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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/11/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4181/2024 R.g. Part
elett.te dom.to in Venosa presso lo studio dell'avv. Parte_2
LA UD che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Venosa presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Sonja Digrisolo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: il ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 08.11.2024 - premesso di aver Parte_2 contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Venosa il 01.09.1994 e che i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli , (n. Per_1
16.12.1995), (n. 21.12.1998) e (n. 06.10.2005). Per_2 Per_3
Ha dichiarato che secondo le condizioni della separazione, a suo carico è stato posto il contributo di mantenimento per la figlia Per_3
e la casa coniugale di sua proprietà è stata assegnata alla resistente per coabitarvi con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente;
che egli ha continuato a versare le rate di restituzione del mutuo della casa coniugale in cui è andato a vivere anche l'attuale compagno della coniuge e di avere, altresì, versato regolarmente il contributo di mantenimento per la figlia.
Ha dedotto di lavorare come operaio presso lo stabilimento Stellantis di Melfi, di essere in cassa integrazione da circa due anni con una busta paga di circa 1.200,00 euro e di essere sostenuto economicamente dalla sua anziana madre.
Ha dichiarato di aver aiutato economicamente anche gli altri due figli, pur avendo gli stessi raggiunto l'indipendenza economica.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'imposizione a suo carico del contributo di mantenimento per la figlia di 150,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, Per_3 la percezione dell'assegno unico universale di 180,00 euro mensili previsto per la figlia e l'assegnazione della casa coniugale in Per_3 suo favore. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio ha contestato le deduzioni e le istanze di controparte e ne ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto di essersi sempre dedicata alla cura della famiglia e della casa, di aver accudito la madre anziana del ricorrente e di aver contribuito al pagamento del mutuo della casa coniugale.
Ha contestato la chiesta riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia e l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente. Per_3
Ha dedotto di non aver mai ricevuto il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, che il finanziamento acceso dal ricorrente per aiutare il figlio nella sua attività è solo Per_1 formalmente intestato a lui, in quanto la rata mensile viene regolarmente rimborsata dal figlio al padre;
ha contestato la dedotta sua convivenza con altra persona nella casa familiare.
Ha rappresentato di essersi sottoposta di recente ad un intervento chirurgico “chiusura percutanea di PFO (forame ovale pervvio) presso il Dipartimento delle malattie cardio-Toraco-vascolari di Villa Torri
Hospital a Roma” a seguito del quale, tuttavia risultano persistenti diversi problemi cardiaci che impattano negativamente sullo svolgimento delle azioni quotidiane.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'assegnazione della casa coniugale per coabitarvi con la figlia maggiorenne non economicamente Per_3 autosufficiente, l'imposizione del contributo di mantenimento a carico del ricorrente per la figlia di 300,00 euro mensili oltre al 50% Per_3 delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza del 21.03.2025, in via provvisoria e urgente, sono state confermate le condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale, ad eccezione di quelle relative all'affidamento, collocazione abitativa prevalente e frequentazione con il genitore non collocatario della figlia – ormai Per_3 maggiorenne -, è stata ammessa la prova testimoniale chiesta dal ricorrente e la causa è stata rinviata per l'espletamento della prova.
All'udienza del 15.10.2025– svoltasi mediante il deposito di note scritte – in considerazione della morte della resistente, come dichiarata e certificata, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Dalla dichiarazione del difensore e dalla prodotta certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di Venosa (v. certificato di morte in produzione resistente) risulta che la resistente , Controparte_1 nata a [...] il [...], è deceduta in Foggia il 15.06.2025.
Va pertanto applicato l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale “In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo
"status" che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno "status" personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto "status" si riferisce”. (Cass. 4092/2018).
Nulla per le spese, considerato l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_2 Controparte_1
08.11.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed accezione disattesa così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) nulla per le spese. Potenza, camera di consiglio del 27.10.2025
La Presidente est.