Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 988
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Pagamento spese di lite non eseguito spontaneamente

    La Corte ritiene che il pagamento delle spese di lite possa essere richiesto con giudizio di ottemperanza qualora non sia eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, senza necessità di formale costituzione in mora o attesa del passaggio in giudicato. Esclude altresì la necessità della preventiva emissione di fattura.

  • Accolto
    Determinazione del quantum dovuto

    La Corte, richiamando l'art. 15, comma 1 e 2-ter del D. Lgs. 546/92, prende atto che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire nuovi diritti ma solo enucleare e precisare gli obblighi derivanti dalla sentenza. L'importo di Euro 915,10 è ritenuto comprensivo di tutte le voci dovute, inclusi accessori, contributo previdenziale e IVA, se dovuti.

  • Accolto
    Liquidazione spese procedura di ottemperanza

    La Corte liquida le spese e competenze della procedura di ottemperanza in Euro 290,00 oltre accessori di legge ed IVA, stante la minima complessità della questione e il comportamento processuale della controparte.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 988
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 988
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo