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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 417/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Torresi - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Fermo, Via Pompeiana n.19;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 5/6/2004 (atto trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2004, N. 1, Parte I, Serie, Ufficio 2) – di cui è stata dichiarata la separazione con decreto di omologa del 17/11/2012 emesso dal Tribunale di Fermo nel giudizio R.G.N. 2024/2012, che ha disciplinato le condizioni di separazione in recepimento dell'accordo intervenuto tra le parti - dalla cui unione coniugale sono nati due figli, Persona_1
pagina 1 di 4 (nato il [...]) e (nato il [...]). Persona_2
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso ex art. Parte_1 Parte_2
473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3/2/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno dato atto che dall'unione sono nati due figli, (nato il [...], maggiorenne) e Persona_1 Per_2
(nato il [...]) ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio
[...] alle seguenti condizioni:
“
1. il figlio in quanto minorenne viene affidato in via condivisa tra i genitori e collocato in via paritetica tra Per_2 gli stessi per due settimane consecutive al mese ciascuno, i quali provvederanno al mantenimento in modalità diretta nei periodi in cui è collocato presso di loro. Si dà atto che detta modalità di affido è già attuata e praticata in accordo tra i genitori da diversi anni e gli stessi concordano nella necessità di non prevedere un assegno perequativo a carico di un genitore e a favore dell'altro;
2. il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, ha deciso di continuare ad abitare presso la Per_1 residenza materna e frequenterà la casa paterna con tempi e modalità libere come già effettua ad oggi;
pertanto, i genitori provvederanno al suo mantenimento in modalità diretta durante i periodi di permanenza dello stesso presso ciascuno di loro, e gli stessi concordano nella necessità di non prevedere un assegno perequativo a carico di un genitore
e a favore dell'altro;
3. Le spese straordinarie sono ripartite tra i genitori nella quota del 50% cadauno ed andranno individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente in ogni sua parte;
4. La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini IRPEF spetterà al 50% a ciascun genitore;
5. Il figlio minore trascorrerà le festività alternativamente con ciascuno dei genitori in giorni ed orari che saranno di volta in volta concordati tra gli stessi così come già stanno effettuando ormai da tempo;
pagina 2 di 4
6. Durante le vacanze estive (periodo giugno - settembre), il figlio minorenne manterrà la collocazione paritetica, salvo diverso calendario che i genitori concorderanno in caso di necessità dovute ai periodi di ferie dal lavoro;
7. Le parti concordano che il presente accordo sarà valido e vincolante tra le stesse sin dal momento della sottoscrizione e dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto patrimoniale ed economico diretto tra loro;
8. I coniugi prestano fin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per il figlio minore;
9. Le spese e competenze legali del presente procedimento saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
10. Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e a tale effetto dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 20/2/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Il Collegio ritiene pertanto sussistenti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
pagina 3 di 4 DICHIARA la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto a Fermo il 5/6/2004 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio Parte_1 Parte_2 del medesimo Comune, Anno 2004, N. 1, Parte I, Serie, Ufficio 2;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 417/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Torresi - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Fermo, Via Pompeiana n.19;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 5/6/2004 (atto trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2004, N. 1, Parte I, Serie, Ufficio 2) – di cui è stata dichiarata la separazione con decreto di omologa del 17/11/2012 emesso dal Tribunale di Fermo nel giudizio R.G.N. 2024/2012, che ha disciplinato le condizioni di separazione in recepimento dell'accordo intervenuto tra le parti - dalla cui unione coniugale sono nati due figli, Persona_1
pagina 1 di 4 (nato il [...]) e (nato il [...]). Persona_2
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso ex art. Parte_1 Parte_2
473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3/2/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno dato atto che dall'unione sono nati due figli, (nato il [...], maggiorenne) e Persona_1 Per_2
(nato il [...]) ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio
[...] alle seguenti condizioni:
“
1. il figlio in quanto minorenne viene affidato in via condivisa tra i genitori e collocato in via paritetica tra Per_2 gli stessi per due settimane consecutive al mese ciascuno, i quali provvederanno al mantenimento in modalità diretta nei periodi in cui è collocato presso di loro. Si dà atto che detta modalità di affido è già attuata e praticata in accordo tra i genitori da diversi anni e gli stessi concordano nella necessità di non prevedere un assegno perequativo a carico di un genitore e a favore dell'altro;
2. il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, ha deciso di continuare ad abitare presso la Per_1 residenza materna e frequenterà la casa paterna con tempi e modalità libere come già effettua ad oggi;
pertanto, i genitori provvederanno al suo mantenimento in modalità diretta durante i periodi di permanenza dello stesso presso ciascuno di loro, e gli stessi concordano nella necessità di non prevedere un assegno perequativo a carico di un genitore
e a favore dell'altro;
3. Le spese straordinarie sono ripartite tra i genitori nella quota del 50% cadauno ed andranno individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente in ogni sua parte;
4. La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini IRPEF spetterà al 50% a ciascun genitore;
5. Il figlio minore trascorrerà le festività alternativamente con ciascuno dei genitori in giorni ed orari che saranno di volta in volta concordati tra gli stessi così come già stanno effettuando ormai da tempo;
pagina 2 di 4
6. Durante le vacanze estive (periodo giugno - settembre), il figlio minorenne manterrà la collocazione paritetica, salvo diverso calendario che i genitori concorderanno in caso di necessità dovute ai periodi di ferie dal lavoro;
7. Le parti concordano che il presente accordo sarà valido e vincolante tra le stesse sin dal momento della sottoscrizione e dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto patrimoniale ed economico diretto tra loro;
8. I coniugi prestano fin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per il figlio minore;
9. Le spese e competenze legali del presente procedimento saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
10. Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e a tale effetto dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 20/2/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Il Collegio ritiene pertanto sussistenti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
pagina 3 di 4 DICHIARA la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto a Fermo il 5/6/2004 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio Parte_1 Parte_2 del medesimo Comune, Anno 2004, N. 1, Parte I, Serie, Ufficio 2;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4