CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 155/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallelaghi - Via Roma N. 41 38096 Vallelaghi TN
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Trento - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Trento TN
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31 IMIS 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di ex liquidatore della società Società_1 Srl, presenta ricorso avverso l'Avviso di accertamento indicato in epigrafe emesso dal Comune di Vallelaghi, Ufficio Tributi, in persona del suo Sindaco legale rappresentate pro tempore. Con tale atto il comune chiede il pagamento dell'IMIS per € , in riferimento all'anno 2018, oltre ai relativi interessi, sanzioni e spese di notifica, pari a complessivi
€. .
In data 11.11.2015, la Società_1 S.R.L., con sede in Trento, veniva cancellata dal Registro Imprese e, quindi, estinta, previo deposito del relativo bilancio finale di liquidazione. Successivamente, in data 01.03.2024, il Comune di Vallelaghi (TN) notificava al Ricorrente_1, quale ex socio della predetta Società, l'avviso di accertamento relativo all'IMIS per l'anno di imposta 2018. I motivi di ricorso si possono riassumere in:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento notificato, per violazione dell'art. 4, comma 1, della legge della
Provincia Autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 (ossia per carenza del presupposto soggettivo dell'imposta con riferimento all'anno 2018);
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento notificato, stante la violazione dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 (ossia per notifica dell'Avviso di accertamento oltre il termine di decadenza di 5 anni da quello in cui il versamento avrebbero dovuto essere effettuato). Per tali motivi chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio. Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio il comune di Vallelaghi evidenziando che la Società_1 S.r.l. risulta tavolarmente proprietaria degli immobili catastalmente individuati dalle p.ed.
Dati_Catastali_1 . Trattasi di alcuni posti auto collocati all'esterno di un piccolo condominio realizzato dalla società nel comune di Vallelaghi, in località Luogo_1 (rilasciate concessioni edilizie Numero_1 e Numero_2). Attualmente la p.ed. Dati_Catastali_1 non risultano accatastate. Le particelle in questione tavolarmente risultano di proprietà della estinta società Società_1, e quindi emerge – per tabulas – che le rimanenze a tutti gli effetti non fossero state azzerate. Circa il merito della vertenza parte resistente cita giurisprudenza, in particolare la Cassazione a Sezioni Unite (n. 4062/2010 e n. 6070/2013, n. 6071/2013 e n. 6072/2013).
In buona sostanza per le società di capitali l'art. 2495 c.c. sancisce l'effetto costitutivo della cancellazione, speculare a quello dell'iscrizione nel registro delle imprese (anche per le società di persone si ritiene applicabile la medesima regola). Infatti, il comune precisa che “Quello che si verifica, secondo la Suprema
Corte, è un fenomeno in senso lato successorio in base al quale i soci subentrano all'ente nei rapporti obbligatori analogamente a come l'erede subentra nei debiti che facevano capo al defunto e ciò, avverte la
Corte, "anche a voler rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica”. Secondo il Comune è corretto l'avviso di accertamento emesso nei confronti sia del liquidatore nonché degli allora soci. Chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT), in composizione monocratica, ritiene il ricorso fondato per cui lo accoglie.
Al riguardo è importante precisare che l'attuale decisione, a differenza di quelle presentate dai singoli soci (in particolare Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3), pur essendo favorevole al contribuente, fa riferimento alla precedente sentenza n. 94/2024 che rigurdava l'anno d'imposta 2017. Infatti, con il presente ricorso siamo al cospetto dell'avviso di accertamento emesso nei confronti, non del singolo socio, ma dell'ex liquidatore della società Società_1 Srl. Per tale motivo la decisione del ricorso de quo riprende la sentenza n. 94/2024.
In quella decisione il giudice adito aveva precisato che la società Società_2 era stata messa in liquidazione e, dopo il deposito del bilancio finale, di essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 11/11/2015.
Tale ultima circostanza, pacifica in causa e comunque documentalmente dimostrata, ha comportato l'estinzione ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., norma che prevede, per il caso la responsabilità dei soci fino alla concorrenza di quanto loro riconosciuto in base al bilancio finale ovvero del liquidatore se ne ricorrono i presupposti, per i debiti societari rimasti impagati. Ne discende che la notifica dell'atto impositivo alla società estinta, oltre tutto per far valere un credito fiscale riguardante un periodo successivo alla cancellazione, contrasta con la previsione normativa ricordata, essendo evidente che nessuna capacità giuridica può essere riconosciuta ad una società estinta. L'omesso rispetto della procedura prevista dall'art. 2495 citato induce a pronunciare, in accoglimento del ricorso, l''annullamento dell'atto impugnato.
Con carattere di decisiva assorbenza, sugli altri motivi di ricorso, la Corte in composizione monocratica lo accoglie. Per tali motivi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento Imis per l'anno 2018. Riguardo le spese di giudizio, vista la difficoltà interpretativa della norma e la particolarità delle questioni esaminate, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 155/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallelaghi - Via Roma N. 41 38096 Vallelaghi TN
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Trento - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Trento TN
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31 IMIS 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di ex liquidatore della società Società_1 Srl, presenta ricorso avverso l'Avviso di accertamento indicato in epigrafe emesso dal Comune di Vallelaghi, Ufficio Tributi, in persona del suo Sindaco legale rappresentate pro tempore. Con tale atto il comune chiede il pagamento dell'IMIS per € , in riferimento all'anno 2018, oltre ai relativi interessi, sanzioni e spese di notifica, pari a complessivi
€. .
In data 11.11.2015, la Società_1 S.R.L., con sede in Trento, veniva cancellata dal Registro Imprese e, quindi, estinta, previo deposito del relativo bilancio finale di liquidazione. Successivamente, in data 01.03.2024, il Comune di Vallelaghi (TN) notificava al Ricorrente_1, quale ex socio della predetta Società, l'avviso di accertamento relativo all'IMIS per l'anno di imposta 2018. I motivi di ricorso si possono riassumere in:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento notificato, per violazione dell'art. 4, comma 1, della legge della
Provincia Autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 (ossia per carenza del presupposto soggettivo dell'imposta con riferimento all'anno 2018);
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento notificato, stante la violazione dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 (ossia per notifica dell'Avviso di accertamento oltre il termine di decadenza di 5 anni da quello in cui il versamento avrebbero dovuto essere effettuato). Per tali motivi chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio. Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio il comune di Vallelaghi evidenziando che la Società_1 S.r.l. risulta tavolarmente proprietaria degli immobili catastalmente individuati dalle p.ed.
Dati_Catastali_1 . Trattasi di alcuni posti auto collocati all'esterno di un piccolo condominio realizzato dalla società nel comune di Vallelaghi, in località Luogo_1 (rilasciate concessioni edilizie Numero_1 e Numero_2). Attualmente la p.ed. Dati_Catastali_1 non risultano accatastate. Le particelle in questione tavolarmente risultano di proprietà della estinta società Società_1, e quindi emerge – per tabulas – che le rimanenze a tutti gli effetti non fossero state azzerate. Circa il merito della vertenza parte resistente cita giurisprudenza, in particolare la Cassazione a Sezioni Unite (n. 4062/2010 e n. 6070/2013, n. 6071/2013 e n. 6072/2013).
In buona sostanza per le società di capitali l'art. 2495 c.c. sancisce l'effetto costitutivo della cancellazione, speculare a quello dell'iscrizione nel registro delle imprese (anche per le società di persone si ritiene applicabile la medesima regola). Infatti, il comune precisa che “Quello che si verifica, secondo la Suprema
Corte, è un fenomeno in senso lato successorio in base al quale i soci subentrano all'ente nei rapporti obbligatori analogamente a come l'erede subentra nei debiti che facevano capo al defunto e ciò, avverte la
Corte, "anche a voler rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica”. Secondo il Comune è corretto l'avviso di accertamento emesso nei confronti sia del liquidatore nonché degli allora soci. Chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT), in composizione monocratica, ritiene il ricorso fondato per cui lo accoglie.
Al riguardo è importante precisare che l'attuale decisione, a differenza di quelle presentate dai singoli soci (in particolare Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3), pur essendo favorevole al contribuente, fa riferimento alla precedente sentenza n. 94/2024 che rigurdava l'anno d'imposta 2017. Infatti, con il presente ricorso siamo al cospetto dell'avviso di accertamento emesso nei confronti, non del singolo socio, ma dell'ex liquidatore della società Società_1 Srl. Per tale motivo la decisione del ricorso de quo riprende la sentenza n. 94/2024.
In quella decisione il giudice adito aveva precisato che la società Società_2 era stata messa in liquidazione e, dopo il deposito del bilancio finale, di essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 11/11/2015.
Tale ultima circostanza, pacifica in causa e comunque documentalmente dimostrata, ha comportato l'estinzione ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., norma che prevede, per il caso la responsabilità dei soci fino alla concorrenza di quanto loro riconosciuto in base al bilancio finale ovvero del liquidatore se ne ricorrono i presupposti, per i debiti societari rimasti impagati. Ne discende che la notifica dell'atto impositivo alla società estinta, oltre tutto per far valere un credito fiscale riguardante un periodo successivo alla cancellazione, contrasta con la previsione normativa ricordata, essendo evidente che nessuna capacità giuridica può essere riconosciuta ad una società estinta. L'omesso rispetto della procedura prevista dall'art. 2495 citato induce a pronunciare, in accoglimento del ricorso, l''annullamento dell'atto impugnato.
Con carattere di decisiva assorbenza, sugli altri motivi di ricorso, la Corte in composizione monocratica lo accoglie. Per tali motivi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento Imis per l'anno 2018. Riguardo le spese di giudizio, vista la difficoltà interpretativa della norma e la particolarità delle questioni esaminate, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.