Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 17/12/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. VA MI DE IO Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere dr. Giuseppe EL Primo Referendario (relatore)
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23942 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 49927, concernente la riscossione de Eden Tour s.r.l. (P. IVA 01913740229), in persona del legale rappresentante AN NÒ
(C.F. [...]), quale gestore della struttura ricettiva denominata IV , ubicata nel Comune di Pesaro, per 1;
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 11 dicembre 2025 della segretaria dott.ssa Francesca Storari, il relatore dott. Giuseppe EL e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta
FATTO E DIRITTO
1. Il conto in esame riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti a di soggiorno, da parte del suddetto agente contabile, quale gestore della struttura ricettiva IV ,
ubicata nel Comune di Pesaro, per 1.
2. Con la 392/2025 il magistrato istruttore, dopo aver illustra di soggiorno ed aver dato atto della regolarità formale del conto, evidenziava, tra altro, che, sulla base della documentazione già agli atti e di quella acquisita in sede istruttoria, delle imposte da versare al Comune di Pesaro per 1, il numero totale dei pernottamenti, come desumibile dal portale Alloggiati Web , sarebbe stato pari a 4.423 e il numero totale dei pernottamenti esenti, rilevabili dalle dichiarazioni trimestrali, pari a 800, ragion per cui il numero totale di quelli imponibili sarebbe stato pari a 3.623.
Considerata, quindi, la tariffa giornaliera vigente 2,00, complessivo delle imposte di soggiorno dovute al Comune di Pesaro, così come calcolato in base ai documenti agli atti, sarebbe stato pari ad 7.246,00, con uno scostamento rispetto a quanto dichiarato nel modello 21 ( 5.684,00) pari ad 1.562,00.
Pertanto, con nota n. 1871/2024 del 9/10/2024 veniva contestata tale discrasia.
3. Con PEC del 7/4/2025 il legale rappresentante della società Eden Tour trasmetteva un prospetto dei pernottamenti esenti, in quanto di durata superiore a 7 giorni, riguardanti principalmente soggiorni di operai per motivi di lavoro.
i tale prospetto, secondo il magistrato istruttore, si rilevano complessivamente n. 568 pernottamenti esenti, per i quali appare opportuno evidenziare quanto segue:
- non è stata fornita alcuna documentazione giustificativa (come fatture o ricevute), che permetta di comprovare tali pernottamenti esenti;
- sussiste ambiguità riguardo alla contabilizzazione dei pernottamenti esenti sopra riportati: non è chiaro se essi siano già ricompresi nei complessivi n. 800 pernottamenti dichiarati nei due trimestri o se essi debbano essere aggiunti a tale cifra;
- n denotato una significativa carenza nel fornire una rendicontazione univoca, precisa e inequivocabile in merito alla quantificazione dei pernottamenti che godono di un regime di esenzione .
Pertanto, il magistrato istruttore ha sostenuto che ciò comporta e imposte di soggiorno riscosse, che costituisce un elemento di criticità sostanziale, che non consente di ricostruire con la necessaria accuratezza un quadro completo e affidabile della gestione.
4. In conclusione, dunque, stante la mancata precisa individuazione dei pernottamenti esenti, il magistrato istruttore ha evidenziato che, in assenza di dati certi, può farsi affidamento unicamente sui dati aggregati desumibili dalle due dichiarazioni trimestrali presentate relativamente al II e al III trimestre 2021.
Pertanto, secondo il magistrato istruttore, il conto non potrebbe essere oggetto di discarico, persistendo 1.562,00, pari alla differenza tra l'imposta di soggiorno indicata nel mod.
21 5.684,00) e quello ricostruito sulla base della documentazione a disposizione di questa Sezione 7.246,00).
5. Orbene, risulta che, nel frattempo, in data 30/5/
contabile Eden Tour s.r.l. in persona del legale rappresentante AN NÒ, quale gestore della struttura ricettiva denominata , ha versato, giusta comunicazione pervenuta dal Comune di Pesaro (v. DAeD n. 000148 del 9/6/2025)
1.562,00, pari alla differenza oggetto di contestazione nella relazione
.
6.
provveduto al versamento di quanto ancora dovuto, ha chiesto che sia dichiarata la cessata materia del contendere, con conseguente pronunzia di discarico.
7. Il Collegio rileva che, stante il sopravvenuto pagamento integrativo 1.562,00 1 al Comune di Pesaro 7.246,00, contabile e disporsi la compensazione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando:
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e contabile den Tour s.r.l incaricato della riscossione delle imposte di soggiorno, quale gestore della struttura ricettiva denominata , ubicata nel Comune di Pesaro 2021.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente Giuseppe EL VA MI DE IO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)