Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1032 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 05 luglio 2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), elett.te domiciliata in Monopoli, alla Parte_1 P.IVA_1
Piazza Vittorio Emanuele II n. 43, presso lo studio dell'avv. Giampiero
Risimini, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Musa come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, ( ), titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1
della impresa individuale (P.IVA: ) elett.te CP_2 P.IVA_2
domiciliato in Giovinazzo, alla via Cappuccini n.12, presso lo studio degli avv.ti Antonio Coppola e Sandro Coppola, dai quali è congiuntamente e disgiuntamente è rappresentato e difeso come da procura a margine alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO oggetto: contratto d'opera; appello avverso la sentenza n. 2062/2021, pronunciata dal Tribunale di Bari il 25 maggio 2021.
Conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2926/2012 del 12-18.12.2012, il Tribunale di
Bari, su istanza di , titolare della impresa Controparte_1
individuale , ingiunse alla di pagare in favore della CP_2 Parte_1 ricorrente la somma di € 8.250,00 di cui alla fattura n. 156 del 10.10.2012, emessa a saldo delle prestazioni ed opere oggetto del contratto di appalto del
25.07.2011, relativo alla realizzazione dell'impianto termico di climatizzazione presso la struttura turistico-ricettiva “Casal del Murgese”, sita in Savelletri di Fasano.
La società ingiunta oppose il decreto contestando la pretesa creditoria e, in via riconvenzionale, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento dell'opposto, con conseguente condanna all'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali dedotte in contratto e al risarcimento dei danni;
in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1243 c.c. per operatività di compensazione giudiziale parziale dei crediti.
A fondamento dell'atto di opposizione, la dedusse di avere Parte_1
sottoscritto, il 25.07.2011, con la un contratto per l'installazione CP_2
di un complesso impianto termico e di climatizzazione riguardante tutti gli spazi coperti della struttura alberghiera da lei gestita, le aree di ristorazione, le camere e gli ambienti di servizio con relative condutture;
che nel corso di svolgimento dei lavori si era reso necessario collegare la cappa di aspirazione della cucina a delle uscite/entrate di aria ed ai relativi motori, concordandosi con la la realizzazione di ulteriori opere volte alla CP_2
climatizzazione degli ambienti destinati alla preparazione dei pasti mediante lamierati di canalizzazione dell'aria della cappa di aspirazione della cucina, forniti dalla e pattuendosi il relativo costo aggiuntivo;
Parte_2
che, tuttavia, già durante le prime fasi di funzionamento della cappa,
pag. 2/11 l'opponente si era resa conto di un malfunzionamento della macchina, mentre medio tempore si erano verificate anomalie anche nel funzionamento dei condizionatori installati;
all'esito di un sopralluogo, svoltosi tra la Pt_1
–committente- la fornitrice e la appaltatrice
[...] Parte_2 CP_2
era emerso un errato dimensionamento dei tubi lamierati realizzati dall'opposta per connettere la cappa, per cui lo con scrittura del CP_1
7/09/2012, si era impegnato a smontare e risistemare i tubi non correttamente dimensionati a proprie spese;
impegno, poi, tradito dalla
, che aveva preteso prima il saldo relativo al lavoro CP_2 dell'installazione dei condizionatori nel mentre l'opponente aveva replicato che avrebbe corrisposto il dovuto, di appena € 7.500,00, a sistemazione dei raccordi della cappa avvenuta.
La sostenne, inoltre, di aver subito danni a causa del protrarsi del Parte_1
cattivo funzionamento delle opere installate, dovuti alla sostanziale impraticabilità della cucina e alla inutilizzabilità di due camere che non aveva potuto rendere disponibili, nel periodo tra luglio e settembre, per il mancato funzionamento di due dei condizionatori montati, di cui aveva richiesto il pagamento a saldo.
Le doglianze della committente avevano pure formato oggetto di un giudizio per CP_3
Lo dedusse che le opere eseguite erano state tacitamente accettate, CP_1 non essendosi l'opponente dichiarata disponibile a formalizzare il collaudo finale, e che durante il sopralluogo svoltosi in contradditorio tra le parti, la
Hotel Impiant s.a.s. si era impegnata in regime di garanzia ad Parte_3
effettuare lavori preliminari, spostando verso il centro la cappa e uno dei fori di aspirazione, e che solo dopo la avrebbe potuto effettuare il CP_2
suo intervenuto;
non avendo la dato seguito all'impegno Parte_2
assunto, non non aveva potuto risistemare le tubazioni. CP_1
Con riguardo alla contestazione sul malfunzionamento dei condizionatori, eccepì che all'esito dell'accertamento tecnico preventivo espletato innanzi al
Tribunale di Brindisi, era stato verificato che le unità di condizionamento pag. 3/11 oggetto di contestazione erano risultate regolarmente funzionanti e con rumorosità usuale, come da verbale sottoscritto dalle parti.
Sostenne, infine, che in relazione al rapporto contrattuale sorto per l'installazione delle tubazioni riferibili alla cappa di aspirazione, l'importo dovuto era già stato corrisposto, rappresentando un rapporto contrattuale indipendente da quello posto a fondamento dell'azione monitoria relativa ai condizionatori, in ordine al quale, per altro il debito non era stato contestato dall'opponente.
Dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, istruita con produzione documentale e prove orali, la causa è stata decisa con sentenza n. 2062/2021 che ha: l'opposizione, conferendo definitiva efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto;
rigettato la domanda riconvenzionale;
condannato l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi € 4.835,00.
Il Tribunale ha ritenuto che il contratto posto a fondamento dell'azione monitoria aveva ad oggetto solo l'installazione dei condizionatori, mentre l'esecuzione dei lavori relativi al collegamento della cappa di aspirazione della cucina, in contestazione, aveva costituito oggetto di un distinto contratto verbale.
Dall'esame delle risultanze dell'ATP era emersa l'insussistenza dei vizi lamentati, atteso che le parti, nel corso dell'accertamento tecnico, avevano riconosciuto che le unità di condizionamento risultavano funzionanti e con rumorosità usuale.
Anche gli esiti dei precedenti rapporti dei tecnici della Mitsubishi, intervenuti su richiesta della nel luglio e nel settembre 2012 avevano Pt_1
dimostrato la perfetta funzionalità dei condizionatori.
La domanda riconvenzionale di risarcimento in forma specifica è stata disattesa sulla scorta delle risultanze della ulteriore relazione depositata in sede di ATP in data 17.06.2014, posto che, emersa la riconducibilità dell'anomalia di funzionamento della cappa all'errato dimensionamento delle condotte, tanto di aspirazione quanto di immissione, il consulente pag. 4/11 tecnico aveva ritenuto non eseguibile l'intervento ripristinatorio richiesto cosi come risultante dal verbale relativo all'incontro del 07/09/2012 in quanto non risolutivo a causa dalle carenze progettuali poste in essere nell'esecuzione dei lavori.
Infine, è stata rigettata anche la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni conseguiti alla invendibilità di due camere dell'albergo nei mesi di luglio e agosto 2012, perché indimostrati.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la chiedendo la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 2926/2012, con condanna dell'opposta alla restituzione dell'importo già versato, l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale in relazione all'accertamento dell'inadempimento dell'appellata agli obblighi di esecuzione a regola d'arte di tutte le opere commissionate e agli impegni assunti con la transazione del 7.9.2012, la condanna dello all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte CP_1
e l'accertamento della sua responsabilità nella causazione di danni da inadempimento e ritardo nella esecuzione delle obbligazioni contrattuali, pari ad € 14.484,60; in via subordinata ha chiesto accertarsi la sussistenza delle condizioni di cui all'art 1243 cod. civ. per la compensazione giudiziale parziale dei crediti, con condanna della al pagamento della CP_2 differenza, pari ad € 6.234,60.
pag. 5/11 Lo ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Con il primo motivo di gravame - “erroneo rigetto dell'opposizione in relazione all'eccezione di inadempimento perché mancherebbe o non sarebbe stato dimostrato il collegamento negoziale tra l'appalto del
25/07/2011 e i lavori di canalizzazioni e collegamento della cappa realizzata in cucina” - l'appellante lamenta l'errore commesso dal primo giudice, che ha affermato l'esistenza di due contratti autonomi e distinti intervenuti tra la e la , escludendo così l'eccezione di Parte_1 CP_2
inadempimento ex art.1460 cc, fondata sul presupposto sull'unicità dell'obbligazione contrattuale e sulla sospensione del pagamento in attesa dei lavori di corretta esecuzione delle opere appaltate.
Tanto perché vi fu un'unica obbligazione contrattuale intercorsa tra le parti, avente ad oggetto sia le opere di climatizzazione dell'intera struttura sia, in concomitanza con le prime, quelle di fornitura di un ulteriore climatizzatore e di realizzazione delle canalizzazioni di collegamento della cappa per garantire il miglioramento climatico in cucina.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Dalla ricognizione delle circostanze fattuali e dell'analisi della documentazione versata in atti risulta evidente che tra le parti intervenne un unico rapporto contrattuale di appalto, attesa l'esistenza di un chiaro collegamento funzionale tra le opere di canalizzazione della cucina con i lavori di cui al contratto d'appalto del 15.7.2011, tutte dirette a rendere meglio fruibili i locali interessati.
Tanto si evince dalla convergenza di una pluralità di elementi: la fattura la n. 24/12 del 2.3.2012 dell'appellata riguardava lavori all'impianto di canalizzazione della cappa ma è stata emessa pure per il prezzo di un condizionatore;
la data di emissione di questa fattura è precedente a quella n. 156 del 10.10.2012, sulla cui scorta è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, questa successiva all'accordo transattivo del 7.9.2012; i lavori di realizzazione e posa in opera delle canalizzazioni in cucina sono stati convenuti solo pag. 6/11 mediante scambio di preventivo di costo, dunque nella cornice di quelli di cui al contratto sottoscritto il 25.7.2011, come può desumersi dal fatto che non si convennero condizioni diverse;
la operava già nel cantiere allorchè fu pattuito di dar corso CP_2
alla canalizzazione della cucina e per queste ulteriori opere si è avvalsa della documentazione di sicurezza e previdenziale già prodotta.
Ciò posto, dal tenore letterale dell'accordo del 7.9.2012, sottoscritto in occasione dell'incontro tra le parti e dei loro tecnici, emerge inoltre in maniera non equivoca che la dopo aver CP_2 riconosciuto l'esistenza degli inconvenienti e che gli stessi fossero da ricercarsi nel difettoso dimensionamento delle canalizzazioni, si impegnava - per quanto di sua competenza - a realizzare altri raccordi a sue cura e spese e secondo le indicazioni fornite dal tecnico ing.
Per_1
Tuttavia, l'appellata non ha dato corso al detto impegno sicché
l'appellante ha, correttamente, rifiutato di corrispondere il saldo dell'appalto, tenuto conto del fatto che la fattura relativa, come innanzi anticipato, è stata emessa il 10/10/2012, ovvero dopo l'accordo transattivo.
Non è superfluo rammentare che l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. 2023/n. 20719; Cass. 2021/n. 3587).
Così, alla luce di tale principio, il convenuto non era investito di un particolare onere di allegazione, potendosi limitare a dedurre l'inadempimento del creditore per rovesciare sullo stesso l'onere di pag. 7/11 dimostrare di avere adempiuto alla obbligazione assunta con il contratto di appalto. Onere che, nel caso di specie, non è stato assolto dallo CP_1
Né è in discussione la relazione di corrispettività tra le prestazioni, posto che l'appellante si è limitata a non corrispondere solo la residua parte del prezzo dell'appalto, che può dirsi commisurata alla prestazione inadempiuta dall'appellato.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato, posto che il credito dello sarà liquido ed esigibile solo dopo l'esatto CP_1
adempimento della prestazione contrattualmente assunta, di cui si dirà oltre.
Con il secondo motivo di gravame, ha censurato Parte_1
l'erroneo rigetto dell'opposizione per asserita insussistenza di vizi o difetti riferibili all'impianto di condizionamento.
Il motivo è infondato e meritevole di rigetto.
Gli asseriti vizi di mal funzionamento dell'impianto di condizionamento sono rimasti sprovvisti di supporto probatorio.
Questa Corte, pur prendendo atto del fatto che l'accertamento tecnico preventivo si svolse nel 2014, a distanza di quasi tre anni dalla realizzazione dell'impianto e in data successiva agli interventi tecnici posti in essere dai professionisti inviati dalla nel CP_4
luglio e nel settembre 2012, non può che prendere atto del fatto che la sussistenza dei vizi è rimasta indimostrata: il malfunzionamento dei climatizzatori, seppur esistente – circostanza quest'ultima solo dedotta – furono, ove esistenti, sicuramente risolti, tanto da non essere rinvenuti in sede di ATP, ove le parti medesime riconobbero il corretto funzionamento dei condizionatori e una rumorosità usuale alla norma.
Null'altro aggiungono alle considerazioni sin ora svolte, le dichiarazioni rese dei testi che risultano generiche e prive di riferimenti circostanziati;
i verbali d'intervento dei tecnici incaricati dalla pure prodotte in CP_4
atti, non chiariscono cosa abbia determinato la richiesta d'intervento, non precisando in alcun modo quale disservizio i climatizzatori abbiano pag. 8/11 determinato né, tanto meno, in che modo l'eventuale inconveniente abbia comportato il mancato utilizzo di alcune stanze o locali d'albergo.
Non è superfluo precisare che non risulta neppure allegato il pagamento, da parte della società committente, di somme per la sistemazione delle macchine sicché, ove un difetto vi fosse, è ragionevole concludere che sia stato risolto dallo stesso installatore, senza costi per l'acquirente.
Con il terzo motivo d'appello, la ha lamentato l'erroneo Parte_1
rigetto della d o m a n d a riconvenzionale di esatto adempimento degli obblighi assunti dall'appellato in via transattiva il
07/09/2012.
Il giudice di prime cure, infatti, dopo aver riconosciuto che dalla relazione depositata il 17.6.2014 nel giudizio di a.t.p. innanzi al Tribunale di
Brindisi emerge la riconducibilità dell'anomalia di funzionamento della cappa all'errato dimensionamento delle condotte, tanto di aspirazione quanto di immissione, entrambe realizzate dalla ha ritenuto di escludere profili di responsabilità della CP_2 stessa in quanto “non eseguibile l'intervento ripristinatorio richiesto, come risultante dal verbale relativo all'incontro del 7/9/2012” siccome di per sé non risolutivo”.
La doglianza deve essere accolta.
La era tenuta a realizzare la nuova canalizzazione a sua CP_2
cura e spese secondo le specifiche dimensionali indicate dall'ing.
essendosi a tanto obbligata sottoscrivendo l'accordo del Per_1
7.9.2012.
La avrebbe successivamente verificato il Parte_2
corretto funzionamento dell'impianto e, se necessario, sarebbe intervenuta sui motori.
Di conseguenza, non può essere condiviso l'assunto del Tribunale secondo cui la domanda di esatto adempimento non poteva essere accolta nei confronti di al contrario, la valutazione di CP_2
fondatezza di tale domanda emerge dal verbale del 7.9.2012, in cui pag. 9/11 si dà atto dei difetti di funzionamento della cappa, e dell'assunzione da parte dell'appellato di una specifica obbligazione avente ad oggetto la sostituzione delle canalizzazioni. Rimasta inadempiuta.
Dunque, lo dovrà dare puntuale esecuzione CP_1 all'obbligazione assunta, attraverso l'installazione di canalizzazioni capaci di garantire l'immissione e l'aspirazione di volumi di aria, così come indicati nella relazione di ATP;
a nulla rileva l'assenza di un progetto iniziale o le carenze progettuali, tanto più che l'odierno appellato, con specifiche competenze tecniche, ben avrebbe dovuto sapere che le dimensioni delle canalizzazioni fornite non erano congrue a garantire il corretto funzionamento delle macchine installate. E neppure vi sono elementi concreti per ritenere che l'intervento non sia suscettibile di esecuzione.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame, infine, l'appellante lamenta l' erroneo rigetto della riconvenzionale di danno e/o di compensazione del credito vantato in via monitoria con i danni da mancato utilizzo di due stanze per la stagione 2012, deducendo l'esistenza dei danni risarcibili individuati nella mancata vendita delle due stanze d'albergo per tutta la stagione estiva e per l'i n s a l u b r i t à climatica della cucina, che assume di aver provato nel corso del primo grado di giudizio, riconducibili all'inadempimento della
CP_2
Tale motivo deve essere rigettato.
Il Tribunale ha correttamente respinto la richiesta perché il danno non è stato provato.
Le prove orali espletate sul punto sono connotate da genericità, risultando le dichiarazioni dei testi prive di elementi circostanziali riferibili al tempo, alla natura e all'entità del disservizio. Le deposizioni di e _1
, che hanno riferito della inutilizzabilità di due stanze nel mese di Tes_2
agosto 2012, non sono riscontrate da documentazione contabile della pag. 10/11 società, da cui evincersi che proprio e solo quelle due stanze non sono state vendute nel periodo considerato.
Pure indimostrata è rimasta la perdita economica derivante dal dedotto disagio per la non operatività dell'ambiente in cucina e l'importo richiesto a titolo di risarcimento quantificato in complessivi € 14.484,60, posto che non
è emerso un utilizzo limitato dell'ambiente, la misura del suo inutilizzo ovvero l'aggravio derivatone a carico dell'appellante.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Pt_1
avverso sentenza n. 2062/2021, pronunciata dal Tribunale di Bari il 25
[...]
maggio 2021, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'appellato all'esecuzione dell'accordo di cui alla scrittura privata del 07.09.2012;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 4 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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