Sentenza 18 novembre 2024
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/05/2025, n. 4577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4577 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04577/2025REG.PROV.COLL.
N. 08662/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8662 del 2024, proposto dalla dottoressa ET IR, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Rolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, il Formez PA, la Commissione Interministeriale RIPAM, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
dei dottori IA SA PE, ER UP, AN Brogno, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione quarta, n. 16142 del 6 settembre 2024, resa tra le parti, concernente la graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro del concorso pubblico il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Formez PA, della Commissione Interministeriale RIPAM e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalle Amministrazioni appellate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il consigliere Nicola D'Angelo;
Nessuno comparso per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dottoressa ET IR ha impugnato al Tar del Lazio la graduatoria, pubblicata il 17 giugno 2024, dei vincitori del distretto della Corte d’Appello di Catanzaro del concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, nonché l’esito delle prove scritte.
1.1. La ricorrente, che non è risultata idonea non avendo raggiunto la soglia minima di 21 punti prevista per la prova scritta, ha contestato la legittimità di due quesiti a risposta multipla somministrati. In particolare:
- il primo quesito: “ La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. relative a questioni concernenti l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. In tal caso, la riassunzione della causa può essere fatta: 1) Da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione; 2) Dalla parte soccombente entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione; 3) Da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione” (risposta ritenuta corretta dalla commissione) ”. La ricorrente, che non ha spuntato nessuna delle opzioni disponibili, sostiene che il quesito non conterrebbe alcuna risposta esatta, tenuto conto che, nella sua formulazione, ha richiamato il terzo comma dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, laddove la disciplina della riassunzione del processo – la cui conoscenza il quesito era teso a verificare – era, invece, contenuta nel quarto comma della medesima disposizione;
- il secondo quesito: “ Quali sono, a norma dell'articolo 1, comma 1-ter, della L. 241/1990, i soggetti tenuti ad assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1 del medesimo articolo?” 1). Solo le pubbliche amministrazioni; 2). Tutti i soggetti pubblici e le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato) (risposta data dalla ricorrente); 3). I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative” (risposta ritenuta corretta dalla commissione) ”. Sostiene la ricorrente che la risposta data secondo sub 2) sarebbe stata egualmente esatta rispetto a quella sub 3 ritenuta corretta dalla Commissione.
2. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 16142 del 2024), ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale, dopo avere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, ha ritenuto infondate le censure mosse dalla ricorrente.
2.2. Secondo il Tar, nel primo quesito il richiamo al terzo comma dell’art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe stato fatto al solo ed esclusivo fine di circoscrivere la materia d’esame, vale a dire l’ambito delle controversie pregiudiziali in tema di contratti collettivi devolute alla Corte di Cassazione, mentre relativamente al secondo quesito sarebbe stata richiesta la conoscenza del disposto dell’art. 1, comma 1 ter , della legge n. 241 del 1990, nel significato reso palese dall’utilizzo nella domanda dell’espressione “ a norma del ”. In sostanza, i due quesiti proposti non avrebbero avuto le ambiguità segnalate dalla ricorrente.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la dottoressa IR sulla base di motivi di censura che preliminarmente hanno riguardato il capo di sentenza che ha escluso la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio (la procedura in quanto gestita dal Formez avrebbe dovuto comportare la necessaria presenza in giudizio del Dipartimento della Funzione Pubblica).
3.1. L’appellante ha poi sostenuto l’erroneità della sentenza laddove non ha ritenuto fondati i motivi di gravame proposti in primo grado in ordine alla mancata univocità dei quesiti.
4. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio il 20 novembre 2024, chiedendo il rigetto dell’appello, ed hanno depositato una memoria il 6 dicembre 2024.
5. La ricorrente ha anch’essa depositato un’ulteriore memoria il 21 marzo 2025.
6. Con ordinanza n. 4749 del 13 dicembre 2024 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, con la seguente motivazione: “ Considerato che l’appello propone profili di interpretazione dei quesiti somministrati in sede di esame e che pertanto gli stessi possono essere compiutamente esaminati solo nella fase di merito ”.
7. La causa è infine passata in decisione all’udienza pubblica del 10 aprile 2025.
8. L’appello non è fondato.
9. Innanzitutto, non merita accoglimento la prima censura mossa dall’appellante relativamente alla sussistenza della legittimazione passiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9.1. Formez PA, ente che ha gestito la procedura concorsuale, si qualifica infatti come un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Amministrazioni associate. In quanto tale, l’ente è sottoposto ad un controllo delle amministrazioni di riferimento non di tipo assoluto o perfettamente sovrapponibile a quello esercitato dalle stesse sui propri organi e uffici interni, ma piuttosto rilevante quanto agli effetti sulle sue decisioni strategiche e fondamentali
9.2. Formez, quale organismo in house , per quanto lo si possa inquadrare come articolazione della pubblica amministrazione da cui origina, mantiene dunque una propria autonomia e personalità giuridica esterna rispetto all’ente pubblico, tale da determinarne anche l’autonoma capacità di resistere in giudizio. Cosa diversa per il Ministero della Giustizia che ha delegato a Formez. In questo caso tale circostanza non è idonea a mutare la legittimazione passiva, che resta in capo anche al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale.
10. Gli ulteriori motivi d’appello relativi ai quesiti proposti sono anch’essi infondati.
11. L’appellante contesta in generale l’assenza di chiarezza e l’eccesso di discrezionalità della Commissione, che sarebbe venuta meno all’obbligo di provvedere alla formulazione dei quesiti in maniera chiara, evitando incompletezze o ambiguità sia nella domanda che nelle risposte. Al contrario di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, nei concorsi pubblici, a differenza delle prove “critiche” come temi o pareri, i quesiti a risposta multipla avrebbero dovuto essere formulati in modo chiaro e privo di ambiguità, al fine di eliminare del tutto lo spazio per valutazioni discrezionali della Commissione ed assicurare la parità di trattamento tra i candidati.
12. Più nel dettaglio, la ricorrente ha lamentato l’ambiguità del quesito n. 1 che riporta il riferimento al terzo comma dell’art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego) riferendolo al tema della riassunzione del processo, disciplina invece contenuta nel quarto comma della stessa disposizione. Per questa ragione, le risposte previste dalla Commissione non sarebbero state coerenti.
12.1. Secondo il Tar, invece, il quesito ha richiamato il terzo comma dell’art. 64 al solo scopo di definire l’ambito delle controversie sui contratti collettivi che la Cassazione è chiamata a esaminare. Sicché sarebbe stato irrilevante non menzionare il quarto comma dell’articolo 64 che disciplina la riassunzione.
12.2. La tesi del giudice di primo grado è condivisibile. L’art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 è rubricato “ Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi ”. Il secondo periodo del terzo comma dell’art. 64 definisce il regime impugnatorio delle sentenze del giudice che risolvono i casi in cui non venga raggiunto l’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica di una clausola di un contratto collettivo controversa in via stragiudiziale, accordo a sua volta necessario al fine di dirimere le controversie individuali di cui all’art. 63 dello stesso testo unico. Pertanto, il terzo comma stabilisce il regime impugnatorio e l’esclusiva competenza in tal senso della Cassazione, mentre il quarto comma riguarda una fase successiva rispetto a quella impugnatoria e cioè la fase di riassunzione della causa dinanzi al giudice di prime cure.
12.3. Il quesito contestato, dunque, prima di porre il candidato dinanzi alla domanda relativa alla fase di riassunzione della causa, coerentemente fa riferimento al terzo comma dell’art. 64, in modo tale da chiarire che lo si sta interrogando sulla competenza della Corte di Cassazione sulle questioni concernenti l’efficacia, la validità o l’interpretazione del contratto collettivo da cui poi deriva l’ipotesi di riassunzione.
12.4. Al fine di formulare una domanda sul regime della riassunzione del processo non era quindi necessario menzionare espressamente il comma 4 dell’art. 64, in quanto il candidato era tenuto a conoscere il regime giuridico di quell’istituto e non la sua esatta collocazione in un dato comma.
13. Anche in relazione al secondo quesito contestato le censure mosse dall’appellante non meritano accoglimento.
13.1. Secondo la ricorrente, la risposta corretta, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 1- ter , della legge n. 241 del 1990, non era solo quella ritenuta tale dalla Commissione “ I soggetti privati preposti all’esercizio dell’attività amministrativa ” (sub 3), ma anche quella che menzionava “ Tutti i soggetti pubblici e le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato) ” (sub 2).
13.2. Ad avviso del Tar, l’unica risposta, fra quelle proposte, conforme al diritto positivo era solo la n. 3, poiché l’interpretazione fornita dalla candidata portava all’inaccettabile introduzione di una caratterizzazione ulteriore e non prevista della nozione di “ persone giuridiche private ”.
13.3. Le conclusioni del Tar possono essere condivise. Il quesito fa riferimento all’art. 1, comma 1- ter , della legge n. 241 del 1990 ed al candidato è stato chiesto di identificare quali, fra quelli riportati nelle tre opzioni di risposta, fossero i soggetti tenuti ad assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1. Secondo la tesi dell’appellante, le opzioni di risposta non avrebbero rispettato i canoni di chiarezza e trasparenza richiesti in quanto la risposta n. 3, indicata come corretta dalla Commissione, sarebbe inclusa anche nella risposta n. 2, scelta dalla candidata.
13.4. Tale interpretazione è erronea. La risposta n. 2 richiama, oltre ai soggetti pubblici, anche le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato). La risposta n. 3, invece, richiama solo i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative.
La risposta n. 2 include tutte le persone giuridiche private senza specificazioni ed è perciò erronea in quanto gli enti di diritto privato, di regola, sono soggetti soltanto all’applicazione del diritto comune, mentre i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative si distinguono in quanto soggetti anche a norme e vincoli di natura pubblicistica che normalmente si traducono in regole di conformazione organizzativa e limiti statutari, che di fatto incidono sul principio generale della libertà dell’iniziativa economica privata.
14. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
15. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle Amministrazioni appellate nella misura complessiva di euro 1.000,00(mille/00), oltre agli altri oneri previsti dalla legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO