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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4573 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6527/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa AR NT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6527/2024 R.G. promosso da
e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Palermo, Piazza S. Oliva n. 37, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Cannatella che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Paolo Cardullo,
presso il cui studio, in Palermo, Piazzale Ungheria n. 58, è elettivamente domiciliato
convenuto
******
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il in Palermo,
[...] Controparte_1
chiedendo l'annullamento della delibera assembleare del 16.1.2024 limitatamente al punto
5 dell'o.d.g. avente ad oggetto “dimissioni amministratore in carica e nomina di un nuovo
amministratore”.
Gli attori – premettendo di essere proprietari, ciascuno di una unità immobiliare facente parte del complesso condominiale in questione – hanno dedotto: - che con delibera assembleare del 16.1.2024 era stato nominato amministratore del condominio di , il sig. , il quale, successivamente, CP_1 Controparte_2
all'adunanza del 19.2.2024 aveva accettato l'incarico;
- che la delibera del 16.1.2024 sarebbe viziata dalla violazione della norma di cui all'art. 1129 c.c., per non avere l'amministratore provveduto all'atto della nomina a comunicare i propri dati anagrafici e professionali, nonché i locali in cui sono custoditi i registri dell'anagrafe condominiale, dei verbali di assemblea e il registro di contabilità,
- che la delibera impugnata sarebbe altresì viziata in quanto nel relativo verbale di assemblea non sarebbe stato indicato il compenso dell'amministratore, in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c. a norma del quale l'amministratore di condominio «all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare
analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso
per l'attività svolta».
Costituitosi in giudizio il convenuto ha variamente contestato la fondatezza CP_1
dell'impugnazione avversaria, deducendo in particolare che, come emerge dal relativo verbale, in occasione dell'adunanza del 16.1.2024 è stata aperta la busta con il preventivo di di cui dunque l'assemblea è stata resa edotta. Controparte_2
Senza nessuna attività istruttoria, all'udienza del 14 ottobre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
L'impugnativa è infondata sotto entrambi i profili dedotti.
Ai sensi dell'art. 1129 comma 2 c.c. “contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni
rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice
fiscale o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato,
previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo
rimborso della spesa, copia da lui firmata”. Deve tuttavia al riguardo osservarsi che l'omessa o incompleta comunicazione di tali dati costituisce, secondo quanto chiaramente disposto dal successivo comma 12 n. 8) del medesimo art. 1129, una grave irregolarità passibile di revoca dell'amministratore, non già
un vizio di illegittimità della delibera assembleare di nomina.
Inoltre, dal tenore del secondo comma sembra potersi ricavare che le indicazioni prescritte non debbano essere necessariamente contenute nella delibera di nomina – ostandovi del resto anche ragioni di sintesi, specie nei casi in cui vengano esaminati in adunanza diversi preventivi – essendo piuttosto necessario che siano forniti dall'amministratore dopo la sua accettazione dell'incarico e, quindi, in un tempo ragionevolmente vicino all'assemblea di nomina, ma non necessariamente nel corpo del relativo verbale.
Altrettanto infondato risulta l'altro profilo di impugnazione relativo alla denunciata mancata indicazione del compenso dell'amministratore.
In primo luogo, la specificazione analitica del compenso dell'amministratore, prescritta a pena di nullità della delibera di nomina dal comma 14 dell'art. 1129 c.c. – per espressa previsione della norma – non deve essere contenuta nella delibera in cui vengono esaminati i preventivi ed individuato il candidato su cui ricade la scelta, bensì piuttosto fornita dallo stesso amministratore “all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo”,
che nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione degli attori, è avvenuta all'assemblea del 20.2.2024 e, quindi, in un momento successivo rispetto alla delibera impugnata.
In secondo luogo, dal tenore della delibera del 16.1.2024 emerge che durante la relativa assemblea è stata aperta la busta contenente il preventivo presentato da e Controparte_2
che questo è stato accettato dai condòmini presenti, con l'ulteriore precisazione che, non solo nel relativo verbale risulta indicato il compenso di € 200,00, ma che altresì il preventivo richiamato in assemblea – prodotto dal convenuto con la memoria CP_1
istruttoria – risulta completo ed esaustivo.
L'impugnazione proposta dagli attori è dunque radicalmente infondata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. n. 147/2022 (applicando i medi tariffari per cause di valore indeterminabile)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in € 7.616,00, oltre Iva, C.P.A. e spese generali CP_1
pari al 15%, come per legge.
Così deciso in Palermo, 14 novembre 2025
Il Giudice
AR NT
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa AR NT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6527/2024 R.G. promosso da
e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Palermo, Piazza S. Oliva n. 37, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Cannatella che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Paolo Cardullo,
presso il cui studio, in Palermo, Piazzale Ungheria n. 58, è elettivamente domiciliato
convenuto
******
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il in Palermo,
[...] Controparte_1
chiedendo l'annullamento della delibera assembleare del 16.1.2024 limitatamente al punto
5 dell'o.d.g. avente ad oggetto “dimissioni amministratore in carica e nomina di un nuovo
amministratore”.
Gli attori – premettendo di essere proprietari, ciascuno di una unità immobiliare facente parte del complesso condominiale in questione – hanno dedotto: - che con delibera assembleare del 16.1.2024 era stato nominato amministratore del condominio di , il sig. , il quale, successivamente, CP_1 Controparte_2
all'adunanza del 19.2.2024 aveva accettato l'incarico;
- che la delibera del 16.1.2024 sarebbe viziata dalla violazione della norma di cui all'art. 1129 c.c., per non avere l'amministratore provveduto all'atto della nomina a comunicare i propri dati anagrafici e professionali, nonché i locali in cui sono custoditi i registri dell'anagrafe condominiale, dei verbali di assemblea e il registro di contabilità,
- che la delibera impugnata sarebbe altresì viziata in quanto nel relativo verbale di assemblea non sarebbe stato indicato il compenso dell'amministratore, in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c. a norma del quale l'amministratore di condominio «all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare
analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso
per l'attività svolta».
Costituitosi in giudizio il convenuto ha variamente contestato la fondatezza CP_1
dell'impugnazione avversaria, deducendo in particolare che, come emerge dal relativo verbale, in occasione dell'adunanza del 16.1.2024 è stata aperta la busta con il preventivo di di cui dunque l'assemblea è stata resa edotta. Controparte_2
Senza nessuna attività istruttoria, all'udienza del 14 ottobre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
L'impugnativa è infondata sotto entrambi i profili dedotti.
Ai sensi dell'art. 1129 comma 2 c.c. “contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni
rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice
fiscale o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato,
previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo
rimborso della spesa, copia da lui firmata”. Deve tuttavia al riguardo osservarsi che l'omessa o incompleta comunicazione di tali dati costituisce, secondo quanto chiaramente disposto dal successivo comma 12 n. 8) del medesimo art. 1129, una grave irregolarità passibile di revoca dell'amministratore, non già
un vizio di illegittimità della delibera assembleare di nomina.
Inoltre, dal tenore del secondo comma sembra potersi ricavare che le indicazioni prescritte non debbano essere necessariamente contenute nella delibera di nomina – ostandovi del resto anche ragioni di sintesi, specie nei casi in cui vengano esaminati in adunanza diversi preventivi – essendo piuttosto necessario che siano forniti dall'amministratore dopo la sua accettazione dell'incarico e, quindi, in un tempo ragionevolmente vicino all'assemblea di nomina, ma non necessariamente nel corpo del relativo verbale.
Altrettanto infondato risulta l'altro profilo di impugnazione relativo alla denunciata mancata indicazione del compenso dell'amministratore.
In primo luogo, la specificazione analitica del compenso dell'amministratore, prescritta a pena di nullità della delibera di nomina dal comma 14 dell'art. 1129 c.c. – per espressa previsione della norma – non deve essere contenuta nella delibera in cui vengono esaminati i preventivi ed individuato il candidato su cui ricade la scelta, bensì piuttosto fornita dallo stesso amministratore “all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo”,
che nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione degli attori, è avvenuta all'assemblea del 20.2.2024 e, quindi, in un momento successivo rispetto alla delibera impugnata.
In secondo luogo, dal tenore della delibera del 16.1.2024 emerge che durante la relativa assemblea è stata aperta la busta contenente il preventivo presentato da e Controparte_2
che questo è stato accettato dai condòmini presenti, con l'ulteriore precisazione che, non solo nel relativo verbale risulta indicato il compenso di € 200,00, ma che altresì il preventivo richiamato in assemblea – prodotto dal convenuto con la memoria CP_1
istruttoria – risulta completo ed esaustivo.
L'impugnazione proposta dagli attori è dunque radicalmente infondata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. n. 147/2022 (applicando i medi tariffari per cause di valore indeterminabile)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in € 7.616,00, oltre Iva, C.P.A. e spese generali CP_1
pari al 15%, come per legge.
Così deciso in Palermo, 14 novembre 2025
Il Giudice
AR NT