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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17355 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29125/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice IA LB ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 29125/2024, vertente TRA nato a [...] il [...], (codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO C.F._1 ZOFREA;
- ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento dello status di apolide
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per ottenere il riconoscimento dello status di apolide. Esponeva che era nato a [...] il [...] ma non era cittadino georgiano, come attestato dal certificato negatorio di cittadinanza georgiana rilasciato il 5 aprile 2021 dell'Ambasciata di Georgia a Roma e dalla nota del Ministero degli Esteri della Georgia, da cui risultava che la cittadinanza del sig. era stata cancellata con decreto del Presidente della Georgia n. 969 Parte_1 del 24 dicembre 2013; aggiungeva che la legislazione georgiana non contemplava alcuna modalità di riacquisizione della cittadinanza se non quelle previste all'art.18 della relativa legge (revoca irragionevole o espressa rinuncia del soggetto interessato), entrambe inapplicabili al caso in esame;
che non sussistendo alcun legame con altri paesi, doveva dunque essergli riconosciuto lo status di apolide. Si costituiva in giudizio il evidenziando che l'odierno Controparte_1 ricorrente aveva avanzato domanda di riconoscimento dello status di apolide in via amministrativa il 06/05/2021; che, constatato che lo stesso risultava titolare di passaporto georgiano in corso di validità, con scadenza il 18/12/2023, erano stati chiesti chiarimenti sulla situazione di apolidia vantata, che il ricorrente aveva argomentato in modo insufficiente con pec del 28/12/2023 dichiarando di avere vissuto per venti anni in Russia e successivamente in Ucraina;
che lo stesso aveva poi depositato una nota del degli Esteri della Georgia dalla quale risultava CP_1 che la sua cittadinanza era stata cancellata con decreto del Presidente della Georgia n. 969 del 24 dicembre 2023, ma non aveva prodotto il decreto stesso;
che secondo la normativa georgiana la perdita della cittadinanza è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per rinuncia se è documentalmente provato l'acquisto di altra cittadinanza;
che rilevate le relazioni del ricorrente con altri paesi, quali la Russia e l'Ucraina, era necessaria una integrazione della documentazione fornita al fine di accertare l'effettiva sussistenza dello status di apolide. Chiedeva dunque il rigetto della domanda.
*** L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne alcun'altra). In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status. Come è noto, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite. Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N.Y. del 28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass Sez Un. 28873/08). La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento della status di apolide, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza. Il richiedente lo status di apolide, pertanto, non deve anche dimostrare “con riferimento alla normativa attualmente in vigore nei paesi con cui egli stesso dichiara di avere legami di appartenenza, di non essere in possesso e di non poter acquistare la cittadinanza di quegli Stati”, altrimenti si introdurrebbe un regime probatorio particolarmente gravoso per una persona che, da tempo , non ha più legami con il paese di origine e che richiede il riconoscimento dello status di apolide in ragione di eventi quali la successione, lo smembramento o la scissione dello Stato di originaria appartenenza. In sostanza, proprio in ragione delle tipologie di procedimenti concernenti l'accertamento di status personali per il riconoscimento di diritti civili e politici (come quello in oggetto), il regime probatorio richiesto non deve essere particolarmente gravoso ed oneroso, sì da poter rendere più agevole ed accessibile lo strumento di tutela. In tale contesto deve ritenersi che l'onere della prova di cui è onerato il richiedente debba poter essere circoscritto alla allegazione e conseguente prova della stabile residenza nel territorio dello stato cui si inoltra l'istanza e alle circostanze di fatto che, secondo la legge dello stato di originaria appartenenza hanno comportato la perdita della prima cittadinanza od il suo mancato acquisto. Nel caso in esame risulta che il ricorrente, nato in [...] nel 1980, aveva perso la cittadinanza georgiana per revoca con decreto presidenziale del 24/12/2013; al contempo risultava titolare di un passaporto georgiano rilasciato il 18/12/2013 in scadenza il 18/12/2023 e nelle dichiarazioni spontanee allegate all'istanza amministrativa aveva sostenuto di essersi trasferito in Russia all'età di 13 anni, di avervi vissuto per 20 anni e di avere anche trascorso un periodo di tempo in Ucraina. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato un certificato rilasciato dall'Ambasciata ucraina in Italia attestante che “agli atti di questo ufficio consolare non risultano informazioni che potrebbero indicare che la persona soprannominata sia un cittadino ucraino”, mentre il riscontro dell'Ambasciata russa si limitava ad affermare che il ricorrente non risultava “registrato presso codesto Ufficio consolare. Si informa altresì che l'Ufficio consolare non dispone delle informazioni in merito alla cittadinanza della persona soprammenzionata”. Nel ricorso non vengono chiariti i motivi della revoca né è stato prodotto il relativo decreto presidenziale ma solo comunicazioni in cui vi si fa riferimento unitamente ad un atto consolare in cui si afferma che il ricorrente non è cittadino georgiano. In ordine alla legislazione georgiana in punto di rinuncia/perdita della cittadinanza si rileva quanto segue. L'articolo 20 della legge georgiana sulla cittadinanza prevede che un cittadino può rinunciare alla cittadinanza;
il decreto del Presidente in merito alla rinuncia produce i suoi effetti nel momento in cui le autorità competenti ricevono documentazione attestante che la persona ha ottenuto la cittadinanza di un paese straniero o, dopo 15 giorni dalla firma del decreto se la persona produce documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere attestante che gli sarà certamente riconosciuta la cittadinanza straniera a fronte della rinuncia alla cittadinanza georgiana. L'art. 21 della legge georgiana prevede invece che la perdita della cittadinanza avviene: 1) se un cittadino si unisce all'esercito, alla polizia o ai servizi di sicurezza di un paese straniero senza il permesso delle autorità georgiane competenti;
2) se ha acquisito la cittadinanza georgiana fornendo documentazione falsa;
3) se acquisisce una cittadinanza straniera. (ORGANIC LAW OF GEORGIA ON GEORGIAN CITIZENSHIP | სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”). Nel ricorso si sostiene che la legge georgiana non contempli il riacquisto della cittadinanza, se non nei casi di revoca irragionevole o rinuncia dell'interessato; in realtà nel 2018 è stata modificata la legge sulla cittadinanza georgiana ammettendo la doppia cittadinanza e dunque anche la possibilità di riacquistare la cittadinanza georgiana (art.32 co.2) per chi l'aveva persa in ragione dell'automatismo operante in caso di acquisizione di una cittadinanza straniera;
il 30 dicembre 2024, inoltre, il presidente georgiano ha firmato un emendamento alla legge sulla cittadinanza che ha esteso sino al 1 gennaio 2027 la possibilità di riacquisire la cittadinanza georgiana per coloro che l'avevano persa per averne acquisita una straniera (President Mikheil Kavelashvili has signed 28 laws | imedinews). A fronte del quadro sopra illustrato, questa giudice ha disposto diversi rinvii al fine di acquisire documentazione utile a comprendere le ragioni della revoca della cittadinanza georgiana;
la mancata produzione di tali documenti impedisce di accertare la disciplina applicata al caso in esame e quindi di escludere l'eventualità che il ricorrente possa avere la cittadinanza di un paese diverso o sia nelle condizioni di riacquistare la stessa cittadinanza georgiana. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 09/12/2025
LA GIUDICE IA LB
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice IA LB ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 29125/2024, vertente TRA nato a [...] il [...], (codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO C.F._1 ZOFREA;
- ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento dello status di apolide
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per ottenere il riconoscimento dello status di apolide. Esponeva che era nato a [...] il [...] ma non era cittadino georgiano, come attestato dal certificato negatorio di cittadinanza georgiana rilasciato il 5 aprile 2021 dell'Ambasciata di Georgia a Roma e dalla nota del Ministero degli Esteri della Georgia, da cui risultava che la cittadinanza del sig. era stata cancellata con decreto del Presidente della Georgia n. 969 Parte_1 del 24 dicembre 2013; aggiungeva che la legislazione georgiana non contemplava alcuna modalità di riacquisizione della cittadinanza se non quelle previste all'art.18 della relativa legge (revoca irragionevole o espressa rinuncia del soggetto interessato), entrambe inapplicabili al caso in esame;
che non sussistendo alcun legame con altri paesi, doveva dunque essergli riconosciuto lo status di apolide. Si costituiva in giudizio il evidenziando che l'odierno Controparte_1 ricorrente aveva avanzato domanda di riconoscimento dello status di apolide in via amministrativa il 06/05/2021; che, constatato che lo stesso risultava titolare di passaporto georgiano in corso di validità, con scadenza il 18/12/2023, erano stati chiesti chiarimenti sulla situazione di apolidia vantata, che il ricorrente aveva argomentato in modo insufficiente con pec del 28/12/2023 dichiarando di avere vissuto per venti anni in Russia e successivamente in Ucraina;
che lo stesso aveva poi depositato una nota del degli Esteri della Georgia dalla quale risultava CP_1 che la sua cittadinanza era stata cancellata con decreto del Presidente della Georgia n. 969 del 24 dicembre 2023, ma non aveva prodotto il decreto stesso;
che secondo la normativa georgiana la perdita della cittadinanza è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per rinuncia se è documentalmente provato l'acquisto di altra cittadinanza;
che rilevate le relazioni del ricorrente con altri paesi, quali la Russia e l'Ucraina, era necessaria una integrazione della documentazione fornita al fine di accertare l'effettiva sussistenza dello status di apolide. Chiedeva dunque il rigetto della domanda.
*** L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne alcun'altra). In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status. Come è noto, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite. Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N.Y. del 28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass Sez Un. 28873/08). La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento della status di apolide, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza. Il richiedente lo status di apolide, pertanto, non deve anche dimostrare “con riferimento alla normativa attualmente in vigore nei paesi con cui egli stesso dichiara di avere legami di appartenenza, di non essere in possesso e di non poter acquistare la cittadinanza di quegli Stati”, altrimenti si introdurrebbe un regime probatorio particolarmente gravoso per una persona che, da tempo , non ha più legami con il paese di origine e che richiede il riconoscimento dello status di apolide in ragione di eventi quali la successione, lo smembramento o la scissione dello Stato di originaria appartenenza. In sostanza, proprio in ragione delle tipologie di procedimenti concernenti l'accertamento di status personali per il riconoscimento di diritti civili e politici (come quello in oggetto), il regime probatorio richiesto non deve essere particolarmente gravoso ed oneroso, sì da poter rendere più agevole ed accessibile lo strumento di tutela. In tale contesto deve ritenersi che l'onere della prova di cui è onerato il richiedente debba poter essere circoscritto alla allegazione e conseguente prova della stabile residenza nel territorio dello stato cui si inoltra l'istanza e alle circostanze di fatto che, secondo la legge dello stato di originaria appartenenza hanno comportato la perdita della prima cittadinanza od il suo mancato acquisto. Nel caso in esame risulta che il ricorrente, nato in [...] nel 1980, aveva perso la cittadinanza georgiana per revoca con decreto presidenziale del 24/12/2013; al contempo risultava titolare di un passaporto georgiano rilasciato il 18/12/2013 in scadenza il 18/12/2023 e nelle dichiarazioni spontanee allegate all'istanza amministrativa aveva sostenuto di essersi trasferito in Russia all'età di 13 anni, di avervi vissuto per 20 anni e di avere anche trascorso un periodo di tempo in Ucraina. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato un certificato rilasciato dall'Ambasciata ucraina in Italia attestante che “agli atti di questo ufficio consolare non risultano informazioni che potrebbero indicare che la persona soprannominata sia un cittadino ucraino”, mentre il riscontro dell'Ambasciata russa si limitava ad affermare che il ricorrente non risultava “registrato presso codesto Ufficio consolare. Si informa altresì che l'Ufficio consolare non dispone delle informazioni in merito alla cittadinanza della persona soprammenzionata”. Nel ricorso non vengono chiariti i motivi della revoca né è stato prodotto il relativo decreto presidenziale ma solo comunicazioni in cui vi si fa riferimento unitamente ad un atto consolare in cui si afferma che il ricorrente non è cittadino georgiano. In ordine alla legislazione georgiana in punto di rinuncia/perdita della cittadinanza si rileva quanto segue. L'articolo 20 della legge georgiana sulla cittadinanza prevede che un cittadino può rinunciare alla cittadinanza;
il decreto del Presidente in merito alla rinuncia produce i suoi effetti nel momento in cui le autorità competenti ricevono documentazione attestante che la persona ha ottenuto la cittadinanza di un paese straniero o, dopo 15 giorni dalla firma del decreto se la persona produce documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere attestante che gli sarà certamente riconosciuta la cittadinanza straniera a fronte della rinuncia alla cittadinanza georgiana. L'art. 21 della legge georgiana prevede invece che la perdita della cittadinanza avviene: 1) se un cittadino si unisce all'esercito, alla polizia o ai servizi di sicurezza di un paese straniero senza il permesso delle autorità georgiane competenti;
2) se ha acquisito la cittadinanza georgiana fornendo documentazione falsa;
3) se acquisisce una cittadinanza straniera. (ORGANIC LAW OF GEORGIA ON GEORGIAN CITIZENSHIP | სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”). Nel ricorso si sostiene che la legge georgiana non contempli il riacquisto della cittadinanza, se non nei casi di revoca irragionevole o rinuncia dell'interessato; in realtà nel 2018 è stata modificata la legge sulla cittadinanza georgiana ammettendo la doppia cittadinanza e dunque anche la possibilità di riacquistare la cittadinanza georgiana (art.32 co.2) per chi l'aveva persa in ragione dell'automatismo operante in caso di acquisizione di una cittadinanza straniera;
il 30 dicembre 2024, inoltre, il presidente georgiano ha firmato un emendamento alla legge sulla cittadinanza che ha esteso sino al 1 gennaio 2027 la possibilità di riacquisire la cittadinanza georgiana per coloro che l'avevano persa per averne acquisita una straniera (President Mikheil Kavelashvili has signed 28 laws | imedinews). A fronte del quadro sopra illustrato, questa giudice ha disposto diversi rinvii al fine di acquisire documentazione utile a comprendere le ragioni della revoca della cittadinanza georgiana;
la mancata produzione di tali documenti impedisce di accertare la disciplina applicata al caso in esame e quindi di escludere l'eventualità che il ricorrente possa avere la cittadinanza di un paese diverso o sia nelle condizioni di riacquistare la stessa cittadinanza georgiana. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 09/12/2025
LA GIUDICE IA LB