CASS
Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2024, n. 27139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27139 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA nel procedimento nei confronti di ND CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria contro l'ordinanza del 17 aprile 2023 del magistrato di sorveglianza di Spoleto, che aveva accolto il reclamo proposto ex art. 35-bis e 69 ordinamento penitenziario dal detenuto CE ND, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., che chiedeva di ottenere la Penale Sent. Sez. 1 Num. 27139 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 28/05/2024 possibilità di acquistare riviste a diffusione nazionale non comprese nell'elenco modello 72. In particolare, il Tribunale ha osservato che il diritto di acquisto di riviste rientra all'interno del più generale diritto fondamentale all'informazione, allo studio ed alla lettura che spetta al detenuto, che la possibilità per il detenuto di acquistare tali riviste non esclude la possibilità per l'amministrazione penitenziaria di sottoporre le stesse ai necessari controlli prima di introdurle in carcere, e che a questi controlli potrebbe affiancarsi, sempre ad opera dell'amministrazione penitenziaria, anche un'opera di eliminazione o oscuramento di eventuali inserzioni o messaggi contenuti nella rivista acquistata, lasciando in essa soltanto gli articoli per i quali il detenuto ha mostrato di avere interesse. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero della Giustizia, lamentando con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che il Tribunale ha esercitato una potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo dello Stato non essendo documentato dal detenuto un pregiudizio grave ed irreparabile che deriva dall'applicazione della disposizione regolamentare che individua l'elenco delle riviste acquistabili dai detenuti, e che, inoltre, imporre alla amministrazione penitenziaria di applicare la procedura di controllo su qualsiasi rivista non compresa nell'elenco acquistata dal detenuto comporta . l'organizzazione di controlli che avrebbero una grave incidenza sull'organizzazione del carcere in termini di risorse umane e materiali. Il ricorso aggiunge che precedenti ordinanze dello stesso tipo del Tribunale di sorveglianza di Perugia sono state annullate in passato dalla Corte suprema di Cassazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Stefano Tocci, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale, che ha ritenuto che "in tema di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittima la previsione della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, che limita la ricezione di libri, riviste e giornali alle sole testate di cui alla tabella 72 alla stessa allegata, acquistabili tramite l'impresa di mantenimento, posto che non determina un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti di informazione e di studio, ma ne impedisce un esercizio elusivo delle prescrizioni imposte a tutela della sicurezza pubblica". (Sez. 1, Sentenza n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia in proc. Battipaglia, Rv. 285811; conformi Sez. 1, n. 5057 del 20/12/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia in proc. Gatto, n.m.; Sez. 1, n. 506 del 17/11/2023, dep 2024, Ministero della Giustizia in proc. Morandi, n.nn.). Nella sentenza Battipaglia questa Corte ha evidenziato, infatti, che nella concreta fattispecie, come, d'altronde, in quella in esame in questo giudizio, il detenuto ha presentato una generica richiesta, volta alla introduzione in istituto di riviste ulteriori rispetto a quelle inserite nel modello 72, e che l'amministrazione ha ritenuto, del tutto legittimamente, che l'accoglimento di tale istanza fosse inibito dalla concreta possibilità e facilità che all'interno delle riviste possano essere celati messaggi criptici, convenzionali e simbolicamente allusivi, messaggi che risulterebbero, poi, di non agevole decifrazione, e quindi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e tali da aggirare le finalità connesse al regime speciale. Peraltro, i controlli finalizzati a neutralizzare tale rischio ed a garantire la sicurezza pubblica che il Tribunale di sorveglianza pretende siano esercitati dall'amministrazione penitenziaria prima che sia consentita la consegna della rivista al detenuto - e che consistono anche nella eventuale eliminazione o oscuramento di inserzioni o messaggi criptici contenuti nella rivista acquistata, lasciando in essa soltanto gli articoli per i quali il detenuto ha mostrato di avere interesse - sono del tutto sproporzionati rispetto all'esigenza, espressa nel reclamo del detenuto, di ampliamento del catalogo delle riviste acquistabili rispetto a quelle già consentite. Come evidenziato, d'altronde, già nella pronuncia Battipaglia, il divieto di acquisto di riviste non contenute nel catalogo non frustra alcun diritto fondamentale di rilevanza costituzionale del detenuto, atteso che il diritto all'informazione, allo studio ed alla lettura citato nell'ordinanza impugnata deriva dall'ampiezza e varietà del catalogo delle riviste inserite nel modello 72, e non dalla lettura della specifica rivista che interessa al detenuto, la cui facoltà di acquisto riguarda soltanto le concrete modalità di esercizio del diritto stesso che non sono tutelabili mediante il rimedio giurisdizionale. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, e quella del magistrato di sorveglianza, che si sono indebitamente ingerite nell'ambito riservato alla discrezionale valutazione dell'amministrazione penitenziaria, devono essere annullate senza rinvio.
P.Q.M.
Il presidente Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 17 aprile 2023. Così deciso il 28 maggio 2024 Il consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria contro l'ordinanza del 17 aprile 2023 del magistrato di sorveglianza di Spoleto, che aveva accolto il reclamo proposto ex art. 35-bis e 69 ordinamento penitenziario dal detenuto CE ND, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., che chiedeva di ottenere la Penale Sent. Sez. 1 Num. 27139 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 28/05/2024 possibilità di acquistare riviste a diffusione nazionale non comprese nell'elenco modello 72. In particolare, il Tribunale ha osservato che il diritto di acquisto di riviste rientra all'interno del più generale diritto fondamentale all'informazione, allo studio ed alla lettura che spetta al detenuto, che la possibilità per il detenuto di acquistare tali riviste non esclude la possibilità per l'amministrazione penitenziaria di sottoporre le stesse ai necessari controlli prima di introdurle in carcere, e che a questi controlli potrebbe affiancarsi, sempre ad opera dell'amministrazione penitenziaria, anche un'opera di eliminazione o oscuramento di eventuali inserzioni o messaggi contenuti nella rivista acquistata, lasciando in essa soltanto gli articoli per i quali il detenuto ha mostrato di avere interesse. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero della Giustizia, lamentando con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che il Tribunale ha esercitato una potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo dello Stato non essendo documentato dal detenuto un pregiudizio grave ed irreparabile che deriva dall'applicazione della disposizione regolamentare che individua l'elenco delle riviste acquistabili dai detenuti, e che, inoltre, imporre alla amministrazione penitenziaria di applicare la procedura di controllo su qualsiasi rivista non compresa nell'elenco acquistata dal detenuto comporta . l'organizzazione di controlli che avrebbero una grave incidenza sull'organizzazione del carcere in termini di risorse umane e materiali. Il ricorso aggiunge che precedenti ordinanze dello stesso tipo del Tribunale di sorveglianza di Perugia sono state annullate in passato dalla Corte suprema di Cassazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Stefano Tocci, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale, che ha ritenuto che "in tema di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittima la previsione della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, che limita la ricezione di libri, riviste e giornali alle sole testate di cui alla tabella 72 alla stessa allegata, acquistabili tramite l'impresa di mantenimento, posto che non determina un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti di informazione e di studio, ma ne impedisce un esercizio elusivo delle prescrizioni imposte a tutela della sicurezza pubblica". (Sez. 1, Sentenza n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia in proc. Battipaglia, Rv. 285811; conformi Sez. 1, n. 5057 del 20/12/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia in proc. Gatto, n.m.; Sez. 1, n. 506 del 17/11/2023, dep 2024, Ministero della Giustizia in proc. Morandi, n.nn.). Nella sentenza Battipaglia questa Corte ha evidenziato, infatti, che nella concreta fattispecie, come, d'altronde, in quella in esame in questo giudizio, il detenuto ha presentato una generica richiesta, volta alla introduzione in istituto di riviste ulteriori rispetto a quelle inserite nel modello 72, e che l'amministrazione ha ritenuto, del tutto legittimamente, che l'accoglimento di tale istanza fosse inibito dalla concreta possibilità e facilità che all'interno delle riviste possano essere celati messaggi criptici, convenzionali e simbolicamente allusivi, messaggi che risulterebbero, poi, di non agevole decifrazione, e quindi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e tali da aggirare le finalità connesse al regime speciale. Peraltro, i controlli finalizzati a neutralizzare tale rischio ed a garantire la sicurezza pubblica che il Tribunale di sorveglianza pretende siano esercitati dall'amministrazione penitenziaria prima che sia consentita la consegna della rivista al detenuto - e che consistono anche nella eventuale eliminazione o oscuramento di inserzioni o messaggi criptici contenuti nella rivista acquistata, lasciando in essa soltanto gli articoli per i quali il detenuto ha mostrato di avere interesse - sono del tutto sproporzionati rispetto all'esigenza, espressa nel reclamo del detenuto, di ampliamento del catalogo delle riviste acquistabili rispetto a quelle già consentite. Come evidenziato, d'altronde, già nella pronuncia Battipaglia, il divieto di acquisto di riviste non contenute nel catalogo non frustra alcun diritto fondamentale di rilevanza costituzionale del detenuto, atteso che il diritto all'informazione, allo studio ed alla lettura citato nell'ordinanza impugnata deriva dall'ampiezza e varietà del catalogo delle riviste inserite nel modello 72, e non dalla lettura della specifica rivista che interessa al detenuto, la cui facoltà di acquisto riguarda soltanto le concrete modalità di esercizio del diritto stesso che non sono tutelabili mediante il rimedio giurisdizionale. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, e quella del magistrato di sorveglianza, che si sono indebitamente ingerite nell'ambito riservato alla discrezionale valutazione dell'amministrazione penitenziaria, devono essere annullate senza rinvio.
P.Q.M.
Il presidente Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 17 aprile 2023. Così deciso il 28 maggio 2024 Il consigliere estensore