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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
FO CO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1303/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250004982712000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Parte ricorrente assente alle ore 10.48.
Parte resistente comunica l'intervenuta conciliazione.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Agrigento con p.e.c. consegnata in data 8.5.25, è impugnata Cartella di pagamento n. 29120250004982712000 di euro 87701,19, di cui
€ 60459,00 di recupero “credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo art.3 DL n.145/2013”, € 19720,90 per sanzioni, € 7515,41 di interessi e infine € 5,88 per diritti di notifica.
Il ricorrente contesta la cartella di pagamento e chiede di dichiarare il suo annullamento parziale nella parte riguardante appunto il mancato riconoscimento del credito d'imposta art.3 DL n.145/2013 e l'adeguamento iva per Isa perchè versato con ravvedimento operoso, mentre ritiene fondata solo la parte riguardante le sanzioni sul mancato versamento degli acconti, effettivamente omessi.
La resistente controdeduce: che in data 30.5.2025, ha disposto lo sgravio parziale della cartella impugnata sulla base della seguente motivazione: “rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del dpr n. 633 del 1972 si procede allo sgravio parziale della cartella di pagamento. a seguito di presentazione di dichiarazioni integrative per piu' anni e verifica della spettanza del credito, sono state liquidate le stesse dichiarazioni integrative e sterilizzato l'esito concernente il suddetto credito. si confermano i restanti esiti tra i quali la sanzione per versamento tardivo adeguamento iva per isa in quanto il ravvedimento esperito risulta carente”.
CHIEDE disporsi la cessata materia del contendere stante lo sgravio parziale del ruolo riferito al credito d'imposta e l'intervenuta conciliazione sul resto.
Il collegio, alla pubblica udienza del 13.01.2026, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
Il collegio, alla udienza del 13.01.2026, dopo l'esposizione del relatore sui fatti di causa, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, preso atto dello sgravio parziale e della conciliazione tra le parti sul resto portato dalla cartella impugnata, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le pese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento dichiara estinto il giudizio per cessa materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
FO CO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1303/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250004982712000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Parte ricorrente assente alle ore 10.48.
Parte resistente comunica l'intervenuta conciliazione.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Agrigento con p.e.c. consegnata in data 8.5.25, è impugnata Cartella di pagamento n. 29120250004982712000 di euro 87701,19, di cui
€ 60459,00 di recupero “credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo art.3 DL n.145/2013”, € 19720,90 per sanzioni, € 7515,41 di interessi e infine € 5,88 per diritti di notifica.
Il ricorrente contesta la cartella di pagamento e chiede di dichiarare il suo annullamento parziale nella parte riguardante appunto il mancato riconoscimento del credito d'imposta art.3 DL n.145/2013 e l'adeguamento iva per Isa perchè versato con ravvedimento operoso, mentre ritiene fondata solo la parte riguardante le sanzioni sul mancato versamento degli acconti, effettivamente omessi.
La resistente controdeduce: che in data 30.5.2025, ha disposto lo sgravio parziale della cartella impugnata sulla base della seguente motivazione: “rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del dpr n. 633 del 1972 si procede allo sgravio parziale della cartella di pagamento. a seguito di presentazione di dichiarazioni integrative per piu' anni e verifica della spettanza del credito, sono state liquidate le stesse dichiarazioni integrative e sterilizzato l'esito concernente il suddetto credito. si confermano i restanti esiti tra i quali la sanzione per versamento tardivo adeguamento iva per isa in quanto il ravvedimento esperito risulta carente”.
CHIEDE disporsi la cessata materia del contendere stante lo sgravio parziale del ruolo riferito al credito d'imposta e l'intervenuta conciliazione sul resto.
Il collegio, alla pubblica udienza del 13.01.2026, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
Il collegio, alla udienza del 13.01.2026, dopo l'esposizione del relatore sui fatti di causa, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, preso atto dello sgravio parziale e della conciliazione tra le parti sul resto portato dalla cartella impugnata, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le pese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento dichiara estinto il giudizio per cessa materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.