TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 368/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2021 promossa da:
con avv. Giorgia Bedin e Silvia Mizzon Parte_1
ATTORE/I contro con avv. Diego Michieli CP_1
CONVENUTO/I con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di p.c. del 23.10.2024)
“-revocarsi l'assegno mensile di € 600,00 stabilito in sede di separazione e versato a titolo di contributo al mantenimento del coniuge dal sig. in favore della sig.ra Parte_1
, ovvero, in via subordinata, ridurre lo stesso ad € 300,00, rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici Istat;
e, preso atto dell'indipendenza economica del figlio , 31 anni: Per_1
- revocarsi l'obbligo in capo al sig. di versare un assegno di mantenimento in Parte_1 favore del figlio nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il medesimo;
pagina 1 di 8 - revocarsi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra
; CP_1
In via istruttoria, le sottoscritte procuratrici precisano le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.”
Per parte convenuta (come da foglio di p.c. del 29.10.2024)
“ nel merito:
a)disporre ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898/1970 a carico di il Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 600,00 al mese a titolo di assegno CP_1
divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sussistendone i presupposti di legge per le ragioni illustrate in atti;
b)confermare l'assegnazione della casa coniugale di RR (PD) in favore di
[...]
. CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale nonché accogliere le richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di disposizione di indagini per il tramite della
Polizia Tributaria indicate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e ci si oppone alla ammissione delle avversarie istanze istruttorie per le ragioni illustrate nella memoria ex art.
183 comma 6 n. 3 c.p.c., chiedendo di essere abilitato alla prova contraria in relazione ai mezzi istruttori avversari che saranno eventualmente ammessi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11.01.2021, ha chiesto la pronuncia della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in Fossalta di Portogruaro in CP_1
data 14.6.1980, esponendo che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente, e deducendo di avere vissuto ininterrottamente separato dalla coniuge dal momento della separazione consensuale, omologata in data 03.10.2017.
Allegava a sostegno:
- che dal momento della separazione le condizioni economiche delle parti avevano subito modifiche, migliorative per la resistente (ora con un lavoro stabile) e peggiorative per il ricorrente (non più attivo lavorativamente e ora pensionato);
- che egli versava regolarmente il mantenimento per la moglie e per il figlio (pur dolendosi di non ricevere notizie sull'andamento degli studi universitari di quest'ultimo), nonché le spese per la manutenzione della casa coniugale, assegnata alla controparte;
pagina 2 di 8 - che egli, durante il matrimonio, aveva costituito in favore della moglie un fondo pensione pari a euro 40.000 con ciò già operando il riequilibrio per quanto riguarda il contributo della alla formazione del patrimonio familiare;
CP_1
-che ella, inoltre, godeva della assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra le parti.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca dell'assegno di euro 600 stabilito in favore della resistente e, in subordine, la riduzione dell'importo euro 300, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno dovuto per il mantenimento del figlio . Per_1
Si è costituita in data 25.6.2021 la resistente , non opponendosi alla richiesta CP_1
di cessazione degli effetti civili, associandosi alle domande di conferma del contributo per il figlio e della assegnazione della casa coniugale, ma opponendosi alla richiesta di Per_1
revoca del contributo per il di lei mantenimento e formulando domanda riconvenzionale di determinazione di assegno divorzile per un importo pari a quello stabilito per l'assegno di mantenimento.
Allegava a sostegno:
-che, prima del matrimonio, entrambe le parti lavoravano regolarmente (il come Pt_1
portiere d'albergo e la come cameriera ai piani); che, successivamente, i coniugi CP_1
decidevano di gestire insieme un bar/trattoria e ciò sino al 1982/1983 e che tuttavia l'attività doveva poi essere chiusa;
che, successivamente, il ricorrente riprendeva il lavoro come portiere d'albergo in Abano Terme e la resistente lavorava solo saltuariamente come domestica presso varie famiglie;
- che, nel 1993, dopo la nascita del figlio tramite fecondazione assistita, ella, di Per_1
comune accordo col marito, decideva di dedicarsi a tempo pieno alla cura del figlio e della casa;
- che, successivamente, quando il figlio era cresciuto, ella riprendeva a svolgere qualche saltuario lavoro non in regola soltanto la mattina come colf;
- quanto al fondo pensione, riferiva di avere sottoscritto nel 2006 un fondo con versamento di euro 200 al mese derivanti dal lavoro di entrambi e che durante il rapporto coniugale anche la controparte aveva sottoscritto un fondo pensione sicchè la contribuzione delle parti sul punto era da ritenersi paritaria.
All'udienza presidenziale del 07.07.2021 comparivano le parti dichiarando il ricorrente di essere pensionato con reddito mensile pari euro 1.428 oltre tredicesima, di essere proprietario al 50% della casa coniugale e di vivere nella casa di proprietà della compagna;
di non avere rapporti con il figlio da un anno e mezzo, che questi studiava architettura e pagina 3 di 8 avrebbe dovuto essersi nel frattempo laureato;
confermava che la moglie aveva sempre lavorato occasionalmente come colf e di non avere più alcun rapporto con la stessa.
La resistente dichiarava di svolgere lavori occasionali come colf senza contratto per 500 € di media al mese e di essere proprietaria al 50% della casa coniugale;
confermava che il figlio si era nel frattempo laureato e stava svolgendo uno stage senza retribuzione, ma con Per_1
rimborso spese di euro 250.
All'esito dell'udienza, sono stati adottati i provvedimenti presidenziali con conferma delle statuizioni in essere.
Transitata la causa alla fase contenziosa, all'udienza del 03.03.2022 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto status. Con sentenza del 24.03.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con ordinanza di pari data la causa veniva rimessa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza 19.10.2022 venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.09.2023, successivamente rinviata sino al
05.11.2024.
All'udienza del 05.11.2024 le parti concludevano come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Domanda di assegno divorzile.
Le richieste delle parti divergono quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente , che ha chiesto il riconscimento dell'assegno da quantificare in € 600,00 CP_1
mensili. Il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda e in subordine la riduzione del Pt_1
relativo importo a euro 300.
Sul punto occorre premettere che la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di quantificazione dell'assegno divorzile, oltre ad aver affermato la natura composita dell'assegno divorzile: assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativo-perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), risarcitoria
(rilevando le ragioni della decisione), ha stabilito per la quantificazione dello stesso che:
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un pagina 4 di 8 contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
Nella decisione n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte, riaffermando i principi espressi nella decisione delle Sezioni Unite ha precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o, meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Occorre pertanto preliminarmente determinare la situazione economico-reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle stesse.
All'esito dell'acquisizione delle produzioni documentali, quanto al dato reddituale è emerso che il ricorrente, , dapprima portiere d'albergo e attualmente pensionato (dal Parte_1
01.07.2018), ha dichiarato i seguenti redditi
Mod. 730/2018 per l'anno 2017 euro 25.220 lordi (doc. 6)
Mod. 730/2019 per l'anno 2018 euro 28.368 lordi (doc. 5)
CUD 2020 per l'anno 2019 euro 23.950 lordi (doc. 11)
CUD 2021 per l'anno 2020 euro 24.046,49 lordi (doc. 12)
Mod. 730/2023 per l'anno 2022 euro 24.678 lordi (dep. del 06.09.2023)
Tenendo mente all'ultima annualità documentata risulta la percezione di una pensione mensile netta (calcolata su 13 mensilità ) pari a euro 1.627.
Attualmente abita nella casa della compagna e non ha documentato esborsi per la convivenza.
pagina 5 di 8 Quanto alla componente patrimoniale, egli è comproprietario al 50% della casa coniugale attualmente assegnata alla ricorrente. Dalla documentazione fiscale dimessa (e in particolare dai quadri A delle dichiarazioni dei redditi depositate) risulta che egli sia stato comproprietario di quote di alcuni terreni e fabbricati ceduti nel corso degli anni (si vedano in particolare i docc. 5 e 6), tuttavia alcuna indicazione risulta fornita rispetto al ricavato di tali vendite.
Ha percepito €. 11.000 a titolo di TFR alla data di cessazione del rapporto di lavoro (luglio
2018) (doc. 9) e ha scelto (a ottobre 2018; cfr doc. 16) il riscatto in unica soluzione del fondo pensione acceso durante la convivenza matrimoniale, tuttavia, pur avendo documentato tale scelta, non ha indicato l'ammontare della somma così percepita.
La resistente, , ha dichiarato all'udienza presidenziale del 07.07.2021 di non CP_1
avere attività lavorativa regolare, ma di svolgere attività occasionale come colf e di trarre da tale occupazione uno stipendio medio pari a euro 500.
Va del resto evidenziato come ella abbia attualmente un'età (68 anni) per la quale appare difficilmente ipotizzabile il reperimento di una attività diversa e più redditizia.
Ha allegato di non avere depositato dichiarazioni fiscali in quanto soggetto esente da tale obbligo e ha prodotto estratto conto da cui risulta in ingresso solo l'ammontare dell'assegno di mantenimento (doc. 9).
Quanto al dato patrimoniale ella è comproprietaria al 50% della casa coniugale (attualmente a lei assegnata) e risulta che ella abbia in costanza di matrimonio sottoscritto fondo pensione del quale ha chiesto la liquidazione in unica soluzione, così come fatto dalla parte ricorrente.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge con evidenza la maggiore consistenza delle disponibilità sia reddituali che patrimoniali del ricorrente.
Accertata la sussistenza dello squilibrio economico a vantaggio del che percepisce Pt_1
reddito molto maggiore di quello della resistente e ha maggiori disponibilità patrimoniali, occorre procedere seguendo quanto precisato dalla Suprema Corte, per accertare la effettiva valutazione del contributo fornito dalla coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
Nel caso di specie non è contestato che, nel corso del matrimonio, durato 37 anni, il ricorrente abbia sempre prestato attività lavorativa (come portiere d'albergo con l'intervallo della gestione del bar-trattoria unitamente alla coniuge) con ciò contribuendo alle necessità della famiglia, e che la resistente, dopo aver lavorato sino al matrimonio come cameriera pagina 6 di 8 stagionale e aver gestito un bar/trattoria col marito dopo il matrimonio e sino al 1983, abbia in seguito reperito solo lavori saltuari e irregolari e dalla nascita del figlio nel 1993 si sia dedicata in via prevalente all'accudimento dello stesso e alla cura della casa.
Tale assetto familiare ha avuto delle intuibili conseguenze negative quanto alle potenzialità reddituali, lavorative e pensionistiche della resistente, sicchè è da ritenersi che la situazione deteriore in cui ella si trova oggi rispetto al ricorrente, sia il frutto delle scelte di comune accordo assunte durante la conduzione della vita familiare.
Tale situazione, ormai cristallizzata, la mancanza di professionalità della resistente e l'età orami raggiunta lasciano presumere ragionevolmente che ella non potrà per il futuro incrementare il proprio reddito.
Va dunque riconosciuto alla resistente il diritto a un assegno divorzile tanto in funzione assistenziale quanto perequativo – compensativa.
Non coglie nel segno poi l'affermazione di parte ricorrente secondo cui la sarebbe già CP_1 stata compensata dell'apporto da lei fornito in costanza di matrimonio con la sottoscrizione del fondo pensione poiché è stato costituito un fondo per ciascuno ed entrambi vi hanno dato apporto.
Alla luce di tali risultanze, considerata la lunga durata del matrimonio, pari a 37 anni, calcolata dalla data di celebrazione alla data della separazione, valutata la partecipazione della resistente alla formazione del patrimonio e del reddito del ricorrente con l'apporto prestato nella vita matrimoniale avendo la resistente principalmente contribuito con l'attività casalinga, tenuto conto che in ragione della intervenuta autosufficienza economica del figlio la resistente perderà l'assegnazione della casa coniugale, considerate le maggiori disponibilità patrimoniali e reddituali del ricorrente, il Collegio ritiene congruo determinare l'importo dell'assegno divorzile in euro 600 mensili oltre rivalutazione annuale Istat.
2. Domande di assegnazione della casa coniugale e di contributo di mantenimento per il figlio.
Quanto alla situazione del figlio della coppia , va preso atto che lo stesso, secondo la Per_1
concorde allegazione delle parti, è divenuto nelle more del procedimento economicamente autosufficiente, tanto che le parti stesse hanno concordato la revoca del contributo a partire dal mese di febbraio 2024.
Tale statuizione, pacifica tra le parti, può essere recepita anche dal Collegio.
pagina 7 di 8 Conseguentemente deve essere revocato anche il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della resistente restando l'immobile soggetto alle regole ordinarie in materia di proprietà.
3. spese di lite
La materia trattata e le ragioni della decisione impongono la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. determina in complessivi euro 600 il contributo mensile dovuto da a Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con CP_1
successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
2. revoca il contributo di mantenimento in favore del figlio a far data dal mese Per_2
di febbraio 2024;
3. revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di CP_1
4. compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice rel.
Dott. Barbara De Munari
Il Presidente
Dott. Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2021 promossa da:
con avv. Giorgia Bedin e Silvia Mizzon Parte_1
ATTORE/I contro con avv. Diego Michieli CP_1
CONVENUTO/I con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di p.c. del 23.10.2024)
“-revocarsi l'assegno mensile di € 600,00 stabilito in sede di separazione e versato a titolo di contributo al mantenimento del coniuge dal sig. in favore della sig.ra Parte_1
, ovvero, in via subordinata, ridurre lo stesso ad € 300,00, rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici Istat;
e, preso atto dell'indipendenza economica del figlio , 31 anni: Per_1
- revocarsi l'obbligo in capo al sig. di versare un assegno di mantenimento in Parte_1 favore del figlio nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il medesimo;
pagina 1 di 8 - revocarsi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra
; CP_1
In via istruttoria, le sottoscritte procuratrici precisano le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.”
Per parte convenuta (come da foglio di p.c. del 29.10.2024)
“ nel merito:
a)disporre ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898/1970 a carico di il Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 600,00 al mese a titolo di assegno CP_1
divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sussistendone i presupposti di legge per le ragioni illustrate in atti;
b)confermare l'assegnazione della casa coniugale di RR (PD) in favore di
[...]
. CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale nonché accogliere le richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di disposizione di indagini per il tramite della
Polizia Tributaria indicate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e ci si oppone alla ammissione delle avversarie istanze istruttorie per le ragioni illustrate nella memoria ex art.
183 comma 6 n. 3 c.p.c., chiedendo di essere abilitato alla prova contraria in relazione ai mezzi istruttori avversari che saranno eventualmente ammessi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11.01.2021, ha chiesto la pronuncia della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in Fossalta di Portogruaro in CP_1
data 14.6.1980, esponendo che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente, e deducendo di avere vissuto ininterrottamente separato dalla coniuge dal momento della separazione consensuale, omologata in data 03.10.2017.
Allegava a sostegno:
- che dal momento della separazione le condizioni economiche delle parti avevano subito modifiche, migliorative per la resistente (ora con un lavoro stabile) e peggiorative per il ricorrente (non più attivo lavorativamente e ora pensionato);
- che egli versava regolarmente il mantenimento per la moglie e per il figlio (pur dolendosi di non ricevere notizie sull'andamento degli studi universitari di quest'ultimo), nonché le spese per la manutenzione della casa coniugale, assegnata alla controparte;
pagina 2 di 8 - che egli, durante il matrimonio, aveva costituito in favore della moglie un fondo pensione pari a euro 40.000 con ciò già operando il riequilibrio per quanto riguarda il contributo della alla formazione del patrimonio familiare;
CP_1
-che ella, inoltre, godeva della assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra le parti.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca dell'assegno di euro 600 stabilito in favore della resistente e, in subordine, la riduzione dell'importo euro 300, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno dovuto per il mantenimento del figlio . Per_1
Si è costituita in data 25.6.2021 la resistente , non opponendosi alla richiesta CP_1
di cessazione degli effetti civili, associandosi alle domande di conferma del contributo per il figlio e della assegnazione della casa coniugale, ma opponendosi alla richiesta di Per_1
revoca del contributo per il di lei mantenimento e formulando domanda riconvenzionale di determinazione di assegno divorzile per un importo pari a quello stabilito per l'assegno di mantenimento.
Allegava a sostegno:
-che, prima del matrimonio, entrambe le parti lavoravano regolarmente (il come Pt_1
portiere d'albergo e la come cameriera ai piani); che, successivamente, i coniugi CP_1
decidevano di gestire insieme un bar/trattoria e ciò sino al 1982/1983 e che tuttavia l'attività doveva poi essere chiusa;
che, successivamente, il ricorrente riprendeva il lavoro come portiere d'albergo in Abano Terme e la resistente lavorava solo saltuariamente come domestica presso varie famiglie;
- che, nel 1993, dopo la nascita del figlio tramite fecondazione assistita, ella, di Per_1
comune accordo col marito, decideva di dedicarsi a tempo pieno alla cura del figlio e della casa;
- che, successivamente, quando il figlio era cresciuto, ella riprendeva a svolgere qualche saltuario lavoro non in regola soltanto la mattina come colf;
- quanto al fondo pensione, riferiva di avere sottoscritto nel 2006 un fondo con versamento di euro 200 al mese derivanti dal lavoro di entrambi e che durante il rapporto coniugale anche la controparte aveva sottoscritto un fondo pensione sicchè la contribuzione delle parti sul punto era da ritenersi paritaria.
All'udienza presidenziale del 07.07.2021 comparivano le parti dichiarando il ricorrente di essere pensionato con reddito mensile pari euro 1.428 oltre tredicesima, di essere proprietario al 50% della casa coniugale e di vivere nella casa di proprietà della compagna;
di non avere rapporti con il figlio da un anno e mezzo, che questi studiava architettura e pagina 3 di 8 avrebbe dovuto essersi nel frattempo laureato;
confermava che la moglie aveva sempre lavorato occasionalmente come colf e di non avere più alcun rapporto con la stessa.
La resistente dichiarava di svolgere lavori occasionali come colf senza contratto per 500 € di media al mese e di essere proprietaria al 50% della casa coniugale;
confermava che il figlio si era nel frattempo laureato e stava svolgendo uno stage senza retribuzione, ma con Per_1
rimborso spese di euro 250.
All'esito dell'udienza, sono stati adottati i provvedimenti presidenziali con conferma delle statuizioni in essere.
Transitata la causa alla fase contenziosa, all'udienza del 03.03.2022 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto status. Con sentenza del 24.03.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con ordinanza di pari data la causa veniva rimessa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza 19.10.2022 venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.09.2023, successivamente rinviata sino al
05.11.2024.
All'udienza del 05.11.2024 le parti concludevano come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Domanda di assegno divorzile.
Le richieste delle parti divergono quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente , che ha chiesto il riconscimento dell'assegno da quantificare in € 600,00 CP_1
mensili. Il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda e in subordine la riduzione del Pt_1
relativo importo a euro 300.
Sul punto occorre premettere che la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di quantificazione dell'assegno divorzile, oltre ad aver affermato la natura composita dell'assegno divorzile: assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativo-perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), risarcitoria
(rilevando le ragioni della decisione), ha stabilito per la quantificazione dello stesso che:
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un pagina 4 di 8 contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
Nella decisione n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte, riaffermando i principi espressi nella decisione delle Sezioni Unite ha precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o, meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Occorre pertanto preliminarmente determinare la situazione economico-reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle stesse.
All'esito dell'acquisizione delle produzioni documentali, quanto al dato reddituale è emerso che il ricorrente, , dapprima portiere d'albergo e attualmente pensionato (dal Parte_1
01.07.2018), ha dichiarato i seguenti redditi
Mod. 730/2018 per l'anno 2017 euro 25.220 lordi (doc. 6)
Mod. 730/2019 per l'anno 2018 euro 28.368 lordi (doc. 5)
CUD 2020 per l'anno 2019 euro 23.950 lordi (doc. 11)
CUD 2021 per l'anno 2020 euro 24.046,49 lordi (doc. 12)
Mod. 730/2023 per l'anno 2022 euro 24.678 lordi (dep. del 06.09.2023)
Tenendo mente all'ultima annualità documentata risulta la percezione di una pensione mensile netta (calcolata su 13 mensilità ) pari a euro 1.627.
Attualmente abita nella casa della compagna e non ha documentato esborsi per la convivenza.
pagina 5 di 8 Quanto alla componente patrimoniale, egli è comproprietario al 50% della casa coniugale attualmente assegnata alla ricorrente. Dalla documentazione fiscale dimessa (e in particolare dai quadri A delle dichiarazioni dei redditi depositate) risulta che egli sia stato comproprietario di quote di alcuni terreni e fabbricati ceduti nel corso degli anni (si vedano in particolare i docc. 5 e 6), tuttavia alcuna indicazione risulta fornita rispetto al ricavato di tali vendite.
Ha percepito €. 11.000 a titolo di TFR alla data di cessazione del rapporto di lavoro (luglio
2018) (doc. 9) e ha scelto (a ottobre 2018; cfr doc. 16) il riscatto in unica soluzione del fondo pensione acceso durante la convivenza matrimoniale, tuttavia, pur avendo documentato tale scelta, non ha indicato l'ammontare della somma così percepita.
La resistente, , ha dichiarato all'udienza presidenziale del 07.07.2021 di non CP_1
avere attività lavorativa regolare, ma di svolgere attività occasionale come colf e di trarre da tale occupazione uno stipendio medio pari a euro 500.
Va del resto evidenziato come ella abbia attualmente un'età (68 anni) per la quale appare difficilmente ipotizzabile il reperimento di una attività diversa e più redditizia.
Ha allegato di non avere depositato dichiarazioni fiscali in quanto soggetto esente da tale obbligo e ha prodotto estratto conto da cui risulta in ingresso solo l'ammontare dell'assegno di mantenimento (doc. 9).
Quanto al dato patrimoniale ella è comproprietaria al 50% della casa coniugale (attualmente a lei assegnata) e risulta che ella abbia in costanza di matrimonio sottoscritto fondo pensione del quale ha chiesto la liquidazione in unica soluzione, così come fatto dalla parte ricorrente.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge con evidenza la maggiore consistenza delle disponibilità sia reddituali che patrimoniali del ricorrente.
Accertata la sussistenza dello squilibrio economico a vantaggio del che percepisce Pt_1
reddito molto maggiore di quello della resistente e ha maggiori disponibilità patrimoniali, occorre procedere seguendo quanto precisato dalla Suprema Corte, per accertare la effettiva valutazione del contributo fornito dalla coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
Nel caso di specie non è contestato che, nel corso del matrimonio, durato 37 anni, il ricorrente abbia sempre prestato attività lavorativa (come portiere d'albergo con l'intervallo della gestione del bar-trattoria unitamente alla coniuge) con ciò contribuendo alle necessità della famiglia, e che la resistente, dopo aver lavorato sino al matrimonio come cameriera pagina 6 di 8 stagionale e aver gestito un bar/trattoria col marito dopo il matrimonio e sino al 1983, abbia in seguito reperito solo lavori saltuari e irregolari e dalla nascita del figlio nel 1993 si sia dedicata in via prevalente all'accudimento dello stesso e alla cura della casa.
Tale assetto familiare ha avuto delle intuibili conseguenze negative quanto alle potenzialità reddituali, lavorative e pensionistiche della resistente, sicchè è da ritenersi che la situazione deteriore in cui ella si trova oggi rispetto al ricorrente, sia il frutto delle scelte di comune accordo assunte durante la conduzione della vita familiare.
Tale situazione, ormai cristallizzata, la mancanza di professionalità della resistente e l'età orami raggiunta lasciano presumere ragionevolmente che ella non potrà per il futuro incrementare il proprio reddito.
Va dunque riconosciuto alla resistente il diritto a un assegno divorzile tanto in funzione assistenziale quanto perequativo – compensativa.
Non coglie nel segno poi l'affermazione di parte ricorrente secondo cui la sarebbe già CP_1 stata compensata dell'apporto da lei fornito in costanza di matrimonio con la sottoscrizione del fondo pensione poiché è stato costituito un fondo per ciascuno ed entrambi vi hanno dato apporto.
Alla luce di tali risultanze, considerata la lunga durata del matrimonio, pari a 37 anni, calcolata dalla data di celebrazione alla data della separazione, valutata la partecipazione della resistente alla formazione del patrimonio e del reddito del ricorrente con l'apporto prestato nella vita matrimoniale avendo la resistente principalmente contribuito con l'attività casalinga, tenuto conto che in ragione della intervenuta autosufficienza economica del figlio la resistente perderà l'assegnazione della casa coniugale, considerate le maggiori disponibilità patrimoniali e reddituali del ricorrente, il Collegio ritiene congruo determinare l'importo dell'assegno divorzile in euro 600 mensili oltre rivalutazione annuale Istat.
2. Domande di assegnazione della casa coniugale e di contributo di mantenimento per il figlio.
Quanto alla situazione del figlio della coppia , va preso atto che lo stesso, secondo la Per_1
concorde allegazione delle parti, è divenuto nelle more del procedimento economicamente autosufficiente, tanto che le parti stesse hanno concordato la revoca del contributo a partire dal mese di febbraio 2024.
Tale statuizione, pacifica tra le parti, può essere recepita anche dal Collegio.
pagina 7 di 8 Conseguentemente deve essere revocato anche il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della resistente restando l'immobile soggetto alle regole ordinarie in materia di proprietà.
3. spese di lite
La materia trattata e le ragioni della decisione impongono la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. determina in complessivi euro 600 il contributo mensile dovuto da a Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con CP_1
successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
2. revoca il contributo di mantenimento in favore del figlio a far data dal mese Per_2
di febbraio 2024;
3. revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di CP_1
4. compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice rel.
Dott. Barbara De Munari
Il Presidente
Dott. Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 8 di 8