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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/12/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 94/2024
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Roberto Rivello Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Angela Giunta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: altri istituti relativi alle successioni nella causa iscritta al n. 94/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente in C.F._2
RU SA (TO), località Campasso n. 27, (C.F. Parte_3
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Montessori n. 25/6, tutti elettivamente domiciliati presso l'Avvocato Antonucci Enzo
NI (C.F. – PEC C.F._4 Email_1
) del foro di Roma, il quale li rappresenta e difende giuste procure speciali
[...]
allegate in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 6/5/2025
appellante contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._5
in Via Cavour n. 47, rappresentato e difeso dall'Avvocato Bongioanni Alessandro del
Foro di Cuneo (C.F. – PEC C.F._6 Email_2 [...]
u), presso il cui studio in Cuneo, Corso Nizza n. 16 è elettivamente Email_3
domiciliato, per procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione in appello appellato
* * * Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 12/1/2025 e di rimessione al collegio del 6/11/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento dell'appello proposto, per tutte le ragioni esposte in atti,
-preliminarmente, disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
-accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 2388/2023 in data 8 giugno 2023 del
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, G.U. dott.ssa Ester Marongiu e, in ogni caso;
-dichiarare inammissibili e, comunque infondate, in fatto ed in diritto tutte le domande ex adverso proposte;
-respingere, in ogni caso, l'appello incidentale ex adverso proposto in via principale e in via subordinata, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
-in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei capi di prova formulati in memoria ex art. 183, 6° c.p.c. in data 28 dicembre 2020, da 5 a 23;
-condannare alla restituzione delle somme medio tempore corrisposte dagli CP_1
appellanti in esecuzione della sentenza impugnata per euro 16.841,24 (cfr. contabile qui allegata), oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo,
-riservato il diritto di ripetere anche mediante separato giudizio le somme indebitamente incassate da ovvero la quota parte delle spese di competenza di CP_1 quest'ultimo maturate in relazione al compendio immobiliare di cui alla dichiarazione di successione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 13 agosto 2014;
-con il favore delle spese di giudizio e patrocinio di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidandi, ed oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.
Si allega copia della contabile di bonifico”.
* * *
pag. 2/23 -parte appellata, appellante incidentale, ha rassegnato le seguenti CP_1
conclusioni:
“… contrariis reiectis, previo rigetto dell'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza, previa integrazione del Rendiconto, come da Osservazioni in primo grado formulate in sede di Memoria 15.9.2021, prima Comparsa conclusionale
21.3.2022 e Verbale d'udienza 14.12.2022,
-in via istruttoria: darsi atto che si sono offerti in comunicazione, in copia:
A) Sentenza nr. 2388/'23, Tribunale di Torino;
B) Atto di citazione in appello notificato;
C) Fascicolo atti di primo grado;
D) Fascicolo documenti di primo grado
E) Fascicolo atti relativi alla procedura di correzione di errore materiale;
F) Fascicolo documenti relativi alla procedura di correzione di errore materiale;
-in via principale, pregiudiziale: dichiararsi, per violazione dell'art. 342 cpc,
l'inammissibilità dell'avversario gravame;
-in via subordinata, di merito: dichiararsi, per le causali di cui in narrativa, infondato e, per l'effetto, rigettarsi l'avversario gravame;
-in via incidentale, principale: in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, dichiararsi
-per le causali di cui in narrativa- tenuti e, per l'effetto, condannarsi gli odierni appellanti principali, in solido tra loro, a pagare all'appellato la determinanda somma
(maggiorata di interessi legali dal dovuto al soddisfo) corrispondente alla quota, allo stesso spettante quale comproprietario, dei frutti civili tutti, incassati ed incassandi -dal mese di novembre 2016 e sino alla data della pronuncia- in relazione ai due immobili per cui è causa, espungendo dal Rendiconto le poste tutte relative ai beni immobili diversi dai negozi di Torino, Via Cernaia e XX Settembre;
-in via incidentale, subordinata: in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, dichiararsi
-per le causali di cui in narrativa- tenuti e, per l'effetto, condannarsi gli odierni appellanti principali, in solido tra loro, a pagare all'appellato la determinanda somma
(maggiorata di interessi legali dal dovuto al soddisfo) corrispondente alla quota allo stesso spettante, quale comproprietario, in relazione agli immobili per cui è causa,
pag. 3/23 inserendo e computando nel Rendiconto anche il documentato importo a titolo di prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile di Hong Kong;
-in ogni caso: col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Salvis juribus”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Torino con sentenza n. 2388/2023 pubblicata in data 8/6/2023 così decideva: “condanna i convenuti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, a corrispondere all'attore la somma di € 8.346,19 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna i convenuti , e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra loro, a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
5.077,00 oltre € 169,35 per esposti, oltre rimborso forfetario, Iva e CPA come per legge”.
Risulta che i fratelli e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ossero comproprietari iure hereditatis, per il decesso della madre CP_1 Per_1
in data 6/9/2013, di diversi compendi immobiliari.
[...]
on ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. evocava in giudizio i fratelli per CP_1
sentirli condannare al rendiconto della gestione di alcuni beni ereditari caduti in comunione e, quindi, al pagamento di 15.697,50 euro o della quota, comunque, spettantegli a titolo di frutti civili incassati dal novembre 2016 alla data della pronuncia.
I convenuti si costituivano e indicavano che gli immobili oggetto delle domande
“costituivano parte di un più ampio compendio ereditario pervenuto alle parti a seguito del decesso della propria madre … costituito da 13 immobili siti in diversi Persona_1
comuni e, anche, all'estero … [e] che a fronte delle criticità e delle difficoltà emerse nella gestione e nell'amministrazione dei molti immobili caduti in successione, gli eredi avevano deciso concordemente di non procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, di amministrare congiuntamente il patrimonio ereditario, destinando i frutti della gestione del compendio immobiliare al pagamento delle spese necessarie per la conservazione del patrimonio e la sua amministrazione” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
pag. 4/23 I convenuti aggiungevano: i) che parte degli immobili era stata alienata;
ii) che solo un cespite risultava locato e produttivo di reddito;
iii) che l'originario conto bancario cointestato a tutti i fratelli, sul quale confluivano entrate ed uscite per la gestione immobiliare, era stato chiuso con apertura di uno nuovo, intestato ai soli convenuti ed esclusione di a seguito di un indebito prelievo di quest'ultimo di CP_1
1.300,00 euro per spese personali.
I convenuti sollevavano alcune eccezioni preliminari (improcedibilità per carenza di negoziazione assistita, inammissibilità del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., inammissibilità delle domande ex articolo 1105, comma quarto, c.c.) e, nel merito, chiedevano il rigetto delle domande formulate dal fratello per essere le somme richieste compensate dai costi sostenuti per la conservazione del patrimonio immobiliare.
* * *
Il Tribunale di Torino disponeva un rinvio per l'esperimento della negoziazione assistita, mutava il rito da sommario ad ordinario e concedeva i termini ex articolo 183
c.p.c.. contestava l'esistenza di un accordo tra i fratelli per destinare i CP_1
proventi degli immobili alla gestione del compendio ereditario, in assenza di una delibera tra i comunisti avente forma scritta e dava atto di aver percepito erroneamente, dal conduttore del negozio di via Cernaia n. 40, per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 la somma di 3.400,00 euro, importo che era da riconoscere ai fratelli per 2.550,00 euro.
Il Tribunale di Torino, ammesse alcune prove, escuteva i testimoni e con provvedimento 28/5/2021 ordinava ai convenuti di rendere il conto della gestione dei beni immobili siti in Torino via Cernaia 40 e via XX Settembre n. 1 a far data dal 1°/11/2016. formulava osservazioni al rendiconto depositato e la causa era CP_1
trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge. Il giudizio era poi rimesso sul ruolo per integrare il rendimento del conto con le voci di spesa relative alla complessiva gestione del compendio immobiliare ereditario sostenute con i frutti degli immobili siti in Torino dal novembre 2016 al marzo 2021. L'integrazione era depositata e venivano formulate ulteriori osservazioni. Le parti precisavano, quindi, le rispettive conclusioni e il Tribunale di Torino tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.
pag. 5/23 Il Tribunale di Torino, premessi i principi regolanti la resa del conto e il rendiconto in materia ereditaria, rilevava: i) che i convenuti avevano provveduto dal decesso della madre ad amministrare congiuntamente il patrimonio ereditario;
ii) che “fino al novembre
2016 i movimenti in entrata ed uscita fossero relativi alla gestione dell'intero patrimonio ereditario, comprensivo fino ad allora degli immobili di SH (alienati nel 2017) e
Hong Kong, nonché degli immobili siti in GN (trasferiti nel 2017), in Torino, via
Sempione (fino al 2016) e in via XX Settembre, (fino al novembre 2018)” (cfr. pag. 8 sentenza impugnata); iii) che pur contestando l'esistenza di una delibera CP_1
formale dei comunisti relativa al reimpiego degli utili da immobili per la gestione dei molteplici cespiti, nulla aveva osservato o eccepito sull'amministrazione immobiliare sino al novembre 2016, quando era stato chiuso il conto in origine cointestato a tutti i fratelli;
iv) che, pur in assenza di delibere formali assunte dall'unanimità dei comunisti, era comunque emersa dall'istruttoria la volontà dei coeredi di impiegare i redditi provenienti dagli immobili per la gestione di tutti i cespiti caduti in successione (senza con ciò escludere il riparto degli utili residui); v) che dal novembre 2016 la gestione degli immobili era stata assunta solo dai convenuti con esclusione dell'attore, indicato quale loro mandante dagli stessi fratelli qualificatisi mandatari;
vi) che i convenuti depositando il rendiconto avevano “assolto al proprio onere probatorio, indicando analiticamente le voci di spesa sostenute e le singole poste contabili registrate” (cfr. pag. 10 sentenza impugnata); vii) che l'esame del rendiconto 27/7/2021 per gli immobili siti in Torino, via
Cernaia e via XX Settembre indicava un credito di di 11.685,06 euro, CP_1
risultando infondate le eccezioni da questi sollevate in relazione ad alcune voci;
viii) che era stato necessario integrare il rendiconto “con le voci di costo della gestione relativa al compendio ereditario per i beni diversi dai negozi di via Cernaia e XX Settembre, pagate con il conto corrente 822844 nel periodo successivo al novembre 2016” (cfr. pag. 12 sentenza impugnata) sul presupposto che il conto fosse stato utilizzato per tutti gli immobili di cui pro quota avrebbe dovuto rispondere anche l'attore (integrazione contestata da per essere un'asserita indebita estensione del thema CP_1
decidendum); ix) che il richiamo ad altro contenzioso (R.G. n. 11911/2020) già pendente tra le parti, e definito con sentenza, era privo di pregio poiché in tale controversia non erano state esaminate le voci oggetto del nuovo giudizio.
pag. 6/23 Il Tribunale di Torino procedeva, quindi ad esaminare il rendiconto e rilevava: i) che con riferimento agli immobili di Torino via Cernaia e via XX Settembre, di Hong Kong
e IG, era stato indicato un importo a debito dell'attore di 10.990,96 euro;
ii) che, quanto all'immobile di via Cernaia vi erano spese di gestione non contestate per
12.404,76 euro, di cui 3.101,19 euro (cioè un quarto) a carico di iii) che CP_1
per i restanti immobili le spese di gestione sostenute nell'interesse del patrimonio ereditario erano state indicate in 13.355,45 euro;
iv) che veva contestato CP_1
alcune voci con critiche fondate in ordine: a) alle spese per gli immobili di Hong Kong, in particolare perché la “fattura HK” (Hong Kong) per 9.558,92 euro era “sprovvista di documentazione chiarificatrice, mentre la documentazione allegata (doc. n. 20.09) alla voce di spese “gestione immobile Hong Kong” per € 3.054,50 non appare di pronta interpretazione, né le parti hanno chiarito … di quale importo trattasi” (cfr. pag. 14 sentenza impugnata); b) alle “fatture HK” del 10.3.2017, 14.8.2017, 26.1.2018, risultando agli atti il mero bonifico senza alcun dettaglio, nonché le spese per “voli HK”
e “albergo Arturo”” (cfr. ibidem); c) alle fatture B&A datate 24/5/2017, 29/1/2018 e
13/2/2019, relative al contenzioso per la vendita dell'immobile di GN, poiché on aveva partecipato al contenzioso e non aveva conferito alcun incarico CP_1
allo studio . CP_2
Il Tribunale di Torino affermava quindi che “a titolo di poste passive, quali oneri di gestione del patrimonio comune cui lo stesso attore risulta aver contribuito con gli introiti
e i frutti versati sul conto corrente cointestato ai soli convenuti n. 822844, deve considerarsi l'importo complessivo di € 2.949,95 (già oggetto del primo rendiconto), maggiorato dell'ulteriore importo di € 825,00, pari alla quota di ¼ delle voci di spesa aggiunte relative ai lavori in GN (Zotta per € 2.800,00) e alla quota per cancello di IG (€500,00) quantificate in € 3.300,00” (cfr. ibidem).
Il Tribunale di Torino concludeva che “con riferimento all'intero periodo decorrente dal 2016, si osserva che l'attore è gravato, a titolo di oneri per gestione compendio ereditario, dell'importo di € 3.774,95 (pari ad € 2.949,95+825,00) per il periodo fino al
11.9.2018 (primo rendiconto 27.7.2021 e integrazione) e dell'importo di € 3.338,86 per il periodo successivo al maggio 2019 (secondo rendiconto 30.11.2022), per complessivi
€ 7.113,81” (cfr. ibidem).
pag. 7/23 Il Tribunale di Torino quanto alle entrate derivanti dall'immobile di via Cernaia, esaminato il rendiconto sino al marzo 2021, momento della vendita del bene, risultavano di pertinenza di 3.300,00 euro a cui aggiungere 2.160,00 euro per quello CP_1
di via XX Settembre, fino alla data di trasferimento a favore di per Parte_2
complessivi 15.460,00 euro, importo da cui sottrarre le spese di pertinenza di CP_1
per complessivi 7.113,81 euro, risultando, quindi un saldo a suo favore di 8.346,19
[...]
euro (cioè 15.460,00 euro meno 7.113,81 euro), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
I fratelli e proponevano appello e lamentavano Parte_1 Pt_2 Pt_3
l'erroneità della sentenza impugnata: i) per il mancato esame dell'eccezione di inammissibilità del procedimento ex articolo 702 bis c.p.c., non rientrando la domanda tra quelle indicate dalla norma e per essere il giudizio ex articolo 1105 c.c. di competenza del giudice collegiale;
ii) per averli condannati alla distribuzione degli utili in favore di n violazione degli articoli 113 c.p.c. e 1105 c.c. e della delibera assunta CP_1 all'unanimità sulla non distribuzione degli utili;
iii) per avere espunto dal rendiconto poste passive non contestate o contestate in modo generico con violazione degli articoli 115 e
264 c.p.c.; iv) per un errore di calcolo relativo alle reciproche poste di dare e avere;
v) per la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte nei capitoli di prova da 1 a 23 con violazione dell'articolo 112 c.p.c..
* * *
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per CP_1
violazione dell'articolo 342 c.p.c., nel merito contestava la fondatezza delle doglianze di controparte e formulava appello incidentale. L'appellato, in particolare, lamentava l'erroneità della sentenza impugnata: i) in via principale, per l'illegittima estensione del rendiconto ad altri beni immobili non oggetto di causa (in contrasto con il contenuto della prima ordinanza istruttoria, con ampliamento del thema decidendum, a fronte di una domanda di rimborso degli asseriti costi di gestione del compendio ereditario sostenuti dai convenuti, già formulata in un altro giudizio, risultando comunque inopponibili al comproprietario appellato le scelte dei fratelli di destinare gli utili derivanti dagli pag. 8/23 immobili alle spese da sostenere per gli stessi); ii) in via subordinata per la ritenuta falsità del rendiconto depositato “per dolosa omissione di rilevante posta attiva” (cfr. pag. 36 comparsa di costituzione in appello) a seguito dell'avvenuta vendita dell'immobile di
Hong Kong in data 4/7/2019 con un utile di 2.740.000,00 Hong Kong Dollars, pari a
323.917,00 euro, di cui un quarto di spettanza dell'appellato e mai versatogli.
* * *
Il Presidente Istruttore, preso atto dell'impossibilità di conciliare la vertenza ed atteso che l'appellante non aveva reiterato l'istanza di sospensione, rinviava all'udienza di rimessione della causa al Collegio nelle forme della trattazione scritta, previa concessione dei termini per depositare le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica. Le parti depositavano le rispettive memorie e note di udienza e la causa era riassegnata ad altro Consigliere Istruttore a seguito del congedo del precedente magistrato. Veniva fisata una nuova udienza di rimessione della causa al
Collegio per la decisione nelle forme della trattazione scritta, le parti depositavano note di udienza e la causa era rimessa al Collegio.
* * *
3. Sull' eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata. Questa sostiene che l'appello difetterebbe di indicazioni in ordine al capo della decisione di primo grado che viene impugnato, alle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e alle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. fferma, CP_1
in sostanza, che l'appello costituirebbe la riproposizione delle doglianze e delle difese già formulate innanzi al Tribunale di Torino e da questi esaminate.
L'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
Invero, i motivi di appello sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative sia all'omessa pronuncia quanto all'inammissibilità del ricorso al rito sommario di cognizione per l'oggetto della domanda, sia al rigetto delle istanze istruttorie, sia alle ritenute erronee conclusioni cui sarebbe giunto il Tribunale nel giudizio di primo grado in ordine all'ammissibilità stessa della pronuncia in conseguenza pag. 9/23 della corretta qualificazione giuridica della domanda, sia alla erronea valutazione del materiale probatorio versato in atti, sia ad errori di calcolo commessi. Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
Va, quindi respinta l'eccezione preliminare.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta il mancato esame dell'eccezione di inammissibilità del procedimento ex articolo 702 bis c.p.c. poiché la domanda non rientrerebbe tra quelle indicate dalla norma, per violazione degli articoli 1105 c.c. e 1109
c.c. giacché la controversia sarebbe di competenza del giudice collegiale. I fratelli affermano che sarebbe stato provato l'accordo tra i comunisti di utilizzare gli CP_1
utili derivanti dai beni immobili per gestire gli stessi e far fronte alle spese ordinarie e straordinarie, con conseguente patto di non ripartire gli utili residui. Parte appellante sostiene che la prova di tale accordo emergerebbe dalla non contestazione di quanto affermato da parte dell'attore da quanto affermato dallo stesso giudice CP_1
di prime cure.
Parte appellata contesta la fondatezza della prospettazione di controparte e rileva di aver sempre contestato l'esistenza di una delibera assunta con l'unanimità dei comunisti tale da impedire qualsiasi riparto delle poste attive a saldo della gestione degli immobili, di aver già ricevuto alcuni importi dai fratelli a seguito di reiterate sollecitazioni in tal senso e di aver appurato come costoro avessero impiegato il conto corrente cointestato n.
822844 per pagare allo stesso appellato le spese di soccombenza a cui erano stati condannati con la pronuncia di primo grado che aveva definito un altro giudizio parallelo
(l'appellato ha prodotto in primo grado quale doc. A, la pronuncia di primo grado, e quale doc. B, il bonifico tratto dal conto corrente indicato).
La prima censura è infondata.
Infatti, da un lato, l'attore a contestato che esistesse un accordo volto CP_1
a escludere il riparto di eventuali utili in eccesso e, dall'altro, il Tribunale di Torino ha pag. 10/23 affermato che esisteva un accordo tra i comunisti solo per utilizzare gli utili derivanti dai beni immobili per gestire gli stessi e far fronte alle spese ordinarie e straordinarie, senza cioè sostenere che i comunisti avessero deciso di non ripartirsi gli utili residui.
Invero, a agito proprio per vedersi riconosciuti gli utili residui, cioè CP_1
gli utili restanti a seguito dell'impiego delle entrate per far fronte alle varie spese, e il
Tribunale di Torino ha ritenuto potessero essere ripartiti solo gli utili residui. Parte convenuta, che ha eccepito l'esistenza di un accordo asseritamente assunto all'unanimità di diverso contenuto, che avrebbe cioè impedito di ripartire qualsiasi utile, anche se residuo, avrebbe dovuto dimostrarlo, ma tale prova non è mai stata fornita. La domanda avanzata da non è quindi volta a incidere sulla scelta dei comunisti di CP_1
impiegare l'attivo derivante dai beni per pagare in primo luogo le spese ordinarie e straordinarie. Invero, parte attrice, a fronte delle difese dei fratelli ha solo chiesto di ottenere la propria quota al netto delle spese sostenute e documentate, motivo per cui mai avrebbe potuto chiedere al Tribunale di Torino di revocare tale delibera (la cui esistenza ha peraltro contestato) o l'accordo in tal senso raggiunto. Invero, né el CP_1
proprio interpello formale, né la teste nel corso del proprio esame hanno mai Tes_1
affermato che esistesse un accordo per non ripartirsi alcun utile, ma si sono limitati nella sostanza a sostenere che i fratelli avevano deciso di utilizzare gli utili derivanti dai beni immobili per gestire gli stessi e far fronte alle spese ordinarie e straordinarie, con ciò non escludendo la possibilità di ripartirsi gli utili residui.
Risulta per i motivi esposti inapplicabile al caso di specie l'ultimo comma dell'articolo
1105 c.c. in combinato disposto con l'articolo 1109 c.c.. È, quindi priva di fondamento l'asserita violazione dell'articolo 702 bis c.p.c. ratione materiae.
Quanto al particolare rito impiegato per introdurre il giudizio, si osserva che il
Tribunale di Torino ha disposto il suo mutamento, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., esaminando poi le istanze istruttorie formulate e ammettendo in parte le prove dedotte.
Parte appellante, infine, non ha indicato quale effetto pregiudizievole avrebbe avuto l'introduzione del giudizio con il rito sommario uniforme, attesa la disposizione impartita dal Giudice di prime cure di mutamento del rito.
pag. 11/23 La prima doglianza di appello va quindi rigettata perché del tutto infondata a fronte delle ragioni sopra indicate.
* * *
5. Sulla seconda censura di appello.
I fratelli con la seconda censura lamentano l'erroneità della pronuncia CP_1
impugnata per averli condannati alla distribuzione degli utili in favore di CP_1
in violazione degli articoli 113 c.p.c. e 1105 c.c. per avere violato la delibera assunta all'unanimità sulla non distribuzione di qualsiasi utile.
I fratelli sostengono che, poiché i comunisti avrebbero deliberato CP_1 all'unanimità di non ripartire alcun utile, destinandoli tutti alle spese ordinarie e straordinarie, il Tribunale di Torino non avrebbe mai potuto, in violazione di tale accordo, disporre la distribuzione degli utili residui a favore pro quota di CP_1
La censura è infondata per le ragioni già esposte in relazione alla prima doglianza.
Invero, la pronuncia impugnata non ha mai affermato che non esistesse una delibera volta a utilizzare gli utili derivanti dai beni immobili per gestire gli stessi e far fronte alle spese ordinarie e straordinarie, ma si è limitata a prendere atto che non era stata dimostrata l'esistenza di un ulteriore accordo volto a non ripartire neppure gli utili residui, cioè epurati di tutte le spese ordinarie e straordinarie affrontate dalla comunione.
Va, quindi rigettata la seconda censura di appello.
* * *
6. Sulla terza censura di appello.
Parte appellante con la terza censura lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per avere espunto dal rendiconto poste passive non contestate o contestate in modo generico con violazione degli articoli 115 e 264 c.p.c..
I fratelli fanno riferimento a cinque fatture relative a spese fatte per CP_1
l'immobile di Hong Kong e cioè:
1. la fattura HK del 4.1.2019 di € 9.558,92
2. la fattura HK del 10.3.2017 di € 2.750,00
3. la fattura HK del 14.8.2017 di € 2.750,00
4. la fattura HK del 26.1.2018 di € 1.912,42
5. la fattura “gestione immobile Hong Kong” del 27.3.2020 di 3.074,50
pag. 12/23 Gli appellanti evidenziano che le fatture 2, 3 e 4 non sarebbero state oggetto di contestazione da parte di motivo per cui il Tribunale di Torino avrebbe CP_1
dovuto inserirle nelle spese da espungere pro quota.
Quanto alla fattura n. 1 i fratelli sostengono che gli esborsi sarebbero CP_1
provati e giustificati dai documenti da 6 a 10 e da 12 a 15 prodotti nel giudizio di primo grado nonché dal rendiconto allegato alla terza memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. quale documento 16.
Quanto alla fattura n. 5 i fratelli sostengono che l'esborso sarebbe di CP_1
3.754,50 euro e non di 3.054,50 euro e troverebbe la propria conferma nel documento 19
e nel documento 20.9 di parte convenuta. in relazione alle varie fatture oggetto di impugnazione precisa di aver CP_1
contestato con la memoria datata 15/9/2021 e con la prima comparsa conclusionale datata
21/3/2022 tutte le diverse voci contenute nel Rendiconto depositato il 27/7/2021 e di aver del pari contestato con l'istanza ex art. 177 c.p.c. (di revoca dell'ordinanza 19/7/2022) e con le note rese a verbale d'udienza 14/12/2022 anche l'integrazione del rendiconto depositata il 30/11/2022.
La censura è infondata.
Quanto a tutte le fatture “HK”, ne ha contestato la genericità e la CP_1
indeterminatezza, evidenziando la carenza di documentazione intelleggibile utile a giustificarle (“… vengono contestate altresì tutte le ulteriori voci di cui al rendiconto del
30.11.2022 in quanto generiche, indeterminate e non supportate da idonea documentazione, con particolare riferimento (a titolo esemplificativo) alle voci “fatture
HK”, “spese di ” e “gestione immobile Hong Kong”, cfr. verbale di udienza Persona_1
14/12/2022”).
L'esame della documentazione allegata all'integrazione di rendiconto non fornisce una adeguata giustificazione delle spese indicate in relazione alla concreta esigenza di gestione ordinaria o straordinaria dell'immobile di Hong Kong.
Quanto alla prima fattura i documenti indicati dagli appellanti non sono idonei a provare alcunché trattandosi di bonifici o pagamenti relativi, in modo del tutto generico, ad attività svolta ad Hong Kong non riconducibile in alcun modo all'immobile oggetto di pag. 13/23 comunione ereditaria. Il documento 16 è poi un riepilogo di formazione e provenienza unilaterale, oggetto di contestazione, come tale privo di alcun valore probatorio.
Quanto alle fatture 2, 3 e 4, come richiamate nell'integrazione di rendiconto, ne ha espressamente contestato la riconducibilità ad esigenze dei beni CP_1
oggetto di comunione ereditaria presenti ad Hong Kong e gli appellanti non hanno fornito alcuna indicazione documentale utile a smentire tale contestazione, risolvendosi la doglianza in una censura del tutto generica e priva di fondamento.
Quanto alla quinta fattura, il documento n. 20.9 indicato dagli appellanti non prova alcunché, se non la richiesta di pagamento di 3.754,00 euro a favore di uno studio legale,
a carico di per problematiche relative ad immobili, peraltro senza Parte_3
indicare di quale immobile si tratti, né di quale problematica lo studio si sia occupato.
Va poi osservato che il Tribunale di Torino ha ritenuto contestate e prive di concreta giustificazione anche tutte le altre spese indicate con riferimento “HK”, cioè tutti gli esborsi asseritamente effettuati per l'immobile di Hong Kong, peraltro non oggetto di puntuali doglianze di appello.
La documentazione versata in atti, a fronte della contestazione formulata da comporta la totale infondatezza della terza censura di appello che va di CP_1
conseguenza rigettata.
* * *
7. Sulla quarta censura di appello.
Parte appellante con la quarta censura lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per un errore di calcolo relativo alle reciproche poste di dare e avere.
I fratelli affermano che “il giudice ha errato nel calcolo degli oneri di CP_1
CP_ gestione a carico di indicando tali oneri in € 7.113,81 in lugo della somma corretta di € 17.337,25. Per l'effetto, errato è anche il saldo finale delle reciproche partite: non
CP_ un importo a credito di di “€ 8.346,19 (€ 15.460,00-7.113,81)” bensì un importo a CP_ debito di di € 1.877,25 (€ 15.460,00-17.337,25)” (cfr. pag. 12 atto di appello).
Gli appellanti giungono a tale importo sottraendo alle complessive poste passive per
103.885,83 euro le fatture non riconosciute per 36.454,84 euro, arrivando ad un saldo passivo di 67.430,99 euro e, per la quota di i 16.857,75 euro. CP_1
pag. 14/23 Gli appellanti, sommato tale importo al totale della colonna “quota Igor 1/8”, cioè
479,50 euro, ottengono oneri di gestione del compendio ereditario a carico dell'attore per
17.337,25 euro e non per 7.113,81 euro, come indicato dal Tribunale di Torino.
Gli appellanti sottraggono, quindi, alle poste attive di pertinenza di CP_1
per 15.460,00 euro, quelle passive per 17.337,25 euro (come sopra indicato), ottenendo un debito a carico dell'attore di 1.877,25 euro. contesta il calcolo matematico proposto dalle controparti, rilevando CP_1
come il Tribunale di Torino abbia correttamente indicato gli importi complessivi relativi alle spese effettuate nell'interesse della comunione e non oggetto di contestazione e come abbia sottratto dalle somme di spettanza dell'appellato tali oneri per la sua quota.
La censura è infondata.
Invero, il Tribunale di Torino ha ritenuto contestati importi superiori a quelli indicati dagli appellanti e oggetto della operazione matematica sopra riportata. Vanno, infatti detratte: i) tutte le spese relative alle fatture “HK” contestate sia nella loro globalità, sia puntualmente da e tutte le spese ricondotte all'immobile di Hong Kong CP_1
e non dimostrate nella loro effettiva causale;
ii) tutte le fatture B&A espressamente espunte dal Giudice di prime cure;
iii) tutte le altre ulteriori spese la cui contestazione è stata ritenuta fondata come ad esempio quelle “da mail 2.12.16”.
Effettuando l'operazione matematica proposta dagli odierni appellanti, procedendo all'espunzione delle voci sopra indicate, il risultato finale è quello a cui è giunto il
Tribunale di Torino.
Va, quindi, rigettata anche la quarta censura di appello.
* * *
8. Sulla quinta censura di appello.
Gli appellanti con la quinta doglianza lamentano la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte nei capitoli di prova da 1 a 23 con violazione dell'articolo 112 c.p.c..
La censura è infondata.
Risulta che il Tribunale di Torino nel provvedimento ammissivo delle prove assunte ha precisato che i capitoli esclusi sono “relativi a circostanze non oggetto di contestazione tra le parti, ovvero irrilevanti ai fini della decisione, ovvero documentalmente provate”
(cfr. ordinanza 16/2/2021).
pag. 15/23 Il Giudice di prime cure ha ammesso i capitoli da 1 a 4 e, quanto ai restanti, esaminata la memoria istruttoria, i documenti prodotti e le domande formulate si rileva: i) che i capitoli 6, 8, 9, 10 e 16 sono relativi a circostanze non contestate;
ii) che i capitoli 12, 14,
15, 18 e 23 sono relativi a circostanze oggetto di prove documentali;
iii) che i capitoli 5,
7 e 22 sono formulati in modo generico non indicando alcuna circostanza utile a collocare i fatti descritti nel tempo e nello spazio e a fornire di un contenuto minimo all'oggetto di prova dedotto, risultando quindi inammissibili;
iv) che i capitoli 11, 13, 19, 20 e 21 sono relativi a circostanze in parte irrilevanti ai fini del decidere e in parte non contestate;
v) che il capitolo 17 è generico perché si limita a fare riferimento a documenti prodotti senza indicare le causali dei versamenti e senza apportare elementi utili al fine del decidere.
I capitoli di prova dedotti e ritenuti non assumibili dal Tribunale di Torino risultano, da quanto esposto, inammissibili.
Va quindi rigettata anche la quinta censura di appello.
* * *
9. Sulla prima censura di appello incidentale.
Parte appellata con la prima censura di appello incidentale lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per l'illegittima estensione del ad altri beni immobili CP_3
non oggetto di causa. contesta la correttezza della pronuncia impugnata CP_1
nella parte in cui il Tribunale di Torino ha affermato che “pur contestando la sussistenza di una delibera formale avente ad oggetto le modalità di amministrazione del compendio ereditario, lo stesso attore offre elementi a conferma della gestione comune del patrimonio ereditario […]. Deve peraltro evidenziarsi che la stessa istruttoria orale svolta nel presente giudizio ha confermato la sussistenza della volontà dei coeredi di gestire, in comunione, l'intero patrimonio ereditario” (cfr. pag. 24 comparsa di costituzione di appello). nelle proprie difese ribadisce di aver incardinato la controversia solo CP_1 per “gli immobili costituiti dai 2 negozi in Torino di Via Cernaia e di Via XX Settembre”
(cfr. pag. 24 comparsa di costituzione di appello) ritenendo illegittima l'integrazione del rendiconto comprendente anche i costi di gestione relativi ai beni immobili diversi da quelli oggetto di controversia.
pag. 16/23 Parte appellata lamenta: i) la contraddittorietà tra i due principali provvedimenti istruttori assunti dal Tribunale di Torino;
ii) il vizio di ultrapetizione con una indebita estensione del thema decidendum “scollegata dal petitum [e] dalla causa petendi” (cfr. pag. 29 comparsa di costituzione di appello); iii) la litispendenza quanto al “rimborso degli asseriti 'costi di gestione del compendio ereditario' sostenuti dai convenuti, …
[domanda] già espressamente proposta, nella forma di espressa 'domanda riconvenzionale', in altro giudizio civile, tuttora pendente (in appello) tra le medesime parti” (cfr. pag. 30 comparsa di costituzione di appello). ostiene che sarebbe “controparte stessa ad avere documentato –con CP_1
la propria produzione nr. 11), allegata alla seconda memoria istruttoria- come le medesime, identiche questioni afferenti il generico rimborso di quei 'costi di gestione del compendio ereditario' -che sono stati fatti inopinatamente rientrare, quale poste passive, nel Rendiconto- in realtà costituiscano già oggetto di esplicita domanda ex adverso svolta in altro giudizio” (cfr. ibidem).
Parte appellante evidenzia poi che “tanto il dedotto, quanto il deducibile in relazione ai 'costi di gestione del compendio ereditario' non poteva che rimanere, quindi,
'assorbito' nella domanda riconvenzionale espressamente svolta nell'altro giudizio e, per
l'effetto ed in difetto di qualsivoglia domanda sul punto, non poteva legittimamente
(ri)entrare nell'odierno, nemmeno in sede di rendiconto” (cfr. pag. 31 ibidem). poi rileva l'infondatezza nel merito delle domande di controparte CP_1
volte alla compensazione delle reciproche ragioni di debito per la genericità delle prove fornite e “l'inopponibilità al comproprietario delle arbitrarie decisioni altrui” (cfr. pag.
32 comparsa di costituzione di appello), evidenziando la violazione del principio del contraddittorio giacché non sarebbero stati individuati tutti gli immobili caduti in successione, con una valenza quindi esplorativa del rendiconto.
La censura è infondata sotto tutti i diversi profili dedotti. ha introdotto il giudizio di primo grado e ha chiesto al Tribunale di CP_1
Torino: i) che i fratelli rendessero il conto della gestione dei due immobili di Torino;
ii) che fosse disposto un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. quanto a contratti di locazione e documentazione contabile;
iii) che fosse disposta una CTU;
iv) che i fratelli fossero condannati al versamento della “somma corrispondente alla quota, allo stesso spettante
pag. 17/23 quale comproprietario, dei frutti civili tutti, incassati dal mese di novembre 2016 in relazione ai due immobili per cui è causa” (cfr. pag. 8 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Si sono costituiti i fratelli che hanno evidenziato come “i due immobili in CP_1
relazione ai quali il ricorrente chiede il rendiconto della gestione e il pagamento dei frutti fanno parte di un più ampio compendio ereditario pervenuto a tutti i fratelli a CP_1 seguito del decesso della loro madre signora in data 6 settembre 2013” (cfr. Persona_1
pag. 3 comparsa di costituzione di primo grado), beni tutti indicati nella prodotta denuncia di successione, e hanno eccepito che gli eredi “si determinavano a non richiedere la divisione ereditaria e ad affidare la gestione della cosa comune a tutti i partecipanti la comunione” (cfr. ibidem), e “convenivano di destinare i frutti della gestione del compendio immobiliare esclusivamente al pagamento delle per vero rilevanti spese necessarie alla sua conservazione e godimento” (cfr. ibidem).
I convenuti hanno formulato diverse eccezioni e, nel merito, hanno sostenuto che
“l'istruttoria dovrà poi essere estesa alle partite debitorie relative a tutti gli immobili facenti parte del compendio ereditario, posto che l'accordo tra i comunisti, incluso il ricorrente , pure provato per tabulas (cfr. docc. da 2 a 5), era che tutti i CP_1
proventi derivanti dalla locazione degli immobili per cui è causa dovevano essere destinati al pagamento degli oneri di gestione del compendio ereditario” (cfr. pag. 9 comparsa di costituzione di primo grado).
I fratelli hanno, quindi, contestato di dover alcunché a in CP_1 CP_1
forza dell'accordo assunto all'unanimità di destinare tutti i proventi degli immobili alla gestione del patrimonio ereditario ed evidenziavano che “per altro verso, le somme richieste da parte ricorrente nemmeno sono dovute poiché, ad oggi, il saldo tra quanto percepito a titolo di canoni, i contributi in denaro eseguiti personalmente dagli odierni resistenti (come in atti dettagliati) e quanto corrisposto per spese di conservazione della cosa comune è negativo” (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione di primo grado).
a sua volta, ha contestato la prospettazione dei fatti rappresentata dai CP_1
fratelli e fondata sui documenti da 2 a 5 prodotti in primo grado (gli estratti conti bancari e una corrispondenza via e-mail) e già nelle note di udienza 4/6/2020 “… contesta
l'avversaria, fuorviante ricostruzione fattuale, avente ad oggetto questioni del tutto esulanti dall'odierno thema decidendum;
- in particolare, contesta recisamente la
pag. 18/23 sussistenza, ex adverso apoditticamente ed indimostratamente dedotta, di qualsivoglia
'delibera assunta all'unanimità' dei comproprietari;
- evidenzia come controparte, sui cui ricadeva il relativo rigoroso onere probatorio, non solo non abbia documentato, ma nemmeno si sia offerta di documentare tale asserita 'delibera assunta all'unanimità', delibera che deve ovviamente essere provata per tabulas (e non certo tramite la mera produzione di uno scambio di mails, doc. 5 ctp, che –anzi- prova candidamente l'esatto contrario e, cioè, l'arbitrarietà della condotta degli odierni resistenti); - contesta, pertanto, l'avversario fuorviante richiamo alla disciplina di cui al IV comma dell'articolo
1105 cc, disciplina che –da un lato- presuppone una delibera che, nel caso di specie, non vi è mai stata e –dall'altro lato- regola il caso, del tutto diverso, di inerzia nell'amministrazione della cosa comune;
- ribadisce la natura sommaria dell'odierno procedimento;
-insiste per il riconoscimento delle somme dedotte nel proprio ricorso introduttivo;
…” (cfr. pagg. 1 e 2 note di udienza 4/6/2020).
Sono stati poi escussi testi sul punto e si è proceduto anche ad interpello. Il Tribunale di Torino ha valutato tutto il compendio probatorio a proprie mani ed è correttamente giunto alla conclusione che gli eredi avessero deciso di non sciogliere la comunione ereditaria, di utilizzare i proventi da locazione degli immobili per i costi di gestione di tutti i beni immobili caduti in successione, senza con ciò deliberare di non ripartire alcun utile eventualmente eccedente. Tale conclusione è congrua alla luce delle dichiarazioni rese dai testi e , cfr. verbale di udienza 12/5/2021) Testimone_2 Testimone_3
e dallo stesso nel corso del proprio interpello (“i frutti sarebbero Tes_4
confluiti sul conto 230 e sarebbero stati utilizzati, previo accordo, per il pagamento e
l'amministrazione del patrimonio”, cfr. ibidem), dalle risultanze degli estratti conto bancari (cfr. docc. 2, 3 e 4 convenuti appellanti) e dal contenuto della corrispondenza via e-mail prodotta (cfr. doc. 5 convenuti appellanti).
Il Tribunale di Torino, a fronte dell'eccezione sollevata dai fratelli quanto CP_1 all'esistenza di un accordo volto ad impiegare i proventi da immobili per la gestione degli stessi ha necessariamente dovuto estendere il campo di indagine a tutte le spese affrontate per la gestione del patrimonio ereditario per verificare se fosse residuato un utile divisibile tra i fratelli all'esito del pagamento delle varie spese.
pag. 19/23 Risulta, quindi, priva di fondamento la censura relativa alla contraddittorietà dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Torino che, esaminate funditus domande, difese ed eccezioni, ha necessariamente dovuto rimettere la causa sul ruolo per verificare quali fossero tutte le spese affrontate per il mantenimento del complessivo compendio immobiliare ereditario, né risulta alcuna indebita estensione del thema decidendum disancorato da petitum e causa petendi o alcun vizio di ultra petizione, a fronte delle difese avanzate dai fratelli . Tes_4
Quanto alla doglianza relativa alla litispendenza, per avere i fratelli già CP_1
eccepito in altro giudizio in compensazione le spese affrontate per il mantenimento del compendio ereditario, anche sotto il profilo del dedotto e del deducibile, e al difetto di contradditorio per la mancata individuazione di tutti gli immobili caduti in successione
(con un rendiconto a valenza esplorativa), si osserva: i) che nella denuncia di successione prodotta in atti (cfr. doc. 1 convenuti appellanti) sono stati indicati tutti i beni caduti in successione;
ii) che nel diverso giudizio richiamato da i fratelli CP_1
si sono “riservati il diritto di ripetere anche mediante separato giudizio la CP_1
quota parte delle ulteriori spese di competenza del ricorrente maturate in relazione al compendio immobiliare di cui alla dichiarazione di successione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 13 agosto” (cfr. pag. 1, sentenza 20/5/2022 prodotta come doc. A memoria 19/7/2022); iii) che dall'esame della sentenza 20/5/2022 emerge come i fratelli si siano opposti al decreto ingiuntivo ottenuto da ccependo CP_1 CP_1
l'avvenuto pagamento a favore del compendio ereditario solo di alcune specifiche voci, riservandosi di agire in separato giudizio per ulteriori spese, motivo per cui, da un lato,
l'eccezione formulata in quel giudizio non ha potuto coprire “il dedotto e il deducibile”
e, dall'altro, era onere dell'appellante indicare nel presente giudizio quali eventuali spese sostenute per la comunione gli fossero già state opposte in compensazione, chiedendone l'espunzione in sede di osservazioni ai rendiconti.
Va, quindi rigettata la prima censura di appello incidentale perché del tutto infondata.
* * *
10. Sulla seconda censura di appello incidentale.
Parte appellata con la seconda censura di appello incidentale subordinato lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per la “falsità del Rendiconto per dolosa omissione
pag. 20/23 di rilevante posta attiva” (cfr. pag. 36 comparsa di costituzione di appello), relativa al ricavato derivante dalla vendita di un alloggio ad Hong Kong e chiede la Revisione del conto che, ai sensi dell'articolo 266 cpc. fferma “solo lo scorso mese di maggio 2023 (e, quindi, a distanza di CP_1
5 mesi dall'udienza in cui era stato discusso il rendiconto ed in cui il giudizio era stato trattenuto a Sentenza, nonché a distanza di 2 mesi dalla scadenza delle comparse conclusionali), il Sig. apprendeva –quasi casualmente e con sommo CP_1
stupore- che proprio tale immobile di Hong Kong era già stato VENDUTO (sic!) -in data
4 luglio 2019- dai fratelli, i quali inopinatamente: - hanno tenuto completamente CP_ all' il fratello di tale vendita;
- si sono letteralmente imboscati i soldi Pt_4
ricavati dalla stessa, pari a ben 323.917,00 € (2.740.000,00 HKD), NON corrispondendo la quota di ¼ al fratello;
- e, infine, hanno dolosamente ed integralmente di CP_4
riportare tale ingente incasso in sede di rendiconto ordinato dal Giudice di prime cure, falsando –così- in maniera dirompente gli esiti sia dello stesso, che della successiva
Sentenza che l'ha poi preso a base” (cfr. pag. 24 comparsa di costituzione di appello).
La censura è infondata sotto plurimi profili.
È necessario, in primo luogo, evidenziare che la domanda avanzata da CP_1
è stata limitata ai soli introiti derivanti dalla locazione dei due immobili di Torino. Nulla, quindi, la parte può pretendere in relazione alla vendita dell'immobile di Hong Kong nel presente giudizio, trattandosi, evidentemente, di domanda del tutto nuova, anche se formulata in relazione al contenuto dell'ultimo Rendiconto.
È, poi, necessario sottolineare che l'accordo intercorso tra le parti non prevedeva di impiegare anche i proventi dalla vendita dei fabbricati per far fronte alle spese dei diversi immobili in comunione ereditaria. Invero, nel corso del tempo sono stati venduti svariati beni immobili e i relativi controvalori sono stati semplicemente suddivisi tra gli eredi.
Va, infine, evidenziato che l'importo ricavato dalla compravendita (il cui perfezionamento era stato ricercato da tutte le parti, incluso in dal 2016, CP_1
come si evince dai documenti A e B allegati alla nota di deposito autorizzata 20/12/2024), avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, è stato suddiviso tra i quattro fratelli, come indicato dagli appellanti per la prima volta nella comparsa conclusionale 11/2/2025
(“in ogni caso, i proventi relativi alla vendita dell'immobile, come pure ammesso da
pag. 21/23 controparte a par. 38 della propria memoria di costituzione, sono stati ripartiti tra i
CP_ coeredi, incluso già nel luglio '23, dunque ben prima dell'avvio del presente giudizio” cfr. pag. 14 comparsa conclusionale 11/2/2025), circostanza mai contestata da nei suoi successivi atti (memorie di replica 26/2/2025 e note di udienza CP_1
5/11/2025). La compravendita è, quindi, risultata neutra, sotto il profilo contabile, rispetto ai due rendiconti versati in atti, motivo per cui non vi è alcuna ragione per dover procedere ai sensi dell'art. 266 c.p.c..
Quanto alla lamentata tardività dei documenti esibiti dagli appellanti all'udienza del
16/5/2024 e poi prodotti su disposizione del Presidente Istruttore, si osserva che tale momento è stato il primo utile successivo all'introduzione nel giudizio della questione relativa alla vendita dell'immobile di Hong Kong e al riparto del ricavato, formulata da con la seconda doglianza di appello incidentale depositato in data CP_1
8/4/2024. Risulta, quindi, da un lato che tale questione configuri una questione o domanda nuova e che dall'altro, i documenti siano stati prodotti in conseguenza dell'introduzione in giudizio di tale argomento, dovendo le controparti essere poste nella condizione di contraddire e di difendersi.
Va, quindi, rigettata la seconda censura di appello incidentale
* * *
11. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
* * *
12. Sulla pronuncia in punto spese del presente grado.
Quanto alle spese di lite del presente grado va applicato il principio di soccombenza e giacché sono state rigettate tutte le domande formulate sia da parte appellante che da parte appellata sussistono i presupposti per procedere alla integrale compensazione delle spese di gravame.
* * *
pag. 22/23 13. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass.
SS.UU. 4315/2020), giacché è stato rigettato sia l'appello principale che quello incidentale (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di avverso la sentenza n. 2388/2023 pronunciata dal CP_1
Tribunale di Torino e pubblicata in data 8/6/2023,
1. RIGETTA
l'appello principale proposto da parte appellante e l'appello incidentale formulato da parte appellata e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché è stato rigettato sia l'appello principale che quello incidentale.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 26/11/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Dott. Marco Rossi Dott. Roberto Rivello
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 94/2024
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Roberto Rivello Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Angela Giunta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: altri istituti relativi alle successioni nella causa iscritta al n. 94/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente in C.F._2
RU SA (TO), località Campasso n. 27, (C.F. Parte_3
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Montessori n. 25/6, tutti elettivamente domiciliati presso l'Avvocato Antonucci Enzo
NI (C.F. – PEC C.F._4 Email_1
) del foro di Roma, il quale li rappresenta e difende giuste procure speciali
[...]
allegate in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 6/5/2025
appellante contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._5
in Via Cavour n. 47, rappresentato e difeso dall'Avvocato Bongioanni Alessandro del
Foro di Cuneo (C.F. – PEC C.F._6 Email_2 [...]
u), presso il cui studio in Cuneo, Corso Nizza n. 16 è elettivamente Email_3
domiciliato, per procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione in appello appellato
* * * Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 12/1/2025 e di rimessione al collegio del 6/11/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento dell'appello proposto, per tutte le ragioni esposte in atti,
-preliminarmente, disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
-accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 2388/2023 in data 8 giugno 2023 del
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, G.U. dott.ssa Ester Marongiu e, in ogni caso;
-dichiarare inammissibili e, comunque infondate, in fatto ed in diritto tutte le domande ex adverso proposte;
-respingere, in ogni caso, l'appello incidentale ex adverso proposto in via principale e in via subordinata, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
-in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei capi di prova formulati in memoria ex art. 183, 6° c.p.c. in data 28 dicembre 2020, da 5 a 23;
-condannare alla restituzione delle somme medio tempore corrisposte dagli CP_1
appellanti in esecuzione della sentenza impugnata per euro 16.841,24 (cfr. contabile qui allegata), oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo,
-riservato il diritto di ripetere anche mediante separato giudizio le somme indebitamente incassate da ovvero la quota parte delle spese di competenza di CP_1 quest'ultimo maturate in relazione al compendio immobiliare di cui alla dichiarazione di successione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 13 agosto 2014;
-con il favore delle spese di giudizio e patrocinio di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidandi, ed oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.
Si allega copia della contabile di bonifico”.
* * *
pag. 2/23 -parte appellata, appellante incidentale, ha rassegnato le seguenti CP_1
conclusioni:
“… contrariis reiectis, previo rigetto dell'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza, previa integrazione del Rendiconto, come da Osservazioni in primo grado formulate in sede di Memoria 15.9.2021, prima Comparsa conclusionale
21.3.2022 e Verbale d'udienza 14.12.2022,
-in via istruttoria: darsi atto che si sono offerti in comunicazione, in copia:
A) Sentenza nr. 2388/'23, Tribunale di Torino;
B) Atto di citazione in appello notificato;
C) Fascicolo atti di primo grado;
D) Fascicolo documenti di primo grado
E) Fascicolo atti relativi alla procedura di correzione di errore materiale;
F) Fascicolo documenti relativi alla procedura di correzione di errore materiale;
-in via principale, pregiudiziale: dichiararsi, per violazione dell'art. 342 cpc,
l'inammissibilità dell'avversario gravame;
-in via subordinata, di merito: dichiararsi, per le causali di cui in narrativa, infondato e, per l'effetto, rigettarsi l'avversario gravame;
-in via incidentale, principale: in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, dichiararsi
-per le causali di cui in narrativa- tenuti e, per l'effetto, condannarsi gli odierni appellanti principali, in solido tra loro, a pagare all'appellato la determinanda somma
(maggiorata di interessi legali dal dovuto al soddisfo) corrispondente alla quota, allo stesso spettante quale comproprietario, dei frutti civili tutti, incassati ed incassandi -dal mese di novembre 2016 e sino alla data della pronuncia- in relazione ai due immobili per cui è causa, espungendo dal Rendiconto le poste tutte relative ai beni immobili diversi dai negozi di Torino, Via Cernaia e XX Settembre;
-in via incidentale, subordinata: in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, dichiararsi
-per le causali di cui in narrativa- tenuti e, per l'effetto, condannarsi gli odierni appellanti principali, in solido tra loro, a pagare all'appellato la determinanda somma
(maggiorata di interessi legali dal dovuto al soddisfo) corrispondente alla quota allo stesso spettante, quale comproprietario, in relazione agli immobili per cui è causa,
pag. 3/23 inserendo e computando nel Rendiconto anche il documentato importo a titolo di prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile di Hong Kong;
-in ogni caso: col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Salvis juribus”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Torino con sentenza n. 2388/2023 pubblicata in data 8/6/2023 così decideva: “condanna i convenuti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, a corrispondere all'attore la somma di € 8.346,19 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna i convenuti , e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra loro, a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
5.077,00 oltre € 169,35 per esposti, oltre rimborso forfetario, Iva e CPA come per legge”.
Risulta che i fratelli e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ossero comproprietari iure hereditatis, per il decesso della madre CP_1 Per_1
in data 6/9/2013, di diversi compendi immobiliari.
[...]
on ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. evocava in giudizio i fratelli per CP_1
sentirli condannare al rendiconto della gestione di alcuni beni ereditari caduti in comunione e, quindi, al pagamento di 15.697,50 euro o della quota, comunque, spettantegli a titolo di frutti civili incassati dal novembre 2016 alla data della pronuncia.
I convenuti si costituivano e indicavano che gli immobili oggetto delle domande
“costituivano parte di un più ampio compendio ereditario pervenuto alle parti a seguito del decesso della propria madre … costituito da 13 immobili siti in diversi Persona_1
comuni e, anche, all'estero … [e] che a fronte delle criticità e delle difficoltà emerse nella gestione e nell'amministrazione dei molti immobili caduti in successione, gli eredi avevano deciso concordemente di non procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, di amministrare congiuntamente il patrimonio ereditario, destinando i frutti della gestione del compendio immobiliare al pagamento delle spese necessarie per la conservazione del patrimonio e la sua amministrazione” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
pag. 4/23 I convenuti aggiungevano: i) che parte degli immobili era stata alienata;
ii) che solo un cespite risultava locato e produttivo di reddito;
iii) che l'originario conto bancario cointestato a tutti i fratelli, sul quale confluivano entrate ed uscite per la gestione immobiliare, era stato chiuso con apertura di uno nuovo, intestato ai soli convenuti ed esclusione di a seguito di un indebito prelievo di quest'ultimo di CP_1
1.300,00 euro per spese personali.
I convenuti sollevavano alcune eccezioni preliminari (improcedibilità per carenza di negoziazione assistita, inammissibilità del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., inammissibilità delle domande ex articolo 1105, comma quarto, c.c.) e, nel merito, chiedevano il rigetto delle domande formulate dal fratello per essere le somme richieste compensate dai costi sostenuti per la conservazione del patrimonio immobiliare.
* * *
Il Tribunale di Torino disponeva un rinvio per l'esperimento della negoziazione assistita, mutava il rito da sommario ad ordinario e concedeva i termini ex articolo 183
c.p.c.. contestava l'esistenza di un accordo tra i fratelli per destinare i CP_1
proventi degli immobili alla gestione del compendio ereditario, in assenza di una delibera tra i comunisti avente forma scritta e dava atto di aver percepito erroneamente, dal conduttore del negozio di via Cernaia n. 40, per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 la somma di 3.400,00 euro, importo che era da riconoscere ai fratelli per 2.550,00 euro.
Il Tribunale di Torino, ammesse alcune prove, escuteva i testimoni e con provvedimento 28/5/2021 ordinava ai convenuti di rendere il conto della gestione dei beni immobili siti in Torino via Cernaia 40 e via XX Settembre n. 1 a far data dal 1°/11/2016. formulava osservazioni al rendiconto depositato e la causa era CP_1
trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge. Il giudizio era poi rimesso sul ruolo per integrare il rendimento del conto con le voci di spesa relative alla complessiva gestione del compendio immobiliare ereditario sostenute con i frutti degli immobili siti in Torino dal novembre 2016 al marzo 2021. L'integrazione era depositata e venivano formulate ulteriori osservazioni. Le parti precisavano, quindi, le rispettive conclusioni e il Tribunale di Torino tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.
pag. 5/23 Il Tribunale di Torino, premessi i principi regolanti la resa del conto e il rendiconto in materia ereditaria, rilevava: i) che i convenuti avevano provveduto dal decesso della madre ad amministrare congiuntamente il patrimonio ereditario;
ii) che “fino al novembre
2016 i movimenti in entrata ed uscita fossero relativi alla gestione dell'intero patrimonio ereditario, comprensivo fino ad allora degli immobili di SH (alienati nel 2017) e
Hong Kong, nonché degli immobili siti in GN (trasferiti nel 2017), in Torino, via
Sempione (fino al 2016) e in via XX Settembre, (fino al novembre 2018)” (cfr. pag. 8 sentenza impugnata); iii) che pur contestando l'esistenza di una delibera CP_1
formale dei comunisti relativa al reimpiego degli utili da immobili per la gestione dei molteplici cespiti, nulla aveva osservato o eccepito sull'amministrazione immobiliare sino al novembre 2016, quando era stato chiuso il conto in origine cointestato a tutti i fratelli;
iv) che, pur in assenza di delibere formali assunte dall'unanimità dei comunisti, era comunque emersa dall'istruttoria la volontà dei coeredi di impiegare i redditi provenienti dagli immobili per la gestione di tutti i cespiti caduti in successione (senza con ciò escludere il riparto degli utili residui); v) che dal novembre 2016 la gestione degli immobili era stata assunta solo dai convenuti con esclusione dell'attore, indicato quale loro mandante dagli stessi fratelli qualificatisi mandatari;
vi) che i convenuti depositando il rendiconto avevano “assolto al proprio onere probatorio, indicando analiticamente le voci di spesa sostenute e le singole poste contabili registrate” (cfr. pag. 10 sentenza impugnata); vii) che l'esame del rendiconto 27/7/2021 per gli immobili siti in Torino, via
Cernaia e via XX Settembre indicava un credito di di 11.685,06 euro, CP_1
risultando infondate le eccezioni da questi sollevate in relazione ad alcune voci;
viii) che era stato necessario integrare il rendiconto “con le voci di costo della gestione relativa al compendio ereditario per i beni diversi dai negozi di via Cernaia e XX Settembre, pagate con il conto corrente 822844 nel periodo successivo al novembre 2016” (cfr. pag. 12 sentenza impugnata) sul presupposto che il conto fosse stato utilizzato per tutti gli immobili di cui pro quota avrebbe dovuto rispondere anche l'attore (integrazione contestata da per essere un'asserita indebita estensione del thema CP_1
decidendum); ix) che il richiamo ad altro contenzioso (R.G. n. 11911/2020) già pendente tra le parti, e definito con sentenza, era privo di pregio poiché in tale controversia non erano state esaminate le voci oggetto del nuovo giudizio.
pag. 6/23 Il Tribunale di Torino procedeva, quindi ad esaminare il rendiconto e rilevava: i) che con riferimento agli immobili di Torino via Cernaia e via XX Settembre, di Hong Kong
e IG, era stato indicato un importo a debito dell'attore di 10.990,96 euro;
ii) che, quanto all'immobile di via Cernaia vi erano spese di gestione non contestate per
12.404,76 euro, di cui 3.101,19 euro (cioè un quarto) a carico di iii) che CP_1
per i restanti immobili le spese di gestione sostenute nell'interesse del patrimonio ereditario erano state indicate in 13.355,45 euro;
iv) che veva contestato CP_1
alcune voci con critiche fondate in ordine: a) alle spese per gli immobili di Hong Kong, in particolare perché la “fattura HK” (Hong Kong) per 9.558,92 euro era “sprovvista di documentazione chiarificatrice, mentre la documentazione allegata (doc. n. 20.09) alla voce di spese “gestione immobile Hong Kong” per € 3.054,50 non appare di pronta interpretazione, né le parti hanno chiarito … di quale importo trattasi” (cfr. pag. 14 sentenza impugnata); b) alle “fatture HK” del 10.3.2017, 14.8.2017, 26.1.2018, risultando agli atti il mero bonifico senza alcun dettaglio, nonché le spese per “voli HK”
e “albergo Arturo”” (cfr. ibidem); c) alle fatture B&A datate 24/5/2017, 29/1/2018 e
13/2/2019, relative al contenzioso per la vendita dell'immobile di GN, poiché on aveva partecipato al contenzioso e non aveva conferito alcun incarico CP_1
allo studio . CP_2
Il Tribunale di Torino affermava quindi che “a titolo di poste passive, quali oneri di gestione del patrimonio comune cui lo stesso attore risulta aver contribuito con gli introiti
e i frutti versati sul conto corrente cointestato ai soli convenuti n. 822844, deve considerarsi l'importo complessivo di € 2.949,95 (già oggetto del primo rendiconto), maggiorato dell'ulteriore importo di € 825,00, pari alla quota di ¼ delle voci di spesa aggiunte relative ai lavori in GN (Zotta per € 2.800,00) e alla quota per cancello di IG (€500,00) quantificate in € 3.300,00” (cfr. ibidem).
Il Tribunale di Torino concludeva che “con riferimento all'intero periodo decorrente dal 2016, si osserva che l'attore è gravato, a titolo di oneri per gestione compendio ereditario, dell'importo di € 3.774,95 (pari ad € 2.949,95+825,00) per il periodo fino al
11.9.2018 (primo rendiconto 27.7.2021 e integrazione) e dell'importo di € 3.338,86 per il periodo successivo al maggio 2019 (secondo rendiconto 30.11.2022), per complessivi
€ 7.113,81” (cfr. ibidem).
pag. 7/23 Il Tribunale di Torino quanto alle entrate derivanti dall'immobile di via Cernaia, esaminato il rendiconto sino al marzo 2021, momento della vendita del bene, risultavano di pertinenza di 3.300,00 euro a cui aggiungere 2.160,00 euro per quello CP_1
di via XX Settembre, fino alla data di trasferimento a favore di per Parte_2
complessivi 15.460,00 euro, importo da cui sottrarre le spese di pertinenza di CP_1
per complessivi 7.113,81 euro, risultando, quindi un saldo a suo favore di 8.346,19
[...]
euro (cioè 15.460,00 euro meno 7.113,81 euro), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
I fratelli e proponevano appello e lamentavano Parte_1 Pt_2 Pt_3
l'erroneità della sentenza impugnata: i) per il mancato esame dell'eccezione di inammissibilità del procedimento ex articolo 702 bis c.p.c., non rientrando la domanda tra quelle indicate dalla norma e per essere il giudizio ex articolo 1105 c.c. di competenza del giudice collegiale;
ii) per averli condannati alla distribuzione degli utili in favore di n violazione degli articoli 113 c.p.c. e 1105 c.c. e della delibera assunta CP_1 all'unanimità sulla non distribuzione degli utili;
iii) per avere espunto dal rendiconto poste passive non contestate o contestate in modo generico con violazione degli articoli 115 e
264 c.p.c.; iv) per un errore di calcolo relativo alle reciproche poste di dare e avere;
v) per la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte nei capitoli di prova da 1 a 23 con violazione dell'articolo 112 c.p.c..
* * *
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per CP_1
violazione dell'articolo 342 c.p.c., nel merito contestava la fondatezza delle doglianze di controparte e formulava appello incidentale. L'appellato, in particolare, lamentava l'erroneità della sentenza impugnata: i) in via principale, per l'illegittima estensione del rendiconto ad altri beni immobili non oggetto di causa (in contrasto con il contenuto della prima ordinanza istruttoria, con ampliamento del thema decidendum, a fronte di una domanda di rimborso degli asseriti costi di gestione del compendio ereditario sostenuti dai convenuti, già formulata in un altro giudizio, risultando comunque inopponibili al comproprietario appellato le scelte dei fratelli di destinare gli utili derivanti dagli pag. 8/23 immobili alle spese da sostenere per gli stessi); ii) in via subordinata per la ritenuta falsità del rendiconto depositato “per dolosa omissione di rilevante posta attiva” (cfr. pag. 36 comparsa di costituzione in appello) a seguito dell'avvenuta vendita dell'immobile di
Hong Kong in data 4/7/2019 con un utile di 2.740.000,00 Hong Kong Dollars, pari a
323.917,00 euro, di cui un quarto di spettanza dell'appellato e mai versatogli.
* * *
Il Presidente Istruttore, preso atto dell'impossibilità di conciliare la vertenza ed atteso che l'appellante non aveva reiterato l'istanza di sospensione, rinviava all'udienza di rimessione della causa al Collegio nelle forme della trattazione scritta, previa concessione dei termini per depositare le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica. Le parti depositavano le rispettive memorie e note di udienza e la causa era riassegnata ad altro Consigliere Istruttore a seguito del congedo del precedente magistrato. Veniva fisata una nuova udienza di rimessione della causa al
Collegio per la decisione nelle forme della trattazione scritta, le parti depositavano note di udienza e la causa era rimessa al Collegio.
* * *
3. Sull' eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata. Questa sostiene che l'appello difetterebbe di indicazioni in ordine al capo della decisione di primo grado che viene impugnato, alle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e alle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. fferma, CP_1
in sostanza, che l'appello costituirebbe la riproposizione delle doglianze e delle difese già formulate innanzi al Tribunale di Torino e da questi esaminate.
L'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
Invero, i motivi di appello sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative sia all'omessa pronuncia quanto all'inammissibilità del ricorso al rito sommario di cognizione per l'oggetto della domanda, sia al rigetto delle istanze istruttorie, sia alle ritenute erronee conclusioni cui sarebbe giunto il Tribunale nel giudizio di primo grado in ordine all'ammissibilità stessa della pronuncia in conseguenza pag. 9/23 della corretta qualificazione giuridica della domanda, sia alla erronea valutazione del materiale probatorio versato in atti, sia ad errori di calcolo commessi. Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
Va, quindi respinta l'eccezione preliminare.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta il mancato esame dell'eccezione di inammissibilità del procedimento ex articolo 702 bis c.p.c. poiché la domanda non rientrerebbe tra quelle indicate dalla norma, per violazione degli articoli 1105 c.c. e 1109
c.c. giacché la controversia sarebbe di competenza del giudice collegiale. I fratelli affermano che sarebbe stato provato l'accordo tra i comunisti di utilizzare gli CP_1
utili derivanti dai beni immobili per gestire gli stessi e far fronte alle spese ordinarie e straordinarie, con conseguente patto di non ripartire gli utili residui. Parte appellante sostiene che la prova di tale accordo emergerebbe dalla non contestazione di quanto affermato da parte dell'attore da quanto affermato dallo stesso giudice CP_1
di prime cure.
Parte appellata contesta la fondatezza della prospettazione di controparte e rileva di aver sempre contestato l'esistenza di una delibera assunta con l'unanimità dei comunisti tale da impedire qualsiasi riparto delle poste attive a saldo della gestione degli immobili, di aver già ricevuto alcuni importi dai fratelli a seguito di reiterate sollecitazioni in tal senso e di aver appurato come costoro avessero impiegato il conto corrente cointestato n.
822844 per pagare allo stesso appellato le spese di soccombenza a cui erano stati condannati con la pronuncia di primo grado che aveva definito un altro giudizio parallelo
(l'appellato ha prodotto in primo grado quale doc. A, la pronuncia di primo grado, e quale doc. B, il bonifico tratto dal conto corrente indicato).
La prima censura è infondata.
Infatti, da un lato, l'attore a contestato che esistesse un accordo volto CP_1
a escludere il riparto di eventuali utili in eccesso e, dall'altro, il Tribunale di Torino ha pag. 10/23 affermato che esisteva un accordo tra i comunisti solo per utilizzare gli utili derivanti dai beni immobili per gestire gli stessi e far fronte alle spese ordinarie e straordinarie, senza cioè sostenere che i comunisti avessero deciso di non ripartirsi gli utili residui.
Invero, a agito proprio per vedersi riconosciuti gli utili residui, cioè CP_1
gli utili restanti a seguito dell'impiego delle entrate per far fronte alle varie spese, e il
Tribunale di Torino ha ritenuto potessero essere ripartiti solo gli utili residui. Parte convenuta, che ha eccepito l'esistenza di un accordo asseritamente assunto all'unanimità di diverso contenuto, che avrebbe cioè impedito di ripartire qualsiasi utile, anche se residuo, avrebbe dovuto dimostrarlo, ma tale prova non è mai stata fornita. La domanda avanzata da non è quindi volta a incidere sulla scelta dei comunisti di CP_1
impiegare l'attivo derivante dai beni per pagare in primo luogo le spese ordinarie e straordinarie. Invero, parte attrice, a fronte delle difese dei fratelli ha solo chiesto di ottenere la propria quota al netto delle spese sostenute e documentate, motivo per cui mai avrebbe potuto chiedere al Tribunale di Torino di revocare tale delibera (la cui esistenza ha peraltro contestato) o l'accordo in tal senso raggiunto. Invero, né el CP_1
proprio interpello formale, né la teste nel corso del proprio esame hanno mai Tes_1
affermato che esistesse un accordo per non ripartirsi alcun utile, ma si sono limitati nella sostanza a sostenere che i fratelli avevano deciso di utilizzare gli utili derivanti dai beni immobili per gestire gli stessi e far fronte alle spese ordinarie e straordinarie, con ciò non escludendo la possibilità di ripartirsi gli utili residui.
Risulta per i motivi esposti inapplicabile al caso di specie l'ultimo comma dell'articolo
1105 c.c. in combinato disposto con l'articolo 1109 c.c.. È, quindi priva di fondamento l'asserita violazione dell'articolo 702 bis c.p.c. ratione materiae.
Quanto al particolare rito impiegato per introdurre il giudizio, si osserva che il
Tribunale di Torino ha disposto il suo mutamento, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., esaminando poi le istanze istruttorie formulate e ammettendo in parte le prove dedotte.
Parte appellante, infine, non ha indicato quale effetto pregiudizievole avrebbe avuto l'introduzione del giudizio con il rito sommario uniforme, attesa la disposizione impartita dal Giudice di prime cure di mutamento del rito.
pag. 11/23 La prima doglianza di appello va quindi rigettata perché del tutto infondata a fronte delle ragioni sopra indicate.
* * *
5. Sulla seconda censura di appello.
I fratelli con la seconda censura lamentano l'erroneità della pronuncia CP_1
impugnata per averli condannati alla distribuzione degli utili in favore di CP_1
in violazione degli articoli 113 c.p.c. e 1105 c.c. per avere violato la delibera assunta all'unanimità sulla non distribuzione di qualsiasi utile.
I fratelli sostengono che, poiché i comunisti avrebbero deliberato CP_1 all'unanimità di non ripartire alcun utile, destinandoli tutti alle spese ordinarie e straordinarie, il Tribunale di Torino non avrebbe mai potuto, in violazione di tale accordo, disporre la distribuzione degli utili residui a favore pro quota di CP_1
La censura è infondata per le ragioni già esposte in relazione alla prima doglianza.
Invero, la pronuncia impugnata non ha mai affermato che non esistesse una delibera volta a utilizzare gli utili derivanti dai beni immobili per gestire gli stessi e far fronte alle spese ordinarie e straordinarie, ma si è limitata a prendere atto che non era stata dimostrata l'esistenza di un ulteriore accordo volto a non ripartire neppure gli utili residui, cioè epurati di tutte le spese ordinarie e straordinarie affrontate dalla comunione.
Va, quindi rigettata la seconda censura di appello.
* * *
6. Sulla terza censura di appello.
Parte appellante con la terza censura lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per avere espunto dal rendiconto poste passive non contestate o contestate in modo generico con violazione degli articoli 115 e 264 c.p.c..
I fratelli fanno riferimento a cinque fatture relative a spese fatte per CP_1
l'immobile di Hong Kong e cioè:
1. la fattura HK del 4.1.2019 di € 9.558,92
2. la fattura HK del 10.3.2017 di € 2.750,00
3. la fattura HK del 14.8.2017 di € 2.750,00
4. la fattura HK del 26.1.2018 di € 1.912,42
5. la fattura “gestione immobile Hong Kong” del 27.3.2020 di 3.074,50
pag. 12/23 Gli appellanti evidenziano che le fatture 2, 3 e 4 non sarebbero state oggetto di contestazione da parte di motivo per cui il Tribunale di Torino avrebbe CP_1
dovuto inserirle nelle spese da espungere pro quota.
Quanto alla fattura n. 1 i fratelli sostengono che gli esborsi sarebbero CP_1
provati e giustificati dai documenti da 6 a 10 e da 12 a 15 prodotti nel giudizio di primo grado nonché dal rendiconto allegato alla terza memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. quale documento 16.
Quanto alla fattura n. 5 i fratelli sostengono che l'esborso sarebbe di CP_1
3.754,50 euro e non di 3.054,50 euro e troverebbe la propria conferma nel documento 19
e nel documento 20.9 di parte convenuta. in relazione alle varie fatture oggetto di impugnazione precisa di aver CP_1
contestato con la memoria datata 15/9/2021 e con la prima comparsa conclusionale datata
21/3/2022 tutte le diverse voci contenute nel Rendiconto depositato il 27/7/2021 e di aver del pari contestato con l'istanza ex art. 177 c.p.c. (di revoca dell'ordinanza 19/7/2022) e con le note rese a verbale d'udienza 14/12/2022 anche l'integrazione del rendiconto depositata il 30/11/2022.
La censura è infondata.
Quanto a tutte le fatture “HK”, ne ha contestato la genericità e la CP_1
indeterminatezza, evidenziando la carenza di documentazione intelleggibile utile a giustificarle (“… vengono contestate altresì tutte le ulteriori voci di cui al rendiconto del
30.11.2022 in quanto generiche, indeterminate e non supportate da idonea documentazione, con particolare riferimento (a titolo esemplificativo) alle voci “fatture
HK”, “spese di ” e “gestione immobile Hong Kong”, cfr. verbale di udienza Persona_1
14/12/2022”).
L'esame della documentazione allegata all'integrazione di rendiconto non fornisce una adeguata giustificazione delle spese indicate in relazione alla concreta esigenza di gestione ordinaria o straordinaria dell'immobile di Hong Kong.
Quanto alla prima fattura i documenti indicati dagli appellanti non sono idonei a provare alcunché trattandosi di bonifici o pagamenti relativi, in modo del tutto generico, ad attività svolta ad Hong Kong non riconducibile in alcun modo all'immobile oggetto di pag. 13/23 comunione ereditaria. Il documento 16 è poi un riepilogo di formazione e provenienza unilaterale, oggetto di contestazione, come tale privo di alcun valore probatorio.
Quanto alle fatture 2, 3 e 4, come richiamate nell'integrazione di rendiconto, ne ha espressamente contestato la riconducibilità ad esigenze dei beni CP_1
oggetto di comunione ereditaria presenti ad Hong Kong e gli appellanti non hanno fornito alcuna indicazione documentale utile a smentire tale contestazione, risolvendosi la doglianza in una censura del tutto generica e priva di fondamento.
Quanto alla quinta fattura, il documento n. 20.9 indicato dagli appellanti non prova alcunché, se non la richiesta di pagamento di 3.754,00 euro a favore di uno studio legale,
a carico di per problematiche relative ad immobili, peraltro senza Parte_3
indicare di quale immobile si tratti, né di quale problematica lo studio si sia occupato.
Va poi osservato che il Tribunale di Torino ha ritenuto contestate e prive di concreta giustificazione anche tutte le altre spese indicate con riferimento “HK”, cioè tutti gli esborsi asseritamente effettuati per l'immobile di Hong Kong, peraltro non oggetto di puntuali doglianze di appello.
La documentazione versata in atti, a fronte della contestazione formulata da comporta la totale infondatezza della terza censura di appello che va di CP_1
conseguenza rigettata.
* * *
7. Sulla quarta censura di appello.
Parte appellante con la quarta censura lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per un errore di calcolo relativo alle reciproche poste di dare e avere.
I fratelli affermano che “il giudice ha errato nel calcolo degli oneri di CP_1
CP_ gestione a carico di indicando tali oneri in € 7.113,81 in lugo della somma corretta di € 17.337,25. Per l'effetto, errato è anche il saldo finale delle reciproche partite: non
CP_ un importo a credito di di “€ 8.346,19 (€ 15.460,00-7.113,81)” bensì un importo a CP_ debito di di € 1.877,25 (€ 15.460,00-17.337,25)” (cfr. pag. 12 atto di appello).
Gli appellanti giungono a tale importo sottraendo alle complessive poste passive per
103.885,83 euro le fatture non riconosciute per 36.454,84 euro, arrivando ad un saldo passivo di 67.430,99 euro e, per la quota di i 16.857,75 euro. CP_1
pag. 14/23 Gli appellanti, sommato tale importo al totale della colonna “quota Igor 1/8”, cioè
479,50 euro, ottengono oneri di gestione del compendio ereditario a carico dell'attore per
17.337,25 euro e non per 7.113,81 euro, come indicato dal Tribunale di Torino.
Gli appellanti sottraggono, quindi, alle poste attive di pertinenza di CP_1
per 15.460,00 euro, quelle passive per 17.337,25 euro (come sopra indicato), ottenendo un debito a carico dell'attore di 1.877,25 euro. contesta il calcolo matematico proposto dalle controparti, rilevando CP_1
come il Tribunale di Torino abbia correttamente indicato gli importi complessivi relativi alle spese effettuate nell'interesse della comunione e non oggetto di contestazione e come abbia sottratto dalle somme di spettanza dell'appellato tali oneri per la sua quota.
La censura è infondata.
Invero, il Tribunale di Torino ha ritenuto contestati importi superiori a quelli indicati dagli appellanti e oggetto della operazione matematica sopra riportata. Vanno, infatti detratte: i) tutte le spese relative alle fatture “HK” contestate sia nella loro globalità, sia puntualmente da e tutte le spese ricondotte all'immobile di Hong Kong CP_1
e non dimostrate nella loro effettiva causale;
ii) tutte le fatture B&A espressamente espunte dal Giudice di prime cure;
iii) tutte le altre ulteriori spese la cui contestazione è stata ritenuta fondata come ad esempio quelle “da mail 2.12.16”.
Effettuando l'operazione matematica proposta dagli odierni appellanti, procedendo all'espunzione delle voci sopra indicate, il risultato finale è quello a cui è giunto il
Tribunale di Torino.
Va, quindi, rigettata anche la quarta censura di appello.
* * *
8. Sulla quinta censura di appello.
Gli appellanti con la quinta doglianza lamentano la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte nei capitoli di prova da 1 a 23 con violazione dell'articolo 112 c.p.c..
La censura è infondata.
Risulta che il Tribunale di Torino nel provvedimento ammissivo delle prove assunte ha precisato che i capitoli esclusi sono “relativi a circostanze non oggetto di contestazione tra le parti, ovvero irrilevanti ai fini della decisione, ovvero documentalmente provate”
(cfr. ordinanza 16/2/2021).
pag. 15/23 Il Giudice di prime cure ha ammesso i capitoli da 1 a 4 e, quanto ai restanti, esaminata la memoria istruttoria, i documenti prodotti e le domande formulate si rileva: i) che i capitoli 6, 8, 9, 10 e 16 sono relativi a circostanze non contestate;
ii) che i capitoli 12, 14,
15, 18 e 23 sono relativi a circostanze oggetto di prove documentali;
iii) che i capitoli 5,
7 e 22 sono formulati in modo generico non indicando alcuna circostanza utile a collocare i fatti descritti nel tempo e nello spazio e a fornire di un contenuto minimo all'oggetto di prova dedotto, risultando quindi inammissibili;
iv) che i capitoli 11, 13, 19, 20 e 21 sono relativi a circostanze in parte irrilevanti ai fini del decidere e in parte non contestate;
v) che il capitolo 17 è generico perché si limita a fare riferimento a documenti prodotti senza indicare le causali dei versamenti e senza apportare elementi utili al fine del decidere.
I capitoli di prova dedotti e ritenuti non assumibili dal Tribunale di Torino risultano, da quanto esposto, inammissibili.
Va quindi rigettata anche la quinta censura di appello.
* * *
9. Sulla prima censura di appello incidentale.
Parte appellata con la prima censura di appello incidentale lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per l'illegittima estensione del ad altri beni immobili CP_3
non oggetto di causa. contesta la correttezza della pronuncia impugnata CP_1
nella parte in cui il Tribunale di Torino ha affermato che “pur contestando la sussistenza di una delibera formale avente ad oggetto le modalità di amministrazione del compendio ereditario, lo stesso attore offre elementi a conferma della gestione comune del patrimonio ereditario […]. Deve peraltro evidenziarsi che la stessa istruttoria orale svolta nel presente giudizio ha confermato la sussistenza della volontà dei coeredi di gestire, in comunione, l'intero patrimonio ereditario” (cfr. pag. 24 comparsa di costituzione di appello). nelle proprie difese ribadisce di aver incardinato la controversia solo CP_1 per “gli immobili costituiti dai 2 negozi in Torino di Via Cernaia e di Via XX Settembre”
(cfr. pag. 24 comparsa di costituzione di appello) ritenendo illegittima l'integrazione del rendiconto comprendente anche i costi di gestione relativi ai beni immobili diversi da quelli oggetto di controversia.
pag. 16/23 Parte appellata lamenta: i) la contraddittorietà tra i due principali provvedimenti istruttori assunti dal Tribunale di Torino;
ii) il vizio di ultrapetizione con una indebita estensione del thema decidendum “scollegata dal petitum [e] dalla causa petendi” (cfr. pag. 29 comparsa di costituzione di appello); iii) la litispendenza quanto al “rimborso degli asseriti 'costi di gestione del compendio ereditario' sostenuti dai convenuti, …
[domanda] già espressamente proposta, nella forma di espressa 'domanda riconvenzionale', in altro giudizio civile, tuttora pendente (in appello) tra le medesime parti” (cfr. pag. 30 comparsa di costituzione di appello). ostiene che sarebbe “controparte stessa ad avere documentato –con CP_1
la propria produzione nr. 11), allegata alla seconda memoria istruttoria- come le medesime, identiche questioni afferenti il generico rimborso di quei 'costi di gestione del compendio ereditario' -che sono stati fatti inopinatamente rientrare, quale poste passive, nel Rendiconto- in realtà costituiscano già oggetto di esplicita domanda ex adverso svolta in altro giudizio” (cfr. ibidem).
Parte appellante evidenzia poi che “tanto il dedotto, quanto il deducibile in relazione ai 'costi di gestione del compendio ereditario' non poteva che rimanere, quindi,
'assorbito' nella domanda riconvenzionale espressamente svolta nell'altro giudizio e, per
l'effetto ed in difetto di qualsivoglia domanda sul punto, non poteva legittimamente
(ri)entrare nell'odierno, nemmeno in sede di rendiconto” (cfr. pag. 31 ibidem). poi rileva l'infondatezza nel merito delle domande di controparte CP_1
volte alla compensazione delle reciproche ragioni di debito per la genericità delle prove fornite e “l'inopponibilità al comproprietario delle arbitrarie decisioni altrui” (cfr. pag.
32 comparsa di costituzione di appello), evidenziando la violazione del principio del contraddittorio giacché non sarebbero stati individuati tutti gli immobili caduti in successione, con una valenza quindi esplorativa del rendiconto.
La censura è infondata sotto tutti i diversi profili dedotti. ha introdotto il giudizio di primo grado e ha chiesto al Tribunale di CP_1
Torino: i) che i fratelli rendessero il conto della gestione dei due immobili di Torino;
ii) che fosse disposto un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. quanto a contratti di locazione e documentazione contabile;
iii) che fosse disposta una CTU;
iv) che i fratelli fossero condannati al versamento della “somma corrispondente alla quota, allo stesso spettante
pag. 17/23 quale comproprietario, dei frutti civili tutti, incassati dal mese di novembre 2016 in relazione ai due immobili per cui è causa” (cfr. pag. 8 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Si sono costituiti i fratelli che hanno evidenziato come “i due immobili in CP_1
relazione ai quali il ricorrente chiede il rendiconto della gestione e il pagamento dei frutti fanno parte di un più ampio compendio ereditario pervenuto a tutti i fratelli a CP_1 seguito del decesso della loro madre signora in data 6 settembre 2013” (cfr. Persona_1
pag. 3 comparsa di costituzione di primo grado), beni tutti indicati nella prodotta denuncia di successione, e hanno eccepito che gli eredi “si determinavano a non richiedere la divisione ereditaria e ad affidare la gestione della cosa comune a tutti i partecipanti la comunione” (cfr. ibidem), e “convenivano di destinare i frutti della gestione del compendio immobiliare esclusivamente al pagamento delle per vero rilevanti spese necessarie alla sua conservazione e godimento” (cfr. ibidem).
I convenuti hanno formulato diverse eccezioni e, nel merito, hanno sostenuto che
“l'istruttoria dovrà poi essere estesa alle partite debitorie relative a tutti gli immobili facenti parte del compendio ereditario, posto che l'accordo tra i comunisti, incluso il ricorrente , pure provato per tabulas (cfr. docc. da 2 a 5), era che tutti i CP_1
proventi derivanti dalla locazione degli immobili per cui è causa dovevano essere destinati al pagamento degli oneri di gestione del compendio ereditario” (cfr. pag. 9 comparsa di costituzione di primo grado).
I fratelli hanno, quindi, contestato di dover alcunché a in CP_1 CP_1
forza dell'accordo assunto all'unanimità di destinare tutti i proventi degli immobili alla gestione del patrimonio ereditario ed evidenziavano che “per altro verso, le somme richieste da parte ricorrente nemmeno sono dovute poiché, ad oggi, il saldo tra quanto percepito a titolo di canoni, i contributi in denaro eseguiti personalmente dagli odierni resistenti (come in atti dettagliati) e quanto corrisposto per spese di conservazione della cosa comune è negativo” (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione di primo grado).
a sua volta, ha contestato la prospettazione dei fatti rappresentata dai CP_1
fratelli e fondata sui documenti da 2 a 5 prodotti in primo grado (gli estratti conti bancari e una corrispondenza via e-mail) e già nelle note di udienza 4/6/2020 “… contesta
l'avversaria, fuorviante ricostruzione fattuale, avente ad oggetto questioni del tutto esulanti dall'odierno thema decidendum;
- in particolare, contesta recisamente la
pag. 18/23 sussistenza, ex adverso apoditticamente ed indimostratamente dedotta, di qualsivoglia
'delibera assunta all'unanimità' dei comproprietari;
- evidenzia come controparte, sui cui ricadeva il relativo rigoroso onere probatorio, non solo non abbia documentato, ma nemmeno si sia offerta di documentare tale asserita 'delibera assunta all'unanimità', delibera che deve ovviamente essere provata per tabulas (e non certo tramite la mera produzione di uno scambio di mails, doc. 5 ctp, che –anzi- prova candidamente l'esatto contrario e, cioè, l'arbitrarietà della condotta degli odierni resistenti); - contesta, pertanto, l'avversario fuorviante richiamo alla disciplina di cui al IV comma dell'articolo
1105 cc, disciplina che –da un lato- presuppone una delibera che, nel caso di specie, non vi è mai stata e –dall'altro lato- regola il caso, del tutto diverso, di inerzia nell'amministrazione della cosa comune;
- ribadisce la natura sommaria dell'odierno procedimento;
-insiste per il riconoscimento delle somme dedotte nel proprio ricorso introduttivo;
…” (cfr. pagg. 1 e 2 note di udienza 4/6/2020).
Sono stati poi escussi testi sul punto e si è proceduto anche ad interpello. Il Tribunale di Torino ha valutato tutto il compendio probatorio a proprie mani ed è correttamente giunto alla conclusione che gli eredi avessero deciso di non sciogliere la comunione ereditaria, di utilizzare i proventi da locazione degli immobili per i costi di gestione di tutti i beni immobili caduti in successione, senza con ciò deliberare di non ripartire alcun utile eventualmente eccedente. Tale conclusione è congrua alla luce delle dichiarazioni rese dai testi e , cfr. verbale di udienza 12/5/2021) Testimone_2 Testimone_3
e dallo stesso nel corso del proprio interpello (“i frutti sarebbero Tes_4
confluiti sul conto 230 e sarebbero stati utilizzati, previo accordo, per il pagamento e
l'amministrazione del patrimonio”, cfr. ibidem), dalle risultanze degli estratti conto bancari (cfr. docc. 2, 3 e 4 convenuti appellanti) e dal contenuto della corrispondenza via e-mail prodotta (cfr. doc. 5 convenuti appellanti).
Il Tribunale di Torino, a fronte dell'eccezione sollevata dai fratelli quanto CP_1 all'esistenza di un accordo volto ad impiegare i proventi da immobili per la gestione degli stessi ha necessariamente dovuto estendere il campo di indagine a tutte le spese affrontate per la gestione del patrimonio ereditario per verificare se fosse residuato un utile divisibile tra i fratelli all'esito del pagamento delle varie spese.
pag. 19/23 Risulta, quindi, priva di fondamento la censura relativa alla contraddittorietà dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Torino che, esaminate funditus domande, difese ed eccezioni, ha necessariamente dovuto rimettere la causa sul ruolo per verificare quali fossero tutte le spese affrontate per il mantenimento del complessivo compendio immobiliare ereditario, né risulta alcuna indebita estensione del thema decidendum disancorato da petitum e causa petendi o alcun vizio di ultra petizione, a fronte delle difese avanzate dai fratelli . Tes_4
Quanto alla doglianza relativa alla litispendenza, per avere i fratelli già CP_1
eccepito in altro giudizio in compensazione le spese affrontate per il mantenimento del compendio ereditario, anche sotto il profilo del dedotto e del deducibile, e al difetto di contradditorio per la mancata individuazione di tutti gli immobili caduti in successione
(con un rendiconto a valenza esplorativa), si osserva: i) che nella denuncia di successione prodotta in atti (cfr. doc. 1 convenuti appellanti) sono stati indicati tutti i beni caduti in successione;
ii) che nel diverso giudizio richiamato da i fratelli CP_1
si sono “riservati il diritto di ripetere anche mediante separato giudizio la CP_1
quota parte delle ulteriori spese di competenza del ricorrente maturate in relazione al compendio immobiliare di cui alla dichiarazione di successione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 13 agosto” (cfr. pag. 1, sentenza 20/5/2022 prodotta come doc. A memoria 19/7/2022); iii) che dall'esame della sentenza 20/5/2022 emerge come i fratelli si siano opposti al decreto ingiuntivo ottenuto da ccependo CP_1 CP_1
l'avvenuto pagamento a favore del compendio ereditario solo di alcune specifiche voci, riservandosi di agire in separato giudizio per ulteriori spese, motivo per cui, da un lato,
l'eccezione formulata in quel giudizio non ha potuto coprire “il dedotto e il deducibile”
e, dall'altro, era onere dell'appellante indicare nel presente giudizio quali eventuali spese sostenute per la comunione gli fossero già state opposte in compensazione, chiedendone l'espunzione in sede di osservazioni ai rendiconti.
Va, quindi rigettata la prima censura di appello incidentale perché del tutto infondata.
* * *
10. Sulla seconda censura di appello incidentale.
Parte appellata con la seconda censura di appello incidentale subordinato lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per la “falsità del Rendiconto per dolosa omissione
pag. 20/23 di rilevante posta attiva” (cfr. pag. 36 comparsa di costituzione di appello), relativa al ricavato derivante dalla vendita di un alloggio ad Hong Kong e chiede la Revisione del conto che, ai sensi dell'articolo 266 cpc. fferma “solo lo scorso mese di maggio 2023 (e, quindi, a distanza di CP_1
5 mesi dall'udienza in cui era stato discusso il rendiconto ed in cui il giudizio era stato trattenuto a Sentenza, nonché a distanza di 2 mesi dalla scadenza delle comparse conclusionali), il Sig. apprendeva –quasi casualmente e con sommo CP_1
stupore- che proprio tale immobile di Hong Kong era già stato VENDUTO (sic!) -in data
4 luglio 2019- dai fratelli, i quali inopinatamente: - hanno tenuto completamente CP_ all' il fratello di tale vendita;
- si sono letteralmente imboscati i soldi Pt_4
ricavati dalla stessa, pari a ben 323.917,00 € (2.740.000,00 HKD), NON corrispondendo la quota di ¼ al fratello;
- e, infine, hanno dolosamente ed integralmente di CP_4
riportare tale ingente incasso in sede di rendiconto ordinato dal Giudice di prime cure, falsando –così- in maniera dirompente gli esiti sia dello stesso, che della successiva
Sentenza che l'ha poi preso a base” (cfr. pag. 24 comparsa di costituzione di appello).
La censura è infondata sotto plurimi profili.
È necessario, in primo luogo, evidenziare che la domanda avanzata da CP_1
è stata limitata ai soli introiti derivanti dalla locazione dei due immobili di Torino. Nulla, quindi, la parte può pretendere in relazione alla vendita dell'immobile di Hong Kong nel presente giudizio, trattandosi, evidentemente, di domanda del tutto nuova, anche se formulata in relazione al contenuto dell'ultimo Rendiconto.
È, poi, necessario sottolineare che l'accordo intercorso tra le parti non prevedeva di impiegare anche i proventi dalla vendita dei fabbricati per far fronte alle spese dei diversi immobili in comunione ereditaria. Invero, nel corso del tempo sono stati venduti svariati beni immobili e i relativi controvalori sono stati semplicemente suddivisi tra gli eredi.
Va, infine, evidenziato che l'importo ricavato dalla compravendita (il cui perfezionamento era stato ricercato da tutte le parti, incluso in dal 2016, CP_1
come si evince dai documenti A e B allegati alla nota di deposito autorizzata 20/12/2024), avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, è stato suddiviso tra i quattro fratelli, come indicato dagli appellanti per la prima volta nella comparsa conclusionale 11/2/2025
(“in ogni caso, i proventi relativi alla vendita dell'immobile, come pure ammesso da
pag. 21/23 controparte a par. 38 della propria memoria di costituzione, sono stati ripartiti tra i
CP_ coeredi, incluso già nel luglio '23, dunque ben prima dell'avvio del presente giudizio” cfr. pag. 14 comparsa conclusionale 11/2/2025), circostanza mai contestata da nei suoi successivi atti (memorie di replica 26/2/2025 e note di udienza CP_1
5/11/2025). La compravendita è, quindi, risultata neutra, sotto il profilo contabile, rispetto ai due rendiconti versati in atti, motivo per cui non vi è alcuna ragione per dover procedere ai sensi dell'art. 266 c.p.c..
Quanto alla lamentata tardività dei documenti esibiti dagli appellanti all'udienza del
16/5/2024 e poi prodotti su disposizione del Presidente Istruttore, si osserva che tale momento è stato il primo utile successivo all'introduzione nel giudizio della questione relativa alla vendita dell'immobile di Hong Kong e al riparto del ricavato, formulata da con la seconda doglianza di appello incidentale depositato in data CP_1
8/4/2024. Risulta, quindi, da un lato che tale questione configuri una questione o domanda nuova e che dall'altro, i documenti siano stati prodotti in conseguenza dell'introduzione in giudizio di tale argomento, dovendo le controparti essere poste nella condizione di contraddire e di difendersi.
Va, quindi, rigettata la seconda censura di appello incidentale
* * *
11. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
* * *
12. Sulla pronuncia in punto spese del presente grado.
Quanto alle spese di lite del presente grado va applicato il principio di soccombenza e giacché sono state rigettate tutte le domande formulate sia da parte appellante che da parte appellata sussistono i presupposti per procedere alla integrale compensazione delle spese di gravame.
* * *
pag. 22/23 13. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass.
SS.UU. 4315/2020), giacché è stato rigettato sia l'appello principale che quello incidentale (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di avverso la sentenza n. 2388/2023 pronunciata dal CP_1
Tribunale di Torino e pubblicata in data 8/6/2023,
1. RIGETTA
l'appello principale proposto da parte appellante e l'appello incidentale formulato da parte appellata e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché è stato rigettato sia l'appello principale che quello incidentale.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 26/11/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Dott. Marco Rossi Dott. Roberto Rivello
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