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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente Dott.ssa Adele Foresta Consigliere Dott. Giuseppe Perri Consigliere rel. ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2088/2019 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f./p. Iva: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa
[...]
con sede in Cosenza (CS), alla via Alimena n. 8, elettivamente domiciliata in CP_1
viale della Repubblica n. 311, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Annibale Pt_1
Larocca del foro di Roma (c.f.: ), che la rappresenta e difende, CodiceFiscale_1 giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), nata a [...] [...], residente Controparte_2 CodiceFiscale_2 Pt_1 in Rende (CS) alla via delle Chiese n. 10, elettivamente domiciliati in Cosenza (CS), alla via L. De Franco n. 26, presso lo studio degli avv.ti Emanuele Cannalire (c.f.:
[...]
) e dall'Avv. Vincenzina Calomino (c.f.: ), C.F._3 CodiceFiscale_4 entrambi del Foro di che la rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata Pt_1 in calce alla comparsa di costituzione in giudizio tramite nuovi difensori, depositata in cancelleria l'8.4.2024;
APPELLATA sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'appellante, : “Piaccia all'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione: -in via pregiudiziale e cautelare, in accoglimento dell'istanza ex artt. 283- 351 c.p.c., sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà e/o l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i gravi e fondati motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1724 del 25/08/2019, accertata la carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell'azione-domanda avanzata dalla sig.ra e previa declaratoria di Controparte_2 insussistenza di responsabilità in capo all'odierna appellante, dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile, o rigettare la domanda spiegata dalla medesima in primo grado in quanto manifestamente infondata in fatto e diritto, e conseguentemente
1 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da quest'ultima dinanzi al Tribunale di Cosenza, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-in via subordinata, ridurre la pretesa creditoria nella misura ritenuta di giustizia, con stretta aderenza alle nuove risultanze probatorie;
-in via istruttoria, ai sensi degli artt. 62 e 196 c.p.c., disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio esperita dal dott. nel giudizio di Per_1 primo grado, e la sostituzione di quest'ultimo con un collegio peritale composto da docenti universitari, anche in considerazione delle motivate e documentate osservazioni critiche dei consulenti di parte appellante e della peculiarità del caso oggetto di indagine, con spese da porre a carico dell'appellata. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata, “Piaccia all'ill.ma Corte d'Appello adita, per le Controparte_2 motivazioni di cui in premessa: - preliminarmente rigettare la richiesta di inibitoria;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dall , avverso la sentenza n. 1724 Parte_2 del 2019 del Tribunale di Cosenza, che dovrà pertanto trovare piena conferma. - Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio”;
RILEVATO IN FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Cosenza, l , per ivi Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità colposa ed il collegamento causale dell' in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., in ordine alla produzione dei danni indicati in premessa, nei confronti dell'attrice, occorsi in il 21.11.2012, presso Pt_1 Part Part l'ambulatorio di alla via Popilia;
2) per l'effetto, condannare l sempre Pt_1 in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'odierna attrice che - in base alle tabelle del Tribunale di Milano, utilizzate per la quantificazione del danno biologico - ammontavano ad euro 239.281,00, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro fino al soddisfo;
3) in via subordinata, condannare l in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni Parte_2 causati alla nella diversa misura, maggiore o minore, che il Tribunale adito CP_2 avrebbe ritenuto di giustizia, fermo restando che le Tabelle di Milano riconoscevano un danno risarcibile minimo di euro 191.281,00, ovvero in ogni caso la diversa somma meglio ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del difensore. A tal fine, l'attrice deduceva che: a) in data 21.11.2012, si era recata presso il Servizio Part materno-infantile del Consultorio familiare n. 2 dell di con sede in via Pt_1
Popilia, al fine di sottoporsi ad una visita ginecologica (in particolare, l'attrice doveva sottoporsi al Test di Papanicolau, meglio noto come “Pap Test”, ultimo controllo da svolgere da parte della stessa prima di procedere alla fecondazione assistita, giacché nutriva da tempo il desiderio di diventare madre); b) proprio nel corso di tale visita, Part presso l'ambulatorio dell di la era caduta rovinosamente a terra, a Pt_1 CP_2 causa di un improvviso cedimento del lettino su cui era adagiata;
c) la violenza dell'impatto al suolo e la presenza della ferraglia del lettino - che, a giudizio dell'attrice, evidentemente, era stato lasciato in pessime condizioni di uso e manutenzione con colposa responsabilità dell - avevano causato alla stessa delle lesioni Parte_2 emorragiche nella zona perianale;
d) quindi, era stata trasportata con l'ambulanza al
2 Pronto Soccorso dell'Ospedale “Annunziata” di dove le era stata refertata una Pt_1
“ferita alle ore 12 di circa 1,5 cm di lunghezza e 2 cm di profondità”; e) a causa dell'incidente la aveva accusato, anche a distanza di tempo dall'accaduto, dei CP_2 dolori nella zona sacro coccigea ed era risultata affetta da coccidinia post-traumatica; e) oltre al danno prettamente fisico, l'attrice, in conseguenza del suddetto incidente, aveva riportato anche dei rilevanti disturbi psichici (certificati come “marcata sindrome depressivo-ansiosa reattiva con fobie, somatizzazione e insonnia resistente”), che avevano influito negativamente sulla sua capacità lavorativa e, in generale, sulla sua vita quotidiana. Infatti, a seguito dell'incidente conviveva con stati depressivi di entità significativa (insonnia, ansia e altri disturbi) e non aveva svolto più alcuna attività lavorativa, smettendo, persino, di recarsi presso gli studi dell'agenzia “DRB Associati snc”, Agenzia esclusivista del concorso Miss Italia in Calabria dal 1994 al 2012 , di cui era amministratrice, unitamente al marito, e che, fino a quel momento, le aveva dato grandi soddisfazioni;
f) considerata la correlazione causale tra l'evento lesivo e i danni subiti, certificata anche dal nominato CTP in sede di Perizia, l'attrice, tramite il suo legale, aveva chiesto il risarcimento di tali danni;
g) i tentativi di definire la questione bonariamente si erano rilevati infruttuosi, giacché le parti non erano riuscite a trovare un accordo sulla quantificazione del danno;
h) l'attrice, quindi, aveva avviato il procedimento di mediazione n. 11/2015, che, tuttavia, si era concluso con esito negativo per la mancata adesione dell Parte_2
Per tali ragioni, considerata la rilevanza dei danni patiti e patendi (“ingiusto ed ingente danno di natura non patrimoniale e, nello specifico, un danno biologico ed esistenziale del 35%”, per come quantificato dal CTP, dott. ) nonché il nesso tra Persona_2
l'evento lesivo e il danno, l'attrice aveva avviato l'azione giudiziaria in esame. Instaurato il contraddittorio, tramite apposita comparsa, si costituiva in giudizio l Pt_2
la quale chiedeva: 1) nel merito, di dichiarare inammissibile la domanda attorea
[...] in ordine ai danni lamentati, ovvero dichiarare non risarcibili i danni eccepiti dall'attrice perché non riconducibili alla responsabilità dell e, comunque, non Parte_2 dimostrati nell'an e nel quantum; 2) per l'effetto, dichiarare inammissibile ed infondata e, quindi, respingere integralmente la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice. Con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite. Part In particolare, a giudizio dell l'attrice non aveva provato né il reale verificarsi del fatto storico così come ricostruito nell'atto introduttivo del giudizio né la responsabilità della convenuta in ordine alla produzione dell'evento lesivo né il nesso di causalità tra il comportamento omissivo o commissivo della convenuta, l'evento subito ed il danno lamentato. Eccepiva, altresì, la pretestuosità delle richieste di controparte in quanto eccessive, sproporzionate se non addirittura abnormi al cospetto dell'infortunio accorso alla
CP_2
Inoltre, nell'ipotesi in cui il giudice avesse accertato l'esistenza di un danno meritevole di risarcimento e riconducibile all'operato del personale in forza dell
[...]
chiedeva che per la sua quantificazione fosse applicata la Parte_1 previsione normativa di cui all'art. 3, comma terzo, della legge 8.11.2012, n. 189, ovvero, in subordine, che fossero applicate le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, secondo le indicazioni della Suprema Corte (n. 12408 del 7.6.2011). All'udienza del 22.3.2019, la causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e prova documentale, veniva trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e eventuali memorie di replica.
3 Con la sentenza n. 1724/2019, pubblicata il 25.8.2019, il Tribunale di Cosenza così disponeva:
-accoglieva la domanda e, per l'effetto, accertava e dichiarava l'esclusiva responsabilità dell in persona del legale rappresentante p.t., in ordine alla produzione Parte_2 Part dei danni occorsi all'attrice il 21.11.2012, presso l'ambulatorio di via Pt_1
Popilia;
-per l'effetto, condannava l , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti a titolo di danno biologico che liquidava in euro 139.619,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al momento del sinistro ed anno per anno rivalutati fino al soddisfo, oltre a rivalutazione monetaria;
-condannava la parte convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che si liquidavano in euro 534,00 per spese ed euro 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.;
-poneva, definitivamente, a carico di parte convenuta le spese di liquidazione del CTU;
-distraeva, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., le spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Gianluca Rubino, procuratore antistatario. Nel dettaglio, il Tribunale riteneva che la documentazione in atti - ivi compresi i referti medici di strutture pubbliche - comprovasse il danno, i suoi esiti in diretto rapporto eziologico con l'evento. Peraltro, il giudice di prime cure rilevava come il CTU - Dott. Persona_3 specialista psichiatra, avvalendosi anche delle valutazioni certificate da strutture sanitarie specialistiche pubbliche - avesse accertato la sussistenza di una grave e permanente lesione dell'integrità psicofisica della persona della (ossia una patologia CP_2 qualificabile quale “Disturbo depressivo endoreattivo di grado medio”) nonché un danno Part prettamente fisico (in quanto a seguito della caduta nell'ambulatorio dell , la CP_2 era affetta da coccidinia post-traumatica), oltre ad aver riscontrato la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico e le condizioni psicopatologiche della CP_2
Quindi, il Tribunale - tenuto conto del fatto che il CTU aveva certificato un permanente danno biologico-esistenziale della in misura del 25% e che questa al momento CP_2 del sinistro aveva 43 anni - riteneva che il danno risarcibile ammontasse, sulla base dei parametri contenuti nelle tabelle di Milano, ad euro 104.193,00, con un aumento personalizzato massimo sino ad euro 139.619,00 che è la somma che, in conclusione, riconosceva alla alla luce della particolarità del caso e della reale entità del CP_2 danno. Quanto alle spese di lite, seguivano la soccombenza. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l ritenendola ingiusta, Parte_2 immotivata, irragionevole, contraddittoria e, comunque, gravemente erronea, “essendo il giudice incorso in gravi violazioni di diritto processuale e sostanziale, facendo malgoverno delle domande, deduzioni, allegazioni ed elementi di prova emersi nel corso del giudizio” per le ragioni seguenti. Nel dettaglio, l'appellante: lamentava la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., violazioni artt. 1218-1223 ss. c.c.; 2043 ss. c.c.; artt. 115, 116 c.p.c.; artt. 2697- 2907 c.c.; omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Travisamento dei fatti. Erronea valutazione degli elementi di prova. Manifesta irragionevolezza ed illogicità della statuizione. Erroneo accertamento del nesso di causalità fra condotta ed evento”; ed impugnava la sentenza, nella parte in cui il Tribunale aveva accolto la domanda avanzata dalla avente ad oggetto il CP_2 risarcimento dei danni da caduta da lettino, riconosciuti eziologicamente riconducibili a responsabilità dell con conseguente condanna di quest'ultima al Parte_2
4 pagamento: 1) della somma di euro 139.619,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata al momento del sinistro ed anno per anno rivalutati fino al soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria;
2) delle spese di lite;
3) delle spese di liquidazione del CTU. In particolare, a giudizio dell'appellante era “incontestabile” che: a) non era stata data prova dell'evento traumatico (caduta dal lettino); b) non era stato provato il nesso causale tra la presunta caduta e i pregiudizi lamentati;
c) il giudice di prime cure non aveva minimamente tenuto in considerazione i dati concreti (emersi nella consulenza di parte a firma del dott. all.4); d) il Tribunale aveva violato la regola civilistica di Per_4 accertamento del nesso causale in ossequio al “più probabile che non”. Part Era rimasta indimostrata, a giudizio dell'appellante, sia la responsabilità dell nella presunta caduta dal lettino della sia la derivazione dei pregiudizi lamentati (così CP_2 gravi) dal suddetto presunto evento. Part Sotto altro profilo, l contestava anche il quantum della pretesa avversaria e, quindi, censurava la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva quantificato la misura del Part danno da risarcire da parte dell alla in euro 139.619,00, basandosi sulle CP_2 tabelle di Milano che imponevano di tener conto dell'età nonché dell'invalidità permanente della istante. Nel caso di specie, a giudizio dell'appellante, il Tribunale, rifacendosi alla contraddittoria consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. aveva erroneamente Per_1 quantificato nella misura del 25% il danno biologico da invalidità permanente patito dalla
CP_2 Part L chiedeva, quindi, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, considerate le gravi carenze e contraddittorietà dell'elaborato peritale a firma del dott. posto Per_1 dal Tribunale a fondamento della sua decisione, nonostante le “puntuali” osservazioni Part critiche svolte dal consulente di parte, dott. riportate dall nei propri scritti Per_4 difensivi. Part Sotto altro profilo, l chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendone i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quindi, concludeva come riportato in epigrafe. Instaurato il contraddittorio, tramite apposita comparsa si costituiva nel giudizio di appello , la quale chiedeva: preliminarmente, di rigettare la richiesta di Controparte_2 inibitoria;
nel merito, di rigettare l'appello proposto dall e la conferma Parte_2 della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze anche del giudizio di appello. In particolare, l'appellata riteneva pienamente condivisibile la sentenza impugnata e le statuizioni ivi contenute e concernenti la valutazione del danno biologico, avendo il Tribunale fatto legittima applicazione di principi di diritto pacifici, dedotti e provati documentalmente, anche con l'ausilio di una valida CTU che, secondo la infatti, CP_2 non doveva essere rinnovata. Quindi, concludeva come sopra esposto. Con ordinanza del 17.2.2020, la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per l'importo eccedente la somma di euro 20.000,00 e la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal fine il dott. Per_5
e il dott. .
[...] Persona_6
Tuttavia, con l'ordinanza dell'8.6.2021, la Corte, stante l'assenza dei consulenti nominati alle udienze del 27.10.2020, 23.2.2021 e 13.4.2021 e ritenuto necessario sostituirli, nominava, in sostituzione di quelli già indicati, i dottori e Persona_7 Per_8
[...]
5 In data 4.3.2022, i consulenti nominati depositavano la consulenza tecnica d'ufficio da loro redatta. Nel corso del giudizio di appello, la si costituiva tramite i suoi nuovi difensori, CP_2 gli avv.ti Emanuele Cannalire e Vincenzina Calomino, i quali, si riportavano a tutti i precedenti scritti difensivi, verbali di udienza e produzioni documentali, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate negli stessi. All'esito dell'udienza del 18.3.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione alle parti del termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e l'ulteriore termine di giorni 20 per le memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Premesso quanto sopra esposto sullo svolgimento del processo, l'appello risulta infondato nella parte in cui l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di accogliere la domanda risarcitoria proposta in primo grado dalla avendo CP_2 correttamente il giudice di primo grado riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (an debeatur) dell'odierna appellata, sulla base di argomentazioni corrette, chiare, ragionevoli e ineccepibili, da intendersi, pertanto, ivi richiamate, salvo le precisazioni che seguono. In primo luogo, dalla documentazione versata in atti - in particolare: il referto del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Annunziata” di le foto allegate;
l'articolo Pt_1 di giornale pubblicato su “Calabria Ora” del 22 novembre 2012 nonché le relazioni Pa mediche del Centro Procreazione Medicalmente Assistita della Controparte_3 di Napoli - emerge incontrovertibilmente l'effettività del fatto storico, ossia risulta provato in modo certo e coerente: a) che, in data 21.11.2012, si è recata Controparte_2 Part presso il Consultorio dell di per sottoporsi al Test di , meglio Pt_1 Persona_9 noto come “Pap Test”, prescritto dal Dott. medico specialista, al quale si era Per_10 rivolta per avviare il percorso di fecondazione assistita e presso la cui struttura “Centro di Procreazione Medicalmente Assistita della di Napoli” aveva già Controparte_3 effettuato diversi cicli di trattamento per la fecondazione assistita con esiti negativi (v. le Relazioni del 26.3.2012, dell'1.6.2012 e del 26.10.2012 rilasciati dal Centro citato e allegati in atti); b) che, durante la visita, mentre era distesa sul lettino, per cedimento dello stesso, è caduta a terra (v. referto rilasciato dal P.S. e allegato in atti); c) che la Part violenza della caduta e la presenza di ferraglia del lettino - che l evidentemente, con colpa, aveva lasciato in pessime condizioni manutentive - hanno causato delle ferite nella zona perianale, per le quali si è richiesto il trasporto della presso il Pronto CP_2
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Annunziata” di dove le veniva accertato Pt_1
“in ragione sacrale ferita abrasa e in ragione perianale presenza alle ore 12 di lesione di continuo di circa 1,5 cm in corrispondenza di noduli emorroidari di cui si approfonda per circa 2 cm”, con prognosi di sette giorni (v. referto citato). Anche il tentativo stragiudiziale, documentato in atti e non contestato dall'odierna appellante, di addivenire ad una definizione bonaria della questione - rivelatasi, poi, infruttuosa, considerata l'impossibilità di giungere ad un accordo tra le parti sulla quantificazione del danno - costituisce ulteriore prova dell'effettivo accadimento del Part fatto storico e della piena conoscenza dello stesso da parte dell le cui doglianze, sul punto, devono, pertanto, ritenersi assolutamente infondate. La Corte rileva, inoltre, come, in relazione al danno fisico, oltre al referto rilasciato dal P.S. dell'Azienda Ospedaliera “Annunziata” di Cosenza sopra menzionato, vi siano altre
6 documentazioni mediche, rilasciate tra novembre 2012 e marzo 2013, prodotte in giudizio, che confermano non solo l'esistenza del danno fisico ma anche la sua perduranza nel tempo. Nel dettaglio: a) il certificato del Dott.re che, in data 28.11.2012, ha prescritto Persona_11 all'appellata 15 gg. di riposo e cure;
b) il certificato rilasciato dall'U.O. Riabilitazione dell con cui, in Parte_2 data 13.12.2012, sono stati prescritti 15 gg. di riposo;
c) un ulteriore certificato del Dott.re che, in data 19.1.2013, ha Persona_11 prescritto all'appellata 20 gg. di riposo e cure;
d) i certificati dell'8.2.2013, 28.2.2013 e 20.3.2013, con cui il Dott. ha Per_11 prescritto cure alla CP_2
Inoltre, è comprovata anche l'esistenza di ulteriori danni non patrimoniali patiti dalla ossia danni psichici, come risulta: CP_2
a) dal certificato del Servizio Psichiatrico Diagnosi Cura dell'Asp di con Pt_1 il quale, in data 3.12.2021, a seguito di una visita specialistica, è stato attestato che la è affetta da “Marcata sindrome depressiva-ansiosa reattiva con CP_2 fobie, somatizzazioni e insonnia resistente”, da cui è conseguita la prescrizione di psicofarmaci, quale lo Zolof e il Tavor;
b) dalle successive prescrizioni mediche con cui, in data 23.1.2013, sono stati prescritti nuovamente psicofarmaci all'appellata (Serenase, Disipal, Tavor e Imovana); c) dal certificato del 15.5.2013, rilasciato dal Dott.re , direttore del Persona_12
SPDC dell con cui - dopo un'ulteriore visita, datata 28.2.2013 e Parte_2 una valutazione psicodiagnostica - è stato diagnosticato un “Disturbo post- traumatico da stress”. Tali conclusioni sono state pienamente corroborate dai consulenti tecnici d'ufficio nominati in appello, il Dott. e la Dott.ssa , i quali - Persona_8 Persona_7 avvalendosi della documentazione medica, del colloquio psichiatrico e del test di Rorschach - hanno accertato che la è affetta da disturbo depressivo con ansia CP_2 reattiva post-traumatico, insorto a seguito dell'evento denunciato (Caduta dal lettino), che la stessa, come dichiara nei suoi scritti difensivi, ha vissuto come un segno ostativo al suo desiderio di maternità. Dal verificarsi di quell'evento ha, infatti, iniziato ad accusare una sintomatologia psichica caratterizzata da insonnia, ansia, sensazione di mancanza d'aria e calo del tono dell'umore. Detto disturbo, come detto, è emerso dalla visita, dal colloquio psichico, dalla documentazione e dal test psicodiagnostico somministrato a cui è stata sottoposta l'odierna appellata e le è stato diagnostico con la comune criteriologia, oltre ad essere confermato dal test psicodiagnostico Per_13
7 Peraltro, i consulenti tecnici d'ufficio hanno rilevato come - confutando la doglianza mossa dall'appellante - l'istruttoria espletata, nel corso dei due gradi di giudizio, abbia di fatto confermato l'insorgenza del disturbo psichico con la vicenda e il suo il perdurare nel periodo successivo e, quindi, la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico e le condizioni psicopatologiche della CP_2
In sintesi, i consulenti hanno confermato che l'evento traumatico vissuto dalla CP_2
(caduta dal lettino) sia da ritenersi del tutto idoneo a mobilitare nella stessa “emozioni e reazioni psichiche talmente intense da produrre alterazioni psicopatologiche di una certa rilevanza clinica”. Ne consegue che, contrariamente a quanto paventato dall'appellante, i danni in esame non possono considerarsi eccessivi rispetto all'evento traumatico. Infatti, a tal proposito, il dott. e la Dott.ssa hanno Persona_8 Persona_7 spiegato come le reazioni psichiche a un trauma sono variabili in funzione delle condizioni psichiche del soggetto, delle circostanze, dei life events e delle motivazioni. Nel caso in esame, la particolare fragilità del soggetto, anche in relazione al percorso di procreazione medicalmente assistita e all'impatto dell'evento lesivo sulla sfera personale, sociale e razionale, ha reso probabile e credibile, a giudizio degli esperti, che quei danni psichici si siano potuti verificare proprio in conseguenza dell'evento traumatico che ha visto come spiacevole protagonista la medesima appellata. I consulenti, infatti, hanno rilevato la presenza di elementi concordanti - sotto il profilo clinico, fenomenico, dell'adeguatezza lesiva e della successione temporale - che confermano l'esistenza di un nesso causale diretto ed univoco tra l'evento in esame e l'insorgenza del disturbo psicopatologico, considerato idoneo a produrre un effetto lesivo per la vita quotidiana della CP_2
I consulenti hanno anche escluso l'esistenza di patologie psichiche pregresse rispetto all'evento in esame, contrariamente a quanto prospettato dall Parte_2
In ultimo, deve dirsi che - alla luce del tempo intercorso tra la data dell'evento traumatico e i danni patiti dalla della natura e dell'entità delle patologie che ne sono CP_2 derivate - è evidente la presenza di una menomazione permanente, cronica e stabile della e tale da integrare gli estremi del vitium, idoneo, quindi, ad incidere sulla sua CP_2 vita quotidiana, lavorativa e di relazione. Infatti, a parere dei consulenti tecnici di ufficio, il danno biologico subito dalla CP_2
- inteso come menomazione, lesione o riduzione della sua integrità psicofisica - ha comportato un periodo di inabilità temporanea totale di giorni sette a decorrere dal 21.12.2012, un periodo di inabilità parziale di giorni trenta al 50% e di giorni sessanta al 25%. Con la conseguenza, che il danno biologico subito dall'appellata è stato valutato nella misura complessiva del 15%. Per tutte le ragioni appena esposte, l'effettività del fatto storico, la responsabilità Part dell e la sussistenza di un nesso causale tra l'evento traumatico e i danni patiti dalla risultano comprovati. CP_2
difese a carattere sublimatorio. Il riscontro di risposte "ossa", indica la presenza di elementi distorsivi del processo percettivo, segnali regressivi della coscienza (caratterizzati principalmente dalla "perdita del contatto vitale"), rappresentazioni depressive e tematiche di morte. L'analisi del fenomeno di shock alla IV tavola denota un segnale di panico angoscioso, sentimenti di colpa e di angoscia sottostanti a un vissuto conflittuale profondo con le istanze Superegoiche e ad una carenza del controllo sugli affetti. In conclusione, il pensiero del soggetto appare poco controllato e abbastanza impreciso: è probabile che la presenza di un disturbo psicopatologico riduca sia le capacità di direzionare le attività ideative che le capacità di controllare la vita pulsionale.”
8 Ne consegue che l'appello, nella parte in cui censura la decisione del Tribunale in ordine all'an debeatur, deve essere rigettato. Al contrario, l'appello è fondato e merita di essere accolto con riferimento alla quantificazione del danno (quantum debeatur) operata dal Tribunale, la cui statuizione, infatti, deve essere riformata mediante una nuova determinazione del risarcimento da riconoscere alla per le ragioni di seguito riportate. CP_2
In via preliminare, in punto di diritto, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (v. Cass. Civ., Sez. 3, n. 1361 del 23 gennaio 2014).2 Ancora sul punto, è conveniente precisare che il grado di invalidità permanente indicato da un “barème” medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (v. Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 10912 del 7.5.2018). Premesso ciò, nel caso di specie, la perizia redatta dai consulenti tecnici d'ufficio nominati in grado di appello, Dott. e Dott.ssa , ha Persona_8 Persona_7
9 accertato, come già anticipato, a favore della la sussistenza di un danno CP_2 biologico permanente - inteso come riduzione dell'integrità psico-fisica - nella misura complessiva del 15%, ritenuta dalla Corte più congrua rispetto a quella indicata nella consulenza tecnica svolta in primo grado dal dott. e su cui si era fondata la Per_1 decisione del Tribunale di Cosenza. Infatti, gli esperti nominati in appello, hanno motivato la loro valutazione sulla base di argomentazioni valide e maggiormente confacenti la situazione in cui versa la odierna appellata, dimostrando, peraltro, l'infondatezza delle controdeduzioni redatte dal Dott.
consulente tecnico di parte appellata. Persona_14
In particolare, i consulenti, in sede di chiarimenti, hanno spiegato di aver tenuto conto dell'anamnesi, della condizione clinica generale riscontrata obiettivamente nel corso della visita peritale, della documentazione sanitaria allegata nei fascicoli processuali e che sono pervenuti al riconoscimento di una forma lieve di lesione psico-fisica che, come detto, è stata valutata con la percentuale massima del 15%, anche sulla base del test Rooschach somministrato alla appellata, escludendo le situazioni di gravità e le complicanze prospettate dal consulente tecnico di parte, dott. in quanto prive di Per_14 adeguato riscontro oggettivo. È stata, infatti, riscontrata una carenza di produzioni documentali attestanti un decorso particolarmente grave o la necessità di cure continuative o ricoveri che, secondo le comuni pratiche medico-legali, avrebbero caratterizzato un percorso di gravità e complicanze. Ne consegue che il danno risarcibile a favore della tenuto conto del 15% di CP_2 danno biologico riconosciutole dai CTU nonché dell'età della stessa al momento del sinistro (43 anni), ammonta - applicando i parametri contenuti nelle tabelle di Milano - ad euro 54.109,00, suscettibile di personalizzazione fino a un massimo di euro 70.854,00. Orbene, nel caso in esame, procedendo ad una personalizzazione del danno - in modo da tener conto delle condizioni personali e soggettive e della gravità della lesione (in particolare, dell'impatto del trauma sul progetto di maternità e sul benessere psico-fisico complessivo della danneggiata) e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno3 - la Corte ritiene equo riconoscere in favore della in CP_2 parziale riforma della sentenza impugnata, la somma di euro 70.854,00, a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale patito, oltre interessi legali sulla somma devalutata al momento alla data del fatto, annualmente rivalutati fino al saldo nonché rivalutazione monetaria. Quanto alle spese del giudizio di appello che ammontano -avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022- in complessivi euro 14.320,00 per compensi professionali (valore della causa: scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00; fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria -cfr Cass. ord. n. 29857/2023- e fase decisoria;
valori medi), oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, come per legge, la Corte ritiene che, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello, il 50% delle stesse debba essere compensato tra le parti, mentre il residuo
10 50%, pari ad euro 7.160,00, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, come per legge, debba essere posto a carico dell Parte_2
Per le medesime ragioni, la Corte pone le spese di ctu di primo e secondo grado a carico dell'odierno appellante nella misura del 75%, e a carico dell'odierna appellata nella misura residua del 25%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro - I^ sez. civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall , in persona del Parte_3
l.r.p.t., avverso la sentenza n. 1724/2019, pubblicata il 25.8.2019, del Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
-condanna l in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Parte_2 CP_2
della somma di euro 70.854,00, a titolo di risarcimento del danno non
[...] patrimoniale patito da quest'ultima, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto, annualmente rivalutati fino al saldo nonché rivalutazione monetaria;
-pone, definitivamente, a carico dell il 75% delle spese di liquidazione Parte_2 del consulente tecnico d'ufficio di primo grado, Dott. e a carico di Persona_3
il residuo 25%; Controparte_2
-rigetta, nel resto, l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio per il 50% (pari ad euro 7.160,00), ponendo a carico dell il restante 50% che si liquida in euro Parte_2
7.160,00, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, come per legge;
-pone, definitivamente, a carico dell il 75% delle spese di liquidazione Parte_2 dei consulenti tecnici d'ufficio nominati nel giudizio di appello, Dott. Per_8
e Dott.ssa , e a carico di il restante 25%.
[...] Persona_7 Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Perri Anna Maria Raschellà
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ecco gli esiti del test RORSCHACH-Pralp3: “Concludendo, il rapporto tra le determinanti formali ed affettive, indica che i procedimenti ideativi possono risentire dell'influenza degli elementi di natura emotiva. Vi è un discreto equilibrio tra il momento di mediazione razionale e l'espressione comportamentale degli elementi della vita affettiva e pulsionale anche se, a livello più profondo, alcune emergenze affettive e pulsionali possono ricevere un'integrazione incompleta e di conseguenza, vengono elaborate in forme poco comunicabili. L'analisi dei contenuti di risposta mette in evidenza la tendenza all'uniformità dei processi di pensiero e la conseguente "flessione" del tono dell'umore. Il contatto umano appare difficoltoso da parte del soggetto che ha la tendenza ad evitare le situazioni d'interazione sociale e a rapportarsi in una maniera piuttosto passiva nelle situazioni sociali in cui si trova coinvolto. Il soggetto mette in atto difese ipocondriache e tende alla somatizzazione del conflitto. Ciò, probabilmente, a copertura di sentimenti di inadeguatezza. Nel protocollo vi sono elementi che suggeriscono la presenza di meccanismi conflittuali, sentimenti di colpa e 2 V. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 531 del 14 gennaio 2014: “In tema di danno non patrimoniale risarcibile, il danno biologico, quello morale e quello dinamico-relazionale non costituiscono conseguenza indefettibile della lesione dei diritti della persona, occorrendo valutare caso per caso, nel rispetto del principio della "integralità" del risarcimento, se il danno non patrimoniale presenti o meno tutti i siffatti aspetti, a tal fine dovendo il giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato ed individuare quali concrete ripercussioni negative si siano verificate sul valore-uomo. Ne consegue che la mancanza di danno biologico non esclude la configurabilità del danno morale soggettivo e di quello dinamico- relazionale, quale conseguenza autonoma della lesione e pertanto, ove il fatto lesivo abbia profondamente alterato il complesso assetto dei rapporti personali all'interno della famiglia, il danno non patrimoniale per lesione di interessi costituzionalmente protetti deve trovare ristoro nella tutela apprestata dall'art. 2059 cod. civ.” 3 Sul punto v. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 9238 del 21 aprile 2011 “In materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purchè sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno”.