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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9220
dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Ferrigni ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Opponenti
Contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Giovan Battista Santangelo e Davide Camicia ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
17.01.2025.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 2110/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 13.05.2021 su istanza della , con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 10.718,31 oltre interessi CP_2
e spese della procedura. L'opponente eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione sostanziale della società opposta e nel merito la mancata prova del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio la società opposta che nel merito contestava le avverse pretese, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183 sesto comma per il deposito di memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
06.09.2024.
La causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Nel merito, gli opponenti hanno eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione sostanziale della società opposta.
In via assorbente, deve osservarsi che, a fronte di una eccezione specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione, l'onere della prova incombe alla (asserita) creditrice-cessionaria, ed ha un oggetto ben diverso dal mero fatto dell'effettività della cessione in blocco.
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito pagina 2 di 4 oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/16). Principio affermato sia con riferimento all'azione proposta in luogo della parte originaria, sia in caso di contestazione, fin dall'inizio del giudizio, della legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito.
Da ultimo, la S.C. con sentenza n. 3405/2024, ha affermato che la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. Sostiene la S.C. che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può
rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.
Nel caso di specie, la società opposta non fornisce idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non fornisce prova della sua legittimazione sostanziale.
pagina 3 di 4 L'esame di questa eccezione risulta assorbente rispetto alle altre dedotte dall' opponente.
L'opposizione è quindi fondata ed il decreto ingiuntivo opposto revocato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando le tariffe medie per lo scaglione di riferimento e minima per la fase istruttoria e di decisione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e e per l'effetto revoca il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo opposto n. 2110/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 13.05.2021;
2) Condanna la società opposta, verso l'opponente, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 145,50 per esborsi ed euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 17.01.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9220
dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Ferrigni ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Opponenti
Contro
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Giovan Battista Santangelo e Davide Camicia ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
17.01.2025.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 2110/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 13.05.2021 su istanza della , con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 10.718,31 oltre interessi CP_2
e spese della procedura. L'opponente eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione sostanziale della società opposta e nel merito la mancata prova del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio la società opposta che nel merito contestava le avverse pretese, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183 sesto comma per il deposito di memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
06.09.2024.
La causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Nel merito, gli opponenti hanno eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione sostanziale della società opposta.
In via assorbente, deve osservarsi che, a fronte di una eccezione specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione, l'onere della prova incombe alla (asserita) creditrice-cessionaria, ed ha un oggetto ben diverso dal mero fatto dell'effettività della cessione in blocco.
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito pagina 2 di 4 oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/16). Principio affermato sia con riferimento all'azione proposta in luogo della parte originaria, sia in caso di contestazione, fin dall'inizio del giudizio, della legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito.
Da ultimo, la S.C. con sentenza n. 3405/2024, ha affermato che la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. Sostiene la S.C. che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può
rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.
Nel caso di specie, la società opposta non fornisce idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non fornisce prova della sua legittimazione sostanziale.
pagina 3 di 4 L'esame di questa eccezione risulta assorbente rispetto alle altre dedotte dall' opponente.
L'opposizione è quindi fondata ed il decreto ingiuntivo opposto revocato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando le tariffe medie per lo scaglione di riferimento e minima per la fase istruttoria e di decisione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e e per l'effetto revoca il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo opposto n. 2110/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 13.05.2021;
2) Condanna la società opposta, verso l'opponente, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 145,50 per esborsi ed euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 17.01.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
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