Art. 15.
Nessun certificato puo' essere spedito ne' alcuna notizia puo' essere data durante la vita del testatore relativamente alla esistenza o meno di iscrizioni.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire sessantamila.
Il conservatore del registro generale dei testamenti e i capi degli archivi notarili, nella rispettiva competenza, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione.
I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione degli archivi notarili.
Si applicano altresi' gli articoli 5 , 6 , 7 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 .
Nessun certificato puo' essere spedito ne' alcuna notizia puo' essere data durante la vita del testatore relativamente alla esistenza o meno di iscrizioni.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire sessantamila.
Il conservatore del registro generale dei testamenti e i capi degli archivi notarili, nella rispettiva competenza, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione.
I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione degli archivi notarili.
Si applicano altresi' gli articoli 5 , 6 , 7 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 .