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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/12/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
RI CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 337 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Trapani, n.q. di mandataria con rappresentanza di , (c.f.: Parte_2
nato a [...] il [...], con l'Avv. C.F._1
TO D'EL (pec: Email_1 Email_2 [...]
Emai_3
APPELLANTE
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Dublino (Irlanda), con gli avv.ti Claire Kelly e Enrico Brancato (pec domiciliazione:
Email_4
APPELLATA
PER LA PARZIALE RIFORMA della sentenza del Giudice di Pace di
Trapani, n. 337/2024 depositata il 06.08.2024 nel procedimento n.
R.G. 3681/2023.
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
con ricorso ex artt. 316 e 281decies c.p.c., Parte_1
ha adito il Giudice di Pace di Trapani per ottenere la condanna di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
alla corresponsione della compensazione pecuniaria CP_1
prevista dal regolamento CE n. 261/04 pari a € 250,00 a seguito del ritardo accusato, in assenza di circostanze eccezionali, dsl volo n. FR7006 del 02.06.2023, in servizio dall'Aeroporto di CP_1
Trapani-Birgi CE OR (TPS) all'Aeroporto di Malta Luqa
(MLA), con partenza programmata alle ore 07:20.
Il Giudice di Pace, con la sentenza gravata, ha accolto la domanda del ricorrente, ma disposto la compensazione delle spese di lite.
chiede la parziale riforma della suddetta Parte_1
sentenza dolendosi della disposta compensazione delle spese legali,
nonostante l'accoglimento della domanda proposta e, dunque, in spregio al principio della soccombenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
09.05.2025 si è costituita , eccependo l'infondatezza CP_1
dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza n. 337/2024 resa dal Giudice di Pace di Trapani.
. *.*.*
Il motivo di gravame è fondato e merita accoglimento.
Il principio secondo cui “le spese seguono la soccombenza” –
sancito dall'art. 91 c.p.c. – impone che, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate, la parte vittoriosa abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per far valere in giudizio un proprio diritto.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nel caso di specie, la compensazione delle spese operata dal
Giudice di Pace di Trapani, non risulta adeguatamente motivata, né
può ritenersi giustificata dal mero fatto che la compagnia aerea si sia resa disponibile al pagamento della compensazione ex Reg. UE
261/2004, stante la legittimità della scelta del passeggero di avvalersi di difensore abilitato per tutelare le proprie ragioni, anche in sede stragiudiziale.
Oltretutto, la disponibilità al riconoscimento del diritto alla compensazione da parte di , è stata manifestata solo a CP_1
seguito dell'introduzione, ad opera della società odierna appellante,
del giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
Peraltro, a nulla rileva l'argomentazione svolta dall'appellata,
secondo cui “è evidente che se il passeggero avesse correttamente
applicato la procedura deflattiva prevista dall'art. 15.2 avrebbe potuto
evitare l'esborso di costi ultronei legati all'intervento di un procuratore
legale”, giacché risulta che è stata messa a conoscenza delle CP_1
pretese del passeggero sin dal ricevimento della convocazione in sede di conciliazione, la quale si è conclusa negativamente per la mancata adesione del vettore aereo.
Sussistono pertanto i presupposti per la condanna della compagnia alla rifusione delle spese legali sostenute CP_1
dall'appellante, sia nel primo grado che nel presente giudizio d'appello, in applicazione del principio della soccombenza.
Quanto alla richiesta dell'appellante di riconoscimento oltre alle spese di lite del primo grado di giudizio, anche dei compensi
Tribunale di Trapani Sezione Civile
per “l'attività in fase stragiudiziale (…) anche in considerazione
dell'attività di conciliazione esperita da parte ricorrente” si osserva quanto segue.
In tema di compensi professionali di avvocati, affinché il
professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto
ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali (ai sensi dell'art. 2
della tariffa stragiudiziale), è necessario che tali prestazioni non siano
connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale
connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale,
eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e 3, della
tariffa giudiziale), in relazione alle questioni giuridiche trattate ed
all'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio, anche
non patrimoniali, e dell'urgenza richiesta”. (cfr. Cassazione civile sez.
un., 24/07/2009, n.17357).
Nel caso di specie, l'appellante, ha documentato un'attività
stragiudiziale che ha condotto alla successiva instaurazione del giudizio di primo grado: infatti l'unica attività documentata
(relativa al procedimento di conciliazione dinanzi all'A.D.R.
Conciliazione) risulta evidentemente connessa all'instaurazione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace e stante il carattere bagatellare della causa e la semplicità delle questioni trattate, si ritiene non doversi operare in sede di liquidazione alcuna maggiorazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dalle tabelle nn. 1 e 2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
allegate al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 1.100, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando in parziale riforma della sentenza impugnata:
in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di
Trapani, n. 337/2024 depositata il 06.08.2024 nel procedimento n.
R.G. 3681/2023, condanna alla rifusione delle spese di CP_1
lite del primo grado di giudizio, in favore di Parte_1
n.q., che liquida in complessivi € 140,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta, nonché esborsi documentati;
condanna alla rifusione delle spese di lite per il CP_1
presente grado in favore di n.q., che liquida in Parte_1
complessivi € 232,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta, nonché esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 24/12/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo RI CA
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
RI CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 337 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Trapani, n.q. di mandataria con rappresentanza di , (c.f.: Parte_2
nato a [...] il [...], con l'Avv. C.F._1
TO D'EL (pec: Email_1 Email_2 [...]
Emai_3
APPELLANTE
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Dublino (Irlanda), con gli avv.ti Claire Kelly e Enrico Brancato (pec domiciliazione:
Email_4
APPELLATA
PER LA PARZIALE RIFORMA della sentenza del Giudice di Pace di
Trapani, n. 337/2024 depositata il 06.08.2024 nel procedimento n.
R.G. 3681/2023.
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
con ricorso ex artt. 316 e 281decies c.p.c., Parte_1
ha adito il Giudice di Pace di Trapani per ottenere la condanna di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
alla corresponsione della compensazione pecuniaria CP_1
prevista dal regolamento CE n. 261/04 pari a € 250,00 a seguito del ritardo accusato, in assenza di circostanze eccezionali, dsl volo n. FR7006 del 02.06.2023, in servizio dall'Aeroporto di CP_1
Trapani-Birgi CE OR (TPS) all'Aeroporto di Malta Luqa
(MLA), con partenza programmata alle ore 07:20.
Il Giudice di Pace, con la sentenza gravata, ha accolto la domanda del ricorrente, ma disposto la compensazione delle spese di lite.
chiede la parziale riforma della suddetta Parte_1
sentenza dolendosi della disposta compensazione delle spese legali,
nonostante l'accoglimento della domanda proposta e, dunque, in spregio al principio della soccombenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
09.05.2025 si è costituita , eccependo l'infondatezza CP_1
dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza n. 337/2024 resa dal Giudice di Pace di Trapani.
. *.*.*
Il motivo di gravame è fondato e merita accoglimento.
Il principio secondo cui “le spese seguono la soccombenza” –
sancito dall'art. 91 c.p.c. – impone che, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate, la parte vittoriosa abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per far valere in giudizio un proprio diritto.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nel caso di specie, la compensazione delle spese operata dal
Giudice di Pace di Trapani, non risulta adeguatamente motivata, né
può ritenersi giustificata dal mero fatto che la compagnia aerea si sia resa disponibile al pagamento della compensazione ex Reg. UE
261/2004, stante la legittimità della scelta del passeggero di avvalersi di difensore abilitato per tutelare le proprie ragioni, anche in sede stragiudiziale.
Oltretutto, la disponibilità al riconoscimento del diritto alla compensazione da parte di , è stata manifestata solo a CP_1
seguito dell'introduzione, ad opera della società odierna appellante,
del giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
Peraltro, a nulla rileva l'argomentazione svolta dall'appellata,
secondo cui “è evidente che se il passeggero avesse correttamente
applicato la procedura deflattiva prevista dall'art. 15.2 avrebbe potuto
evitare l'esborso di costi ultronei legati all'intervento di un procuratore
legale”, giacché risulta che è stata messa a conoscenza delle CP_1
pretese del passeggero sin dal ricevimento della convocazione in sede di conciliazione, la quale si è conclusa negativamente per la mancata adesione del vettore aereo.
Sussistono pertanto i presupposti per la condanna della compagnia alla rifusione delle spese legali sostenute CP_1
dall'appellante, sia nel primo grado che nel presente giudizio d'appello, in applicazione del principio della soccombenza.
Quanto alla richiesta dell'appellante di riconoscimento oltre alle spese di lite del primo grado di giudizio, anche dei compensi
Tribunale di Trapani Sezione Civile
per “l'attività in fase stragiudiziale (…) anche in considerazione
dell'attività di conciliazione esperita da parte ricorrente” si osserva quanto segue.
In tema di compensi professionali di avvocati, affinché il
professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto
ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali (ai sensi dell'art. 2
della tariffa stragiudiziale), è necessario che tali prestazioni non siano
connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale
connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale,
eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e 3, della
tariffa giudiziale), in relazione alle questioni giuridiche trattate ed
all'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio, anche
non patrimoniali, e dell'urgenza richiesta”. (cfr. Cassazione civile sez.
un., 24/07/2009, n.17357).
Nel caso di specie, l'appellante, ha documentato un'attività
stragiudiziale che ha condotto alla successiva instaurazione del giudizio di primo grado: infatti l'unica attività documentata
(relativa al procedimento di conciliazione dinanzi all'A.D.R.
Conciliazione) risulta evidentemente connessa all'instaurazione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace e stante il carattere bagatellare della causa e la semplicità delle questioni trattate, si ritiene non doversi operare in sede di liquidazione alcuna maggiorazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dalle tabelle nn. 1 e 2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
allegate al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 1.100, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando in parziale riforma della sentenza impugnata:
in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di
Trapani, n. 337/2024 depositata il 06.08.2024 nel procedimento n.
R.G. 3681/2023, condanna alla rifusione delle spese di CP_1
lite del primo grado di giudizio, in favore di Parte_1
n.q., che liquida in complessivi € 140,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta, nonché esborsi documentati;
condanna alla rifusione delle spese di lite per il CP_1
presente grado in favore di n.q., che liquida in Parte_1
complessivi € 232,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta, nonché esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 24/12/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo RI CA
Tribunale di Trapani Sezione Civile