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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 164/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 164/2025 V.G. promosso da:
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.07.1978, ed ivi residente in [...] e Parte_2
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], e residente in C.F._2
Celano, in via Camilla Peretti n. 23 , entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega in atti, dall'avv. Rossella Pietrobattista, (C.F: ) del Foro di C.F._3
Avezzano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Avezzano, in via Marruvio n.30
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 06.03.2025, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà Per_1 ad abitare insieme alla madre in Celano, in via San Vittorino n.5;
3) Il SI. entro tre mesi dalla data del provvedimento di separazione, si Parte_2 impegna a trasferire la nuda proprietà dell'immobile, censito al Catasto immobili del Comune di Celano al fg.16 part. 1377 sub 3 cat. A/2 vani 4 rendita euro 206,58 vani, con annesso vano cantina, immobile di proprietà esclusiva dello stesso, giusto atto di compravendita Notaio rep.3352-racc. 563, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio, alla figlia Persona_2
nata ad [...] in data [...]; Persona_3
4) Il SI. a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, entro il 20 di ogni mese verserà la somma di €. 300,00, (diconsi trecento) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, al seguente IBAN IT 80Y031 2440 5400 0000 0232376;
5) l'assegno unico universale erogato nella misura di euro 230,00 mensili, -attualmente sospeso- sarà percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_1
6) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie affrontate nell'interesse della figlia e si impegnano reciprocamente al rimborso pro quota in favore del coniuge che dovesse averle anticipate;
Circa l'individuazione delle spese straordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento e di quelle ordinarie, le parti fanno riferimento al Protocollo del Tribunale di Avezzano.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 06.03.2025
[...]
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per Pt_1 Parte_2
ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio celebrato in Celano (AQ) presso la Chiesa di San Giovanni Battista in data 19.06.2005 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 10 parte II Serie A anno 2005, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dalla predetta unione è nata in [...] in data [...], la figlia Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente.
All'udienza del 9 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
2 Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate a tutela della figlia e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-alla figlia maggiorenne Per_1
“2) La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà Per_1 ad abitare insieme alla madre in Celano, in via San Vittorino n.5;”
-al mantenimento per la figlia:
“4) Il SI. a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, entro il 20 di ogni mese verserà la somma di €. 300,00,(diconsi trecento) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, al seguente IBAN IT 80Y031 2440 5400 0000 0232376;
5) l'assegno unico universale erogato nella misura di euro 230,00 mensili, -attualmente sospeso- sarà percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_1
3 6) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie affrontate nell'interesse della figlia e si impegnano reciprocamente al rimborso pro quota in favore del coniuge che dovesse averle anticipate;
Circa l'individuazione delle spese straordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento e di quelle ordinarie, le parti fanno riferimento al
Protocollo del Tribunale di Avezzano.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Celano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero
10 parte II Serie A anno 2005;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 164/2025 V.G. promosso da:
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.07.1978, ed ivi residente in [...] e Parte_2
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], e residente in C.F._2
Celano, in via Camilla Peretti n. 23 , entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega in atti, dall'avv. Rossella Pietrobattista, (C.F: ) del Foro di C.F._3
Avezzano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Avezzano, in via Marruvio n.30
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 06.03.2025, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà Per_1 ad abitare insieme alla madre in Celano, in via San Vittorino n.5;
3) Il SI. entro tre mesi dalla data del provvedimento di separazione, si Parte_2 impegna a trasferire la nuda proprietà dell'immobile, censito al Catasto immobili del Comune di Celano al fg.16 part. 1377 sub 3 cat. A/2 vani 4 rendita euro 206,58 vani, con annesso vano cantina, immobile di proprietà esclusiva dello stesso, giusto atto di compravendita Notaio rep.3352-racc. 563, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio, alla figlia Persona_2
nata ad [...] in data [...]; Persona_3
4) Il SI. a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, entro il 20 di ogni mese verserà la somma di €. 300,00, (diconsi trecento) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, al seguente IBAN IT 80Y031 2440 5400 0000 0232376;
5) l'assegno unico universale erogato nella misura di euro 230,00 mensili, -attualmente sospeso- sarà percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_1
6) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie affrontate nell'interesse della figlia e si impegnano reciprocamente al rimborso pro quota in favore del coniuge che dovesse averle anticipate;
Circa l'individuazione delle spese straordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento e di quelle ordinarie, le parti fanno riferimento al Protocollo del Tribunale di Avezzano.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 06.03.2025
[...]
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per Pt_1 Parte_2
ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio celebrato in Celano (AQ) presso la Chiesa di San Giovanni Battista in data 19.06.2005 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 10 parte II Serie A anno 2005, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dalla predetta unione è nata in [...] in data [...], la figlia Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente.
All'udienza del 9 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
2 Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate a tutela della figlia e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-alla figlia maggiorenne Per_1
“2) La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà Per_1 ad abitare insieme alla madre in Celano, in via San Vittorino n.5;”
-al mantenimento per la figlia:
“4) Il SI. a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, entro il 20 di ogni mese verserà la somma di €. 300,00,(diconsi trecento) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, al seguente IBAN IT 80Y031 2440 5400 0000 0232376;
5) l'assegno unico universale erogato nella misura di euro 230,00 mensili, -attualmente sospeso- sarà percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_1
3 6) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie affrontate nell'interesse della figlia e si impegnano reciprocamente al rimborso pro quota in favore del coniuge che dovesse averle anticipate;
Circa l'individuazione delle spese straordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento e di quelle ordinarie, le parti fanno riferimento al
Protocollo del Tribunale di Avezzano.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Celano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero
10 parte II Serie A anno 2005;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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