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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/07/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 08/07/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 08/07/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato INSALATA Parte_1
GIULIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: indebito maggiorazione sociale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/09/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicato, esponeva che con nota del 28.08.2022 gli aveva CP_1 comunicato l'esistenza a suo carico di un indebito pari ad €4880,99, in qualità di erede del de cuius , per somme indebitamente Persona_1 percepite sulla pensione cat. VOART n.33031790, nel periodo dall'1.7.2004 al 30.9.2014 per imprecisate ragioni. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di irripetibilità delle somme percepite in quanto ricevute in buona fede.
Costituitosi in giudizio l concludeva per il rigetto del ricorso CP_1 specificando che l'indebito in esame ammontava ad euro 6981,88, regolarmente notificato con raccomandata A/R del 25.8.2014, scaturito da ricostituzione del 11.8.2014, per superamento dei limiti reddituali per la concessione della maggiorazione sociale, e, avendo recuperato l'importo di euro 2575,42 con trattenuta di 50 euro mensili sulla pensione del de cuius, comunicava, con nota del 28.8.2022 il piano di recupero di 72 rate sulla pensione della ricorrente dell'indebito residuo di euro 44046,46. All'odierna udienza di discussione essa viene decisa come da allegata sentenza con motivazione contestuale.
*********** La domanda risulta fondata. Giova premettere che il diritto alla ripetizione degli indebiti pensionistici è stato disciplinato, nel corso del tempo, da diverse disposizioni di legge che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la irripetibilità delle indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche. In particolare, gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati per periodi anteriori all'1.1.2001 soggiacciono alla normativa di cui all'art. 38 della legge 448/2001, mentre gli indebiti riguardanti pagamenti successivi a tale data rientrano nella disciplina di cui all'art. 52 della l.n.88/89, come interpretato dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Nel caso di specie, considerato che si tratta di indebiti previdenziali maturati in periodi successivi all'1.1.2001, vieni in rilevo il suddetto art.52 della legge n.88/89 ai sensi del quale “
1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di
2 qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l' indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore, il quale all'art.13 della l. n.412/91 ha statuito che “1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Si è affermato, al riguardo, che "l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata CP_1 dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condizionano il quantum della prestazione stessa si
3 manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all siano CP_2
"immessi nei circuiti delle verifiche contabili". Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico. 12. Dunque, come già affermato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale della normativa in esame fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile, e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. (Cass. sent. n. 13918/21). Ciò premesso, dalla documentazione in atti si evince che l'indebito previdenziale, è stato determinato dalla revisione delle operazioni di calcolo della pensione. Trova, pertanto, applicazione il citato art.13, comma 2, della legge n. 412 che pone in capo all' l'onere di verificare annualmente le CP_1 situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al
4 recupero delle somme indebitamente erogate, ossia entro l'anno successivo alla predetta verifica. Orbene, calati detti principi nel caso di specie, la richiesta di restituzione è intempestiva, in quanto essa è stata effettuata dall' CP_1 nell'anno 2022 (all. 1 fascicolo parte ricorrente), non essendovi prova di alcuna precedente nota di indebito, avendo, altresì parte resistente allegato un provvedimento relativo a persona diversa rispetto a quella oggetto di causa. Pertanto, non essendovi prova alcuna circa la notifica dell'indebito in data precedente al 28.8.2022 e, quindi, oltre il termine dell'anno successivo alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati, alla quale l'istituto previdenziale è tenuto ai sensi del citato art.13, co.2, le somme richieste dall' con il provvedimento del 28.8.2022, Controparte_3 trattandosi di anni 2004-2014, sono da considerarsi irripetibili. Sulla scorta di tali rilievi deve ritenersi non sussistente un'ipotesi di dolo conclamato in capo all'accipiens, con l'effetto che le somme chieste in restituzione - in quanto relative ad un periodo precedente al provvedimento impugnato- non sono ripetibili. Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto. La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria – segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 23/09/2022 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara l'irripetibilità della somma richiesta con nota del 28.8.2022 e per l'effetto condanna alla restituzione di quanto CP_1 effettivamente trattenuto, oltre accessori di legge dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€ 886,00, oltre accessori se dovuti e rimborso spese come per legge, con distrazione Brindisi, 08/07/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 08/07/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato INSALATA Parte_1
GIULIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: indebito maggiorazione sociale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/09/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicato, esponeva che con nota del 28.08.2022 gli aveva CP_1 comunicato l'esistenza a suo carico di un indebito pari ad €4880,99, in qualità di erede del de cuius , per somme indebitamente Persona_1 percepite sulla pensione cat. VOART n.33031790, nel periodo dall'1.7.2004 al 30.9.2014 per imprecisate ragioni. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di irripetibilità delle somme percepite in quanto ricevute in buona fede.
Costituitosi in giudizio l concludeva per il rigetto del ricorso CP_1 specificando che l'indebito in esame ammontava ad euro 6981,88, regolarmente notificato con raccomandata A/R del 25.8.2014, scaturito da ricostituzione del 11.8.2014, per superamento dei limiti reddituali per la concessione della maggiorazione sociale, e, avendo recuperato l'importo di euro 2575,42 con trattenuta di 50 euro mensili sulla pensione del de cuius, comunicava, con nota del 28.8.2022 il piano di recupero di 72 rate sulla pensione della ricorrente dell'indebito residuo di euro 44046,46. All'odierna udienza di discussione essa viene decisa come da allegata sentenza con motivazione contestuale.
*********** La domanda risulta fondata. Giova premettere che il diritto alla ripetizione degli indebiti pensionistici è stato disciplinato, nel corso del tempo, da diverse disposizioni di legge che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la irripetibilità delle indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche. In particolare, gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati per periodi anteriori all'1.1.2001 soggiacciono alla normativa di cui all'art. 38 della legge 448/2001, mentre gli indebiti riguardanti pagamenti successivi a tale data rientrano nella disciplina di cui all'art. 52 della l.n.88/89, come interpretato dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Nel caso di specie, considerato che si tratta di indebiti previdenziali maturati in periodi successivi all'1.1.2001, vieni in rilevo il suddetto art.52 della legge n.88/89 ai sensi del quale “
1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di
2 qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l' indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore, il quale all'art.13 della l. n.412/91 ha statuito che “1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Si è affermato, al riguardo, che "l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata CP_1 dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condizionano il quantum della prestazione stessa si
3 manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all siano CP_2
"immessi nei circuiti delle verifiche contabili". Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico. 12. Dunque, come già affermato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale della normativa in esame fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile, e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. (Cass. sent. n. 13918/21). Ciò premesso, dalla documentazione in atti si evince che l'indebito previdenziale, è stato determinato dalla revisione delle operazioni di calcolo della pensione. Trova, pertanto, applicazione il citato art.13, comma 2, della legge n. 412 che pone in capo all' l'onere di verificare annualmente le CP_1 situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al
4 recupero delle somme indebitamente erogate, ossia entro l'anno successivo alla predetta verifica. Orbene, calati detti principi nel caso di specie, la richiesta di restituzione è intempestiva, in quanto essa è stata effettuata dall' CP_1 nell'anno 2022 (all. 1 fascicolo parte ricorrente), non essendovi prova di alcuna precedente nota di indebito, avendo, altresì parte resistente allegato un provvedimento relativo a persona diversa rispetto a quella oggetto di causa. Pertanto, non essendovi prova alcuna circa la notifica dell'indebito in data precedente al 28.8.2022 e, quindi, oltre il termine dell'anno successivo alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati, alla quale l'istituto previdenziale è tenuto ai sensi del citato art.13, co.2, le somme richieste dall' con il provvedimento del 28.8.2022, Controparte_3 trattandosi di anni 2004-2014, sono da considerarsi irripetibili. Sulla scorta di tali rilievi deve ritenersi non sussistente un'ipotesi di dolo conclamato in capo all'accipiens, con l'effetto che le somme chieste in restituzione - in quanto relative ad un periodo precedente al provvedimento impugnato- non sono ripetibili. Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto. La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria – segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 23/09/2022 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara l'irripetibilità della somma richiesta con nota del 28.8.2022 e per l'effetto condanna alla restituzione di quanto CP_1 effettivamente trattenuto, oltre accessori di legge dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€ 886,00, oltre accessori se dovuti e rimborso spese come per legge, con distrazione Brindisi, 08/07/2025
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