Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02396/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00819/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 819 del 2026, proposto da
SS UA, TA UA, NA UA, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Sepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Antimo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio-rifiuto e/o inadempimento realizzatosi sull’istanza del 9 ottobre 2025 protocollata con N° 28689 del 09-10-2025, e successiva diffida per mancata risposta del 22/12/2025 protocollata con N° 36425 del 23-12-2025, per il ripristino dello stato precedente all’illegittima acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile e del terreno sito alla Via Appia Sud SS Bis di proprietà degli istanti, eredi UA e EV;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa IA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio i ricorrenti contestano il silenzio inadempimento opposto dal Comune resistente sull’istanza del 9 ottobre 2025 (protocollata con N° 28689 del 09-10-2025) e successiva diffida per mancata risposta del 22/12/2025 (protocollata con N° 36425 del 23-12-2025), aventi ad oggetto il ripristino dello stato precedente alla (pretesa) illegittima acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile e del terreno sito alla Via Appia Sud SS Bis, di proprietà degli istanti, eredi UA e EV.
Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento, per la ragioni che si passa ad esplicitare.
I ricorrenti hanno chiesto al Comune di Sant’Antimo di pronunciarsi in relazione alla richiesta di revoca/annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta l’acquisizione al patrimonio dell’ente dei beni di cui i deducenti sono titolari: essi assumono, in particolare, di non aver mai ricevuto rituale comunicazione degli atti presupposti alla contestata acquisizione.
Il Collegio ritiene che, sulla scorta del principio generale di cui all’art. 2 L.241/90, e avuto, altresì, riguardo alla circostanza che l’Amministrazione risulta essersi, comunque, attivata mediante l’acquisizione del parere dell’avvocatura civica, si apprezzi l’esistenza di un obbligo di determinarsi con provvedimento espresso, obbligo allo stato non ottemperato.
Tanto, anche in ragione della natura meramente ricognitiva dei presupposti di legge che deve essere riconnessa all’atto di acquisizione di un bene abusivo al patrimonio comunale (presupposti la verifica della cui sussistenza non ha, dunque, natura discrezionale).
Giova evidenziare che l’ordine di pronunciarsi da rivolgersi all’Amministrazione, non incide in alcun modo sul merito delle valutazioni che essa è chiamata a esprimere: in altri termini, spetta solo al Comune procedente la verifica della fondatezza della pretesa avanzata dai ricorrenti, alla luce dell’esame delle concrete circostanze fattuali proprie del caso di specie.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, compensando tra le parti le spese di lite, tenuto conto di quanto da ultimo si è osservato (ovvero, dell’impossibilità di verificare in questa sede la fondatezza dell’istanza presentata all’Amministrazione).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all'Amministrazione resistente di provvedere sull'istanza in epigrafe mediante provvedimento espresso, da adottarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
RI RB LL, Presidente FF
IA TA, Primo Referendario, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TA | RI RB LL |
IL SEGRETARIO