente eccepito che la domanda di
[...] Parte_1
è prescritta con riferimento all'anno scolastico 2019/2020, in quanto il
[...]
3 termine iniziale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. va fatto coincidere con la data di conferimento dell'incarico, così come stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Sempre preliminarmente, ha avanzato istanza di riunione al presente procedimento di altri giudizi (non meglio precisati) diretti al riconoscimento della carta docente chiamati avanti ad altri Giudici del Tribunale di Brescia - Sezione
Lavoro, per ragioni di connessione oggettiva e di economia processuale.
In punto di merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato.
Ha, inoltre, confermato lo svolgimento dei servizi esposti da controparti e ha fatto richiamo alle argomentazioni contenute nella relazione ministeriale prot. 27679 del 20 luglio 2022, riportandosi alle stesse.
Ha ripercorso gli interventi normativi susseguitisi in materia, evidenziando che la disciplina introdotta con d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103 del 10 agosto 2023, ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno
2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su “posto vacante e disponibile”, rammentando - anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 dalla legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024 - la preclusione del beneficio in parola per i titolari di contratti aventi termine diverso dal 31 agosto.
Ha richiamato i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, evidenziando altresì come un condiviso orientamento di merito sostenga che la fruizione del beneficio in parola non possa concretizzarsi nell'accredito di una somma liquida, ma esclusivamente della carta docente recante l'importo dovuto, onde conservare il necessario vincolo di destinazione imposto dal legislatore (cfr. Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, sent.
25 gennaio 2023, n. 38).
Ha aggiunto che è onere di parti ricorrenti provare le spese sostenute per acquisti inerenti alla formazione professionale ex art. 1, comma 121, l. 107/2015; in difetto, la somma erogata a posteriori costituirebbe un esborso non dovuto in quanto snaturato dalla sua ratio ispiratrice.
4 Ha precisato la natura non retributiva e le finalità formative della carta docente, sottolineando, altresì, che la formazione è disciplinata dalla clausola n. 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato “nella misura del possibile”; di talché, l'esclusione legislativa dei docenti precari non sarebbe ascrivibile ad alcuna ingiustificata disparità di trattamento.
Ha rimarcato, in caso di eventuale riconoscimento del beneficio, la preclusione di alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 e ha sostenuto l'impossibilità del cumulo di interessi e rivalutazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36 l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 16, comma 6
l. 30 dicembre 1991, n. 412.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c., infine, le parti hanno depositato note conclusive, in cui si sono riportate agli argomenti già esposti e in cui hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, con contestazione delle censure di controparte.
Il difensore delle ricorrenti ha precisato - come altresì rilevato dal
[...]
nella memoria di costituzione - che Controparte_1 Parte_1 ha, attualmente, un contratto in essere con termine fissato al 30 giugno
[...]
2025. Ha aggiunto che non è maturata alcuna prescrizione con riferimento all'annualità 2019/2020, stante l'atto di diffida - interruttivo del relativo decorso -
a suo tempo trasmesso a parte convenuta.
Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Pacifici i servizi svolti da parti ricorrenti, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
1. Preliminarmente, va rilevata la genericità della richiesta di riunione del presente procedimento con non meglio precisate altre cause pendenti innanzi al
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, motivata da ragioni sia di connessione
5 oggettiva, sia di economia processuale: infatti, non erano nemmeno individuate in modo puntuale.
Pertanto, la mera e ipotetica comunanza di oggetto tra due o più controversie, in difetto di altri elementi di collegamento, non basta a giustificare la riunione, che anzi comporterebbe un inutile ritardo nella definizione, donde il rigetto della relativa domanda.
2. Nel merito, la carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale fino a euro 500,00 all'anno, al netto della modifica normativa intervenuta con la legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024, sia riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione
(acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, ecc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte, “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 ottobre 2023, n.
29961).
Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d. lgs. 297/94 preveda che l'aggiornamento - inteso come
“adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica” - sia un diritto - dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato.
In modo analogo, gli artt. 63 e 64 C.C.N.L. del 29 novembre 2007 prevedevano, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli
6 obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; e che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Previsioni dello stesso tenore sono ora contenute nel nuovo art. 36 C.C.N.L. 18 gennaio 2024.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta […] la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro;
infatti,
“l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. […] Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa C.G.U.E., in effetti - le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 15 ottobre 2020, n.
22401) - con ordinanza del 18 maggio 2022 ha affermato che la clausola 4, più volte citata, osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del il beneficio di un Controparte_1 vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al Giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo (punto 42).
7 3. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, l. 107/2015, si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà a una disposizione europea self executing - come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale - è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che parti ricorrenti abbiano subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa della propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte - il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia - con la sentenza n.
29961 più volte richiamata.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, ecc.) perché così la “connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi […] il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. […]
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”;
8 c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4, l. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione - ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la carta docenti
- deve avere una taratura annuale.
In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema
Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte - non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta - laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle 18 ore standard.
D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione
9 perché comunque “si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' […] che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza si tari sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della carta docente.
4. Applicando i principi enunciati al caso di specie, si osserva che parti ricorrenti hanno dimostrato di aver effettivamente svolto, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99.
La circostanza non è oggetto di contestazione, in quanto riconosciuta dall'Amministrazione resistente.
In relazione a tutti i servizi svolti dalle ricorrenti, va valorizzato il dato temporale complessivo delle supplenze svolte in ciascun anno scolastico e, stante la durata cospicua della prestazione lavorativa in ciascun caso e l'esercizio continuativo della funzione di docente, si può ritenere che in tutti i casi, sostanzialmente, si tratti di supplenze annuali.
Questo rilievo assume un importante significato ai fini della decisione, in quanto il parametro della durata annuale è il termine di riferimento imprescindibile in base all'esegesi del testo normativo.
Perciò, deve essere riconosciuta la violazione del diritto europeo da parte del
, consistente nell'omessa disapplicazione Controparte_1 della normativa nazionale e nella mancata corresponsione della carta docente.
5. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la
Corte, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento sui generis in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, D.P.C.M. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di
10 adempimento, mediante attribuzione della carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge
e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale dell'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai
D.P.C.M. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito”. CP_1
Analogamente irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo […] ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento dell'insegnante nel sistema
11 educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza.
In altri termini “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria;
ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale sta svolgendo Parte_1 attività di supplenza in forza di un contratto individuale di lavoro con scadenza fissata al 30 giugno 2025 (cfr. stato matricolare in atti), è Parte_1 docente di ruolo alle dipendenze del (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) e CP_8 risulta ancora iscritta nelle G.P.S. della provincia di Parte_1
Brescia (cfr. doc. 1 allegato al ricorso): pertanto, correttamente hanno esercitato l'azione di adempimento, che deve essere accolta.
Dunque, il deve essere condannato al Controparte_1 riconoscimento dell'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico, nella medesima forma e con gli stessi vincoli di destinazione previsti dalla legge per il personale a tempo indeterminato, oltre accessori ex art. 22, comma 36 ,l. 23 dicembre 1994, n. 724 dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l'art. 22, comma 36 l. 23 dicembre 1994, n. 724, che richiama l'art. 16, comma 6 l. n. 412 del 1991, a mente del quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito>.
12 6. Si precisa che, con riguardo alla posizione di , non è Parte_1 maturata alcuna prescrizione - quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. e decorrente dall'attribuzione dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 o dal diverso termine imposto ai docenti a tempo indeterminato per la richiesta della carta (cfr. Cass. 29941 cit.) - considerando che in data 15 dicembre 2023 è stato trasmesso al Controparte_1
specifico atto di diffida a mezzo raccomandata a/r, che il ricorso è stato
[...] depositato il 7 marzo 2025 e che il primo anno scolastico indicato nella richiesta è il 2019/2020.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Si considerano le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria;
la fase decisionale va esclusa, in quanto le parti si sono meramente riportate alle difese già svolte negli atti introduttivi, sicché non ha implicato alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Si applicano i valori minimi, sia per la semplicità della causa, proposta successivamente alla citata pronuncia della Suprema Corte ex art. 363-bis c.p.c., sia per la serialità del contenzioso.
Perciò, vanno riconosciuti euro 444,00 per la fase di studio ed euro 213,00 per quella introduttiva, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con distrazione a favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'istanza di riunione;
2) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto delle ricorrenti all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 quanto alla posizione di , per gli anni Parte_1 scolastici 2022/2023 e 2023/2024 quanto alla posizione di Parte_1
e per l'anno scolastico 2022/2023 quanto alla posizione di
[...]
13 ; Parte_1
3) per l'effetto, condanna il a Controparte_1 consentire, per i periodi di cui al punto 2, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 D.P.C.M. 28 novembre 2016 a favore di parti ricorrenti di importo pari a euro 500,00 per ogni annualità, per un totale di euro
2.500,00 per euro 1.000,00 per Parte_1 Parte_1 ed euro 500,00 per , oltre accessori ex art.
[...] Parte_1
22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, dal dì del dovuto al saldo;
4) condanna il a rimborsare a parti Controparte_1 ricorrenti le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 657,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, l'1 luglio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...]
[...] rappresentate e difese dall'avv. Cinzia Ganzerli (foro di Mantova)
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore con la dr. il dr. la dr. CP_2 Controparte_3 [...] la dr. la dr. e la dr. ex art. CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
417-bis c.p.c.
RESISTENTE
Oggetto: carta docente. All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , Parte_1 Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale
[...] Parte_1 rappresentando di essere, al momento dell'instaurazione del presente contenzioso: docente a tempo indeterminato alle dipendenze del Pt_1
, in servizio presso Scuola Primaria di Controparte_1
Lograto (BS); e docenti iscritte nelle G.P.S. di Brescia per gli Pt_1 Pt_1 anni scolastici 2024/2026 (cfr. docc. 1 e 1-bis allegati al ricorso).
Hanno dichiarato di avere stipulato, in precedenza, i seguenti contratti a tempo determinato con l'Amministrazione convenuta:
: Parte_1
- a.s. 2019/2020 dal 10 ottobre 2019 al 30 giugno 2020;
- a.s. 2020/2021 dal 21 ottobre 2020 al 31 agosto 2021;
- a.s. 2021/2022 dal 9 settembre 2021 al 30 giugno 2022;
- a.s. 2022/2023 dall'8 settembre 2022 al 30 giugno 2023;
- a.s. 2023/2024 dall'8 settembre 2023 al 30 giugno 2024;
: Parte_1
- a.s. 2022/2023 dal 9 settembre 2022 al 30 giugno 2023;
- a.s. 2023/2024 dal 25 settembre 2023 al 30 giugno 2024;
: Parte_1
- a.s. 2022/2023 dal 27 settembre 2022 al 31 agosto 2023.
Hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte del , durante i CP_1 citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra “carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121 e ss., l. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a
2 tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario - D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 - il beneficio in contesa era riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
inidonei per motivi di salute ex art. 514 d. lgs. 297/94; in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
nelle scuole all'estero e delle scuole militari.
Hanno evidenziato in particolare come il diritto - dovere di formazione - strettamente collegato alla carta docente - sia previsto e imposto dagli artt. 63 e
64 C.C.N.L. 29 novembre 2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, evidenziando l'illegittimità della normativa in materia in quanto foriera di un sistema irrazionale di attribuzione del bonus in parola, in violazione anche dei canoni di correttezza e buona fede.
Hanno citato, a sostegno della propria tesi, i recenti interventi del Consiglio di
Stato (sent. 1842/2022) e del Tribunale di Torino (sent. 515/2022), sul tema.
Hanno concluso chiedendo, previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della carta docente e all'accreditamento di euro CP_1
500,00 per gli anni scolastici citati, per un totale di euro 2.500,00 quanto alla posizione di , di euro 1.000,00 quanto alla posizione di e di euro Pt_1 Pt_1
500,00 quanto alla posizione di , o per la diversa somma ritenuta di Pt_1 giustizia, oltre a interessi dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
ha infine allegato, in punto di prescrizione, prova della Parte_1 trasmissione a mezzo raccomandata a./r. di specifica diffida alla controparte datata 15 dicembre 2023 (cfr. documento n. 1-ter allegato al ricorso).
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, il Controparte_1
ha preliminarmente eccepito che la domanda di
[...] Parte_1
è prescritta con riferimento all'anno scolastico 2019/2020, in quanto il
[...]
3 termine iniziale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. va fatto coincidere con la data di conferimento dell'incarico, così come stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Sempre preliminarmente, ha avanzato istanza di riunione al presente procedimento di altri giudizi (non meglio precisati) diretti al riconoscimento della carta docente chiamati avanti ad altri Giudici del Tribunale di Brescia - Sezione
Lavoro, per ragioni di connessione oggettiva e di economia processuale.
In punto di merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato.
Ha, inoltre, confermato lo svolgimento dei servizi esposti da controparti e ha fatto richiamo alle argomentazioni contenute nella relazione ministeriale prot. 27679 del 20 luglio 2022, riportandosi alle stesse.
Ha ripercorso gli interventi normativi susseguitisi in materia, evidenziando che la disciplina introdotta con d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103 del 10 agosto 2023, ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno
2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su “posto vacante e disponibile”, rammentando - anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 dalla legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024 - la preclusione del beneficio in parola per i titolari di contratti aventi termine diverso dal 31 agosto.
Ha richiamato i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, evidenziando altresì come un condiviso orientamento di merito sostenga che la fruizione del beneficio in parola non possa concretizzarsi nell'accredito di una somma liquida, ma esclusivamente della carta docente recante l'importo dovuto, onde conservare il necessario vincolo di destinazione imposto dal legislatore (cfr. Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, sent.
25 gennaio 2023, n. 38).
Ha aggiunto che è onere di parti ricorrenti provare le spese sostenute per acquisti inerenti alla formazione professionale ex art. 1, comma 121, l. 107/2015; in difetto, la somma erogata a posteriori costituirebbe un esborso non dovuto in quanto snaturato dalla sua ratio ispiratrice.
4 Ha precisato la natura non retributiva e le finalità formative della carta docente, sottolineando, altresì, che la formazione è disciplinata dalla clausola n. 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato “nella misura del possibile”; di talché, l'esclusione legislativa dei docenti precari non sarebbe ascrivibile ad alcuna ingiustificata disparità di trattamento.
Ha rimarcato, in caso di eventuale riconoscimento del beneficio, la preclusione di alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 e ha sostenuto l'impossibilità del cumulo di interessi e rivalutazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36 l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 16, comma 6
l. 30 dicembre 1991, n. 412.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c., infine, le parti hanno depositato note conclusive, in cui si sono riportate agli argomenti già esposti e in cui hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, con contestazione delle censure di controparte.
Il difensore delle ricorrenti ha precisato - come altresì rilevato dal
[...]
nella memoria di costituzione - che Controparte_1 Parte_1 ha, attualmente, un contratto in essere con termine fissato al 30 giugno
[...]
2025. Ha aggiunto che non è maturata alcuna prescrizione con riferimento all'annualità 2019/2020, stante l'atto di diffida - interruttivo del relativo decorso -
a suo tempo trasmesso a parte convenuta.
Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Pacifici i servizi svolti da parti ricorrenti, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
1. Preliminarmente, va rilevata la genericità della richiesta di riunione del presente procedimento con non meglio precisate altre cause pendenti innanzi al
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, motivata da ragioni sia di connessione
5 oggettiva, sia di economia processuale: infatti, non erano nemmeno individuate in modo puntuale.
Pertanto, la mera e ipotetica comunanza di oggetto tra due o più controversie, in difetto di altri elementi di collegamento, non basta a giustificare la riunione, che anzi comporterebbe un inutile ritardo nella definizione, donde il rigetto della relativa domanda.
2. Nel merito, la carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale fino a euro 500,00 all'anno, al netto della modifica normativa intervenuta con la legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024, sia riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione
(acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, ecc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte, “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 ottobre 2023, n.
29961).
Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d. lgs. 297/94 preveda che l'aggiornamento - inteso come
“adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica” - sia un diritto - dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato.
In modo analogo, gli artt. 63 e 64 C.C.N.L. del 29 novembre 2007 prevedevano, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli
6 obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; e che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Previsioni dello stesso tenore sono ora contenute nel nuovo art. 36 C.C.N.L. 18 gennaio 2024.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta […] la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro;
infatti,
“l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. […] Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa C.G.U.E., in effetti - le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 15 ottobre 2020, n.
22401) - con ordinanza del 18 maggio 2022 ha affermato che la clausola 4, più volte citata, osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del il beneficio di un Controparte_1 vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al Giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo (punto 42).
7 3. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, l. 107/2015, si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà a una disposizione europea self executing - come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale - è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che parti ricorrenti abbiano subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa della propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte - il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia - con la sentenza n.
29961 più volte richiamata.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, ecc.) perché così la “connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi […] il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. […]
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”;
8 c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4, l. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione - ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la carta docenti
- deve avere una taratura annuale.
In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema
Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte - non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta - laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle 18 ore standard.
D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione
9 perché comunque “si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' […] che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza si tari sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della carta docente.
4. Applicando i principi enunciati al caso di specie, si osserva che parti ricorrenti hanno dimostrato di aver effettivamente svolto, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99.
La circostanza non è oggetto di contestazione, in quanto riconosciuta dall'Amministrazione resistente.
In relazione a tutti i servizi svolti dalle ricorrenti, va valorizzato il dato temporale complessivo delle supplenze svolte in ciascun anno scolastico e, stante la durata cospicua della prestazione lavorativa in ciascun caso e l'esercizio continuativo della funzione di docente, si può ritenere che in tutti i casi, sostanzialmente, si tratti di supplenze annuali.
Questo rilievo assume un importante significato ai fini della decisione, in quanto il parametro della durata annuale è il termine di riferimento imprescindibile in base all'esegesi del testo normativo.
Perciò, deve essere riconosciuta la violazione del diritto europeo da parte del
, consistente nell'omessa disapplicazione Controparte_1 della normativa nazionale e nella mancata corresponsione della carta docente.
5. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la
Corte, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento sui generis in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, D.P.C.M. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di
10 adempimento, mediante attribuzione della carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge
e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale dell'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai
D.P.C.M. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito”. CP_1
Analogamente irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo […] ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento dell'insegnante nel sistema
11 educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza.
In altri termini “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria;
ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale sta svolgendo Parte_1 attività di supplenza in forza di un contratto individuale di lavoro con scadenza fissata al 30 giugno 2025 (cfr. stato matricolare in atti), è Parte_1 docente di ruolo alle dipendenze del (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) e CP_8 risulta ancora iscritta nelle G.P.S. della provincia di Parte_1
Brescia (cfr. doc. 1 allegato al ricorso): pertanto, correttamente hanno esercitato l'azione di adempimento, che deve essere accolta.
Dunque, il deve essere condannato al Controparte_1 riconoscimento dell'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico, nella medesima forma e con gli stessi vincoli di destinazione previsti dalla legge per il personale a tempo indeterminato, oltre accessori ex art. 22, comma 36 ,l. 23 dicembre 1994, n. 724 dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l'art. 22, comma 36 l. 23 dicembre 1994, n. 724, che richiama l'art. 16, comma 6 l. n. 412 del 1991, a mente del quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito>.
12 6. Si precisa che, con riguardo alla posizione di , non è Parte_1 maturata alcuna prescrizione - quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. e decorrente dall'attribuzione dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 o dal diverso termine imposto ai docenti a tempo indeterminato per la richiesta della carta (cfr. Cass. 29941 cit.) - considerando che in data 15 dicembre 2023 è stato trasmesso al Controparte_1
specifico atto di diffida a mezzo raccomandata a/r, che il ricorso è stato
[...] depositato il 7 marzo 2025 e che il primo anno scolastico indicato nella richiesta è il 2019/2020.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Si considerano le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria;
la fase decisionale va esclusa, in quanto le parti si sono meramente riportate alle difese già svolte negli atti introduttivi, sicché non ha implicato alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Si applicano i valori minimi, sia per la semplicità della causa, proposta successivamente alla citata pronuncia della Suprema Corte ex art. 363-bis c.p.c., sia per la serialità del contenzioso.
Perciò, vanno riconosciuti euro 444,00 per la fase di studio ed euro 213,00 per quella introduttiva, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con distrazione a favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'istanza di riunione;
2) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto delle ricorrenti all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 quanto alla posizione di , per gli anni Parte_1 scolastici 2022/2023 e 2023/2024 quanto alla posizione di Parte_1
e per l'anno scolastico 2022/2023 quanto alla posizione di
[...]
13 ; Parte_1
3) per l'effetto, condanna il a Controparte_1 consentire, per i periodi di cui al punto 2, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 D.P.C.M. 28 novembre 2016 a favore di parti ricorrenti di importo pari a euro 500,00 per ogni annualità, per un totale di euro
2.500,00 per euro 1.000,00 per Parte_1 Parte_1 ed euro 500,00 per , oltre accessori ex art.
[...] Parte_1
22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, dal dì del dovuto al saldo;
4) condanna il a rimborsare a parti Controparte_1 ricorrenti le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 657,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, l'1 luglio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
14