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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8002 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Napoli, dr.ssa Roberta Manzon, in funzione di Giudice del lavoro, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 4/11/2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2806/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile TRA
, cod. fisc. , rapp.ta e difesa dagli avv. ROTOLO Parte_1 C.F._1 GAETANO e ROTOLO FRANCESCO
RICORRENTE E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata presso la sede CP_1 dell' , rappresentata e difesa dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 5.02.2025, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n. 7371/2024 R.G. e, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità). Si è costituito tempestivamente l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico CP_1 riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue. Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento. Ed infatti, conferito nuovamente incarico ad altro perito, questi, col proprio elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- ha evidenziato come il consulente già nominato fosse pervenuto a conclusioni pienamente condivisibili, e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate. In ricorso, parte ricorrente ha eccepito che il CTU, nella precedente fase processuale, non aveva valutato adeguatamente le patologie riscontrate e le compromissioni funzionali che esse causavano in concreto. Le contestazioni mosse alle valutazioni espresse dal primo perito hanno riguardato principalmente la patologia neuropsichiatrica, che il CTU si è limitato a definire genericamente come “sindrome depressiva,” senza alcun riferimento alla grave forma di depressione endogena da cui è affetta la ricorrente come si evince dalle certificazioni del Centro di salute mentale presso cui è in cura. Contrariamente a quanto assunto dalla parte istante, il nuovo CTU, analizzando le varie patologie, ha riscontrato “Depressione ansiosa reattiva;
ipertensione arteriosa in compenso;
cervicoartrosi con limitazioni funzionali”, ritenendo che “la valutazione rientra nell'ambito del codice 2206, con quantificazione del 40%, elevabile di alcuni punti in ragione della significativa quota ansiosa del quadro clinico: 50%; ”quanto alle altre patologie, ha ritenuto che l'ipertensione è in buon compenso e senza complicanze e la patologia artrosica non determina apprezzabili deficit sul piano funzionale. Conseguentemente, avuto riguardo alle due CTU redatte nel presente e nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con esse, parte istante va ritenuta invalida al 50%. Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Così deciso in Napoli, il 4.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon