Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/02/2026, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12784/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12784 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Facchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ZO IE in Roma, via V. G. Galati n. 100/C;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di nullità, annullamento e/o declaratoria di illegittimità
del Decreto Dirigenziale con il quale si è stabilito di subordinare il riconoscimento della qualifica professionale conseguita dal ricorrente in Brasile al superamento di una misura compensativa, emesso dal Ministero della Salute il 17.08.2022,-OMISSIS- che all'articolo 1 prevede “ ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 206/2007 e s.m., il riconoscimento del titolo di Medico, rilasciato in data 18.12.1990 dalla Universidade De Sao Paulo di Sao Paolo (Brasile) al signor-OMISSIS- -OMISSIS-, nato a [...] il [...], cittadino Italiano e Brasiliano, è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: clinica medica, medicina legale, clinica ostetrica e ginecologica, clinica pediatrica ”,
nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa TA DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del 17 agosto 2022, con il quale l’Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ha subordinato il riconoscimento della qualifica professionale denominata “Médico”, conseguita dal ricorrente in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo, all'espletamento di una misura compensativa (consistente in una prova attitudinale sulle seguenti materie: clinica medica, medicina legale, clinica ostetrica e ginecologia, clinica pediatrica).
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
- CARENZA DI MOTIVAZIONE , in quanto il provvedimento non chiarirebbe se la determinazione assunta sia frutto di un effettivo riscontro di mancanza di requisiti e competenze per il richiesto riconoscimento;
-- ECCESSO DI POTERE , assumendo che la contestata determinazione non tiene conto del percorso formativo, delle esperienze professionali, delle specializzazioni e degli approfondimenti svolti e documentati dal ricorrente, anche alla luce di quanto previsto nel nostro ordinamento per il titolo analogo a quello per cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento (la durata del corso universitario di medico chirurgo è di 6 anni);
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO , rispetto a medici che, pur avendo conseguito il titolo di medico chirurgo in territorio extra UE al pari del ricorrente, avrebbero ottenuto il riconoscimento del proprio titolo direttamente senza la previsione di alcuna misura compensativa.
L’amministrazione, costituita in giudizio, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e controdedotto nel merito in ordine ai motivi di censura.
All’udienza straordinaria del 21 novembre 2025, svolta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Si controverte della legittimità del provvedimento del Ministero della salute, con il quale si è stabilito di subordinare il riconoscimento del titolo di Medico conseguito dal ricorrente in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo, al superamento di una misura compensativa.
Il Collegio esclude preliminarmente la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, non potendosi condividere la tesi della resistente secondo cui le doglianze articolate nel ricorso postulano valutazioni di merito, precluse in un giudizio di legittimità, in cui il giudice adito non può sostituirsi alla p.a.
Quanto al merito, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato non sia affetto dai vizi denunciati.
I cittadini stranieri in possesso di un titolo professionale conseguito in un paese non appartenente all’Unione Europea possono presentare, al fine di esercitare la corrispondente professione in Italia, una domanda di riconoscimento del titolo, ai sensi degli articoli 49 e 50 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Da tali disposizioni emerge che l'Amministrazione, in qualità di Autorità competente al riconoscimento dei titoli di laurea conseguiti all'estero, è tenuta ad attuare una comparazione del percorso formativo seguito dall'istante nel Paese in cui il titolo è stato conseguito in termini di durata, contenuti didattici e obiettivi formativi, con il percorso formativo richiesto in Italia al professionista che ha conseguito analogo titolo professionale. Tale comparazione viene effettuata mediante la valutazione puntuale dei programmi di studio seguiti all'estero, nonché delle modalità di frequenza del corso universitario e delle ore di attività didattica, teorica e pratica svolta, dei certificati e della documentazione prodotta al momento della presentazione della domanda di riconoscimento. Tale valutazione è indispensabile anche ai fini dell'attribuzione di eventuali misure di compensazione. Sul punto, il comma 3 del citato art. 49 recita “ ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le Conferenze di servizi di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento ”.
Al riguardo, è opportuno evidenziare il Ministero, in materia di riconoscimento dei titoli, è chiamato a tutelare in via prioritaria la salute umana, superiore interesse pubblico che prevale sull’interesse del privato richiedente, in questa prospettiva deve accertare in capo al richiedente un regolare corso di studi, le conoscenze, competenze ed abilità necessarie per esercitare la professione in base all’ordinamento nazionale.
Peraltro, questa esigenza di controllo diventa ancora più avvertita quando la domanda di riconoscimento abbia ad oggetto, come nel caso di cui è causa, titoli conseguiti in Paesi extra UE. In effetti, il Consiglio di Stato, Sezione I, con parere 868/2022 del 18 maggio 2022 ha, in proposito, affermato che: “ il procedimento di riconoscimento di titoli extra UE deve comunque rispettare i requisiti minimi contemplati dal medesimo testo normativo, ma non esclude affatto che la verifica compiuta dalla competente autorità amministrativa nazionale possa essere svolta in maniera più approfondita e ritenere l’inidoneità del titolo conseguito in Paese extra-comunitario in termini sostanziali più stringenti, tutte le volte in cui, pur in presenza dei suddetti requisiti minimi, nell’ambito della valutazione tecnico- discrezionale di competenza si ravvisino elementi, pur sempre riferiti alle modalità ed ai contenuti della formazione, che inducano ragionevolmente ad escludere che il percorso seguito sia comparabile e parimenti idoneo all’esercizio della professione rispetto a quello previsto dall’ordinamento italiano ”.
Tanto premesso, nel caso di specie, il provvedimento, di contro a quanto prospettato nel ricorso, risulta adottato all’esito di un’attenta analisi del percorso formativo e professionale del richiedente, oltre ad essere sorretto da adeguata motivazione.
In particolare, l’amministrazione ha assolto all’obbligo motivazionale con il richiamo agli atti presupposti al provvedimento, segnatamente al parere della Conferenza di servizi del 18 luglio 2022 nonché alla decisione adottata dalla Conferenza di servizi il giorno 24 novembre 2015 in merito all’individuazione delle materie su cui deve vertere la prova attitudinale cui sottoporre i professionisti che chiedono il riconoscimento del proprio titolo medico. In proposito giova richiamare la granitica giurisprudenza in materia di motivazione per relationem , ad avviso della quale l’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 è da ritenersi soddisfatto a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio: all'interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, non sussistendo in capo all'Amministrazione l'obbligo di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento ( ex plurimis , Cons. Stato sez. VI, 17/03/2022, n.1957; T.A.R. Lazio, sez. IV bis, 04/03/2022 , n. 2596; T.A.R. Toscana , sez. III , 03/05/2022 , n. 608).
Orbene, il suddetto parere della Conferenza di servizi del 18 luglio 2022 ha evidenziato le ragioni per cui è stato subordinato, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206 del 2007, il riconoscimento della qualifica professionale denominata “Médico”, conseguita dal ricorrente in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo, all'espletamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale sulle seguenti materie: clinica medica, medicina legale, clinica ostetrica e ginecologia, clinica pediatrica.
Detta determinazione è stata assunta sulla scorta della Conferenza di Servizi nella riunione svoltasi presso la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute il giorno 24 novembre 2015 (puntualmente richiamata, come abbiamo visto, nel provvedimento impugnato), dove i rappresentanti dei Dicasteri, delle Federazioni ed Associazioni professionali convocati hanno deciso, all’unanimità, che “ la misura compensativa da assegnare ai cittadini che richiedono il riconoscimento del proprio titolo abilitante all'esercizio della professione di medico possono vertere, in termini generali e stante la valutazione caso per caso, sulle seguenti materie, ritenute irrinunciabili e più che sufficiente ai fini della valutazione dei professionisti in questione:
- clinica medica
- clinica chirurgica
- medicina legale
- clinica ostetrica e ginecologica
- clinica pediatrica. ”.
Nel caso di specie, la Conferenza di Servizi ha esaminato il dossier prodotto dal ricorrente e ne ha valutato il percorso formativo seguito, alla luce del percorso formativo previsto dall’ordinamento didattico nazionale per il conseguimento del diploma di laurea magistrale in medicina e chirurgia, vista l’esigenza di verificare le effettive conoscenze e competenze in possesso dell'interessato, ai fini del riconoscimento in questione.
In tale sede, in particolare, si è tenuto conto che l'interessato ha certificato l'effettuazione di una residenza medica nell'area della chirurgia generale della durata di due anni e un titolo di specialista in chirurgia plastica e si è conseguentemente deciso di espungere la materia di “clinica chirurgica” da quelle summenzionate, ritenute irrinunciabili per la valutazione dei professionisti in questione nella Conferenza 24 novembre 2015.
Per cui, in conclusione, sulla scorta della complessiva valutazione effettuata, nella seduta del 18 luglio 2022 la Conferenza di servizi ha ritenuto di subordinare il riconoscimento al ricorrente del titolo professionale posseduto ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale inerente alle seguenti materie:
clinica medica,
medicina legale,
clinica ostetrica e ginecologica,
clinica pediatrica.
Quanto alla doglianza del ricorrente circa la mancata valutazione della notevole esperienza lavorativa maturata, si evidenzia che la stessa sarebbe stata in sede procedimentale attestata peraltro da produzione documentale, oltre che incompleta, inidonea, di cui quindi la p.a. non ha potuto tenere conto.
Invero, dall’esame degli atti di causa si rileva che quanto all’attività lavorativa svolta, il richiedente ha prodotto solo una dichiarazione personale, con firma autenticata e apostille relativa al funzionario autenticatore, in cui attesta una attività lavorativa di 25 anni svolta dal 1996 in varie strutture private esclusivamente nell'ambito della chirurgia plastica, nonostante la richiesta della p.a. con nota del 21 marzo 2022 di produrre idonee certificazioni attestanti nel dettaglio l’attività lavorativa professionale svolta nel Paese d’origine (Brasile).
In proposito, il Ministero resistente evidenzia che l’attività lavorativa svolta elencata nel ricorso, non è stata allegata né documentata in sede di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo professionale né all’atto dell’integrazione documentale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono devono essere respinti i primi due motivi di ricorso.
Deve essere, infine, disattesa anche la censura di violazione del principio di parità di trattamento, genericamente formulata, non menzionando il ricorrente i presunti professionisti che avrebbero ottenuto il riconoscimento del proprio titolo professionale in maniera diretta, senza la previsione di misure compensative, ciò che impedisce di accertare l’eventuale difformità di valutazione di posizioni analoghe.
Quindi, anche il terzo motivo di ricorso è infondato, in disparte ogni considerazione su possibili profili di inammissibilità vista la mancata specificità della formulazione.
Fermi i postulati sopra enucleati, il Collegio ritiene, in ogni caso, opportuno evidenziare, a favore della posizione del ricorrente, che ha la possibilità di chiedere una revisione della propria istanza, producendo la documentazione idonea attinente all’attività lavorativa asseritamente svolta.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Stante la specificità della fattispecie trattata, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL AT, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
TA DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA DI | IL AT |
IL SEGRETARIO