CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1047/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6986/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002509000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002509000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002509000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002509000 IRPEF-ALTRO 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002509000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.03480202200002 509000 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza in data 16.09.2022 e notificato a mezzo del servizio postale in data 14.06.2023, derivante dal mancato pagamento della cartella di pagamento 0342018001958383400 e dall'avviso di accertamento n.
TD3010201031.
Ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) Violazione art. 86, comma 2, DPR 602/73 bene strumentale indispensabile per l'esercizio della propria attività; b) Violazione di legge ed errata emissione del provvedimento di fermo prima del decorso del termine dalla notifica della cartella;
c) Nullità ed inesistenza del titolo posto a base del fermo oltre comunque intervenuta decadenza per omessa notifica della cartella nel termine dell'art. 25, c.1, lett. b), DPR n.602 del 29/09/1973; d) Inidoneità dell'istruttoria dell'Ufficio, nella produzione ed emissione del ruolo ex art. 36ter, violazione dei diritti del contribuente di garanzia e difesa ed omesso contraddittorio.
Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni ed ha resistito al ricorso.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita.
La corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 86, comma 2, DPR 602/73, essendo stato fermato un bene strumentale indispensabile per l'esercizio della propria attività.
Il motivo è infondato.
A seguito delle modifiche apportate all'art.86, co 2 del d.p.r. n. 602/1973, dall'art. 52, co 1 lett. m-bis del D.
L. n. 69 del 2013, il debitore che svolge un'attività di impresa ovvero una professione può inibire la procedura del fermo amministrativo se fornisce adeguata dimostrazione che il bene immobile oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo ha natura strumentale allo svolgimento delle attività.
Ebbene nel caso in esame, deve ritenersi che il ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione che la vettura sia effettivamente inerente e funzionale all'esercizio della attività e alla produzione dei relativi proventi, avendo omesso di allegare e quindi dimostrare le modalità di svolgimento del suo lavoro, la sede dell'attività lavorativa, la distanza della sede lavorativa dal suo domicilio, evidenziando che lo stralcio del registro dei beni ammortizzabili prodotto in atti non ha alcun valore probatorio, trattandosi di un mero foglio dattiloscritto, dalla provenienza incerta.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione di legge ed errata emissione del provvedimento di fermo prima del decorso del termine dalla notifica della cartella.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate risulta che la notifica della cartella
0342018001958383400 è stata eseguita ai sensi dall'art.60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che il messo notificatore, dopo avere constatato che il destinatario risultava irreperibile all'indirizzo, che a sua volta si palesava inesistente, e richiesto visura, ha dato atto nella relata di notifica di avere notificato l'atto mediante procedura di deposito in busta chiusa sigillata, sulla quale è trascritto il numero cronologico della notificazione, presso la casa comunale di Falconara Albanese ed affissione di avviso di deposito, in busta sigillata, nel relativo albo, poiché nello stesso comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
Al riguardo, va detto che in tema di notificazione dell'avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento, ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973) occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. La Suprema Corte (Cass.8823/2024,
n.28858/2024 ,2024/28044), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatolo di cui all'art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatolo;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, ne ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire allo accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018). Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, la Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass.
08/03/2019, n.6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n.14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso. In forza di tali principi, deve ritenersi l'illegittimità del procedimento notificatorio seguito per la cartella in oggetto, non risultando da nessun atto (e, in particolare, dalla relata di notifica) l'effettuazione, da parte del messo notificatore, delle attività di ricerca anche anagrafica presso gli uffici comunali volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, evidenziando che la visura richiesta dal notificatore non è stata prodotta in atti.
L'accertata omessa notifica della cartella 0342018001958383400, comporta, assorbiti gli altri motivi,
l'accoglimento del ricorso con riferimento a tale cartella, mentre il ricorso deve essere rigettato con riferimento all'avviso di accertamento n. TD3010201031, il quale, come si evince dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, è stato certamente notificato al ricorrente, il quale, infatti, lo ha impugnato, con esito negativo e conseguente conferma dello stesso, atteso che sebbene annullato dalla sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di Cosenza n. 3665/05/2022, è stato successivamente confermato, a seguito dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, con la sentenza n.2725/01/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, depositata in data 25 ottobre 2023.
Atteso l'esito del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato, che conferma per il resto, solo con riferimento alla cartella 0342018001958383400;
dichiara le spese interamente compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6986/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002509000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002509000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002509000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002509000 IRPEF-ALTRO 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002509000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.03480202200002 509000 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza in data 16.09.2022 e notificato a mezzo del servizio postale in data 14.06.2023, derivante dal mancato pagamento della cartella di pagamento 0342018001958383400 e dall'avviso di accertamento n.
TD3010201031.
Ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) Violazione art. 86, comma 2, DPR 602/73 bene strumentale indispensabile per l'esercizio della propria attività; b) Violazione di legge ed errata emissione del provvedimento di fermo prima del decorso del termine dalla notifica della cartella;
c) Nullità ed inesistenza del titolo posto a base del fermo oltre comunque intervenuta decadenza per omessa notifica della cartella nel termine dell'art. 25, c.1, lett. b), DPR n.602 del 29/09/1973; d) Inidoneità dell'istruttoria dell'Ufficio, nella produzione ed emissione del ruolo ex art. 36ter, violazione dei diritti del contribuente di garanzia e difesa ed omesso contraddittorio.
Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni ed ha resistito al ricorso.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita.
La corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 86, comma 2, DPR 602/73, essendo stato fermato un bene strumentale indispensabile per l'esercizio della propria attività.
Il motivo è infondato.
A seguito delle modifiche apportate all'art.86, co 2 del d.p.r. n. 602/1973, dall'art. 52, co 1 lett. m-bis del D.
L. n. 69 del 2013, il debitore che svolge un'attività di impresa ovvero una professione può inibire la procedura del fermo amministrativo se fornisce adeguata dimostrazione che il bene immobile oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo ha natura strumentale allo svolgimento delle attività.
Ebbene nel caso in esame, deve ritenersi che il ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione che la vettura sia effettivamente inerente e funzionale all'esercizio della attività e alla produzione dei relativi proventi, avendo omesso di allegare e quindi dimostrare le modalità di svolgimento del suo lavoro, la sede dell'attività lavorativa, la distanza della sede lavorativa dal suo domicilio, evidenziando che lo stralcio del registro dei beni ammortizzabili prodotto in atti non ha alcun valore probatorio, trattandosi di un mero foglio dattiloscritto, dalla provenienza incerta.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione di legge ed errata emissione del provvedimento di fermo prima del decorso del termine dalla notifica della cartella.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate risulta che la notifica della cartella
0342018001958383400 è stata eseguita ai sensi dall'art.60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che il messo notificatore, dopo avere constatato che il destinatario risultava irreperibile all'indirizzo, che a sua volta si palesava inesistente, e richiesto visura, ha dato atto nella relata di notifica di avere notificato l'atto mediante procedura di deposito in busta chiusa sigillata, sulla quale è trascritto il numero cronologico della notificazione, presso la casa comunale di Falconara Albanese ed affissione di avviso di deposito, in busta sigillata, nel relativo albo, poiché nello stesso comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
Al riguardo, va detto che in tema di notificazione dell'avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento, ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973) occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. La Suprema Corte (Cass.8823/2024,
n.28858/2024 ,2024/28044), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatolo di cui all'art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatolo;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, ne ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire allo accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018). Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, la Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass.
08/03/2019, n.6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n.14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso. In forza di tali principi, deve ritenersi l'illegittimità del procedimento notificatorio seguito per la cartella in oggetto, non risultando da nessun atto (e, in particolare, dalla relata di notifica) l'effettuazione, da parte del messo notificatore, delle attività di ricerca anche anagrafica presso gli uffici comunali volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, evidenziando che la visura richiesta dal notificatore non è stata prodotta in atti.
L'accertata omessa notifica della cartella 0342018001958383400, comporta, assorbiti gli altri motivi,
l'accoglimento del ricorso con riferimento a tale cartella, mentre il ricorso deve essere rigettato con riferimento all'avviso di accertamento n. TD3010201031, il quale, come si evince dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, è stato certamente notificato al ricorrente, il quale, infatti, lo ha impugnato, con esito negativo e conseguente conferma dello stesso, atteso che sebbene annullato dalla sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di Cosenza n. 3665/05/2022, è stato successivamente confermato, a seguito dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, con la sentenza n.2725/01/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, depositata in data 25 ottobre 2023.
Atteso l'esito del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato, che conferma per il resto, solo con riferimento alla cartella 0342018001958383400;
dichiara le spese interamente compensate.