Art. 3.
Le facilitazioni doganali previste negli articoli precedenti sono applicabili anche alle importazioni effettuate da imprese assuntrici di lavori di ricerca e coltivazione, ad esse affidati dai titolari dei relativi permessi o concessioni minerarie, sempreche' i macchinari ed i materiali importati siano destinati esclusivamente alle ricerche e coltivazioni di cui ai precedenti articoli.
Le facilitazioni doganali previste negli articoli precedenti sono applicabili anche alle importazioni effettuate da imprese assuntrici di lavori di ricerca e coltivazione, ad esse affidati dai titolari dei relativi permessi o concessioni minerarie, sempreche' i macchinari ed i materiali importati siano destinati esclusivamente alle ricerche e coltivazioni di cui ai precedenti articoli.