Articolo 3 della Legge 21 maggio 1956, n. 694
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 agosto 1956
Art. 3.
Le facilitazioni doganali previste negli articoli precedenti sono applicabili anche alle importazioni effettuate da imprese assuntrici di lavori di ricerca e coltivazione, ad esse affidati dai titolari dei relativi permessi o concessioni minerarie, sempreche' i macchinari ed i materiali importati siano destinati esclusivamente alle ricerche e coltivazioni di cui ai precedenti articoli.
Entrata in vigore il 5 agosto 1956