Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/02/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n.8022/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. OLIVA AGATA ROSA -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 18/02/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 28/10/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell' alla erogazione dell'assegno ordinario CP_1
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Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai
2 quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta: «Dalla analisi della documentazione medica presente in atti e dalle risultanze del nostro esame obiettivo, può affermarsi che il Sig Parte_1 sia attualmente affetto da: “Ernia discale a livello di C4-C5 e
L5-S1, protrusioni discali cervicali e lombari.”.
Prima di procedere nello specifico della trattazione, giova ricordare come per una corretta formulazione di un giudizio medico-legale in ambito di inabilità/invalidità pensionabile, non siano previste delle specifiche tabelle di riferimento relativamente alla definizione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, talché giudichiamo corretto utilizzare, con gli opportuni accorgimenti e per analogia con la normativa previdenziale, le tabelle di legge pubblicate con il D.M. del 5.2.92, ovvero quelle riguardanti la valutazione delle patologie nella tematica afferente all'Invalidità Civile.
Nel caso in esame si ritiene opportuno far riferimento, per analogia, al codice tabellare del Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992:
3 cod. APPARATO %
7010 ANCHILOSI DEL RACHIDE LOMBARE 31-40
Dal punto di vista clinico si apprezza un quadro pauci-sintomatico caratterizzato prevalentemente dalla limitazione ai gradi medi- iniziali del rachide cervicale e lombare con contestuale contrattura della muscolatura paravertebrale distrettuale.
Tuttavia, anche in considerazione dell'attività lavorativa prevalentemente svolta dallo stesso, quella di bracciante agricolo, tali patologie NON comportano una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.1 L.222/84), stante il buon compenso clinico osservato nel corso delle operazioni peritali. Si conferma pertanto il giudizio medico legale formulato dall'ente previdenziale.
CONCLUSIONI
I risultati del nostro esame clinico, integrati dai dati della documentazione disponibile, ci consentono di affermare come le patologie lamentate dal sig. NON determinano una Parte_1 permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 legge
222/1984)».
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il
4 diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 18/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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