Decreto presidenziale 3 marzo 2025
Decreto cautelare 19 marzo 2025
Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 25/06/2025, n. 12610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12610 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12610/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09492/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9492 del 2023, proposto da EZ CU, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Cultura, l’Avvocatura Generale dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- dell'avviso pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente in data 26 maggio 2023, con cui la stessa ha comunicato ai candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), del profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico finanziario (Codice ECO), le istruzioni e le tempistiche per procedere alla scelta dell'amministrazione di destinazione, nella parte in cui risulti lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico finanziario (Codice ECO), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 3094, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso e per la presenza di un quesito ambiguo/fuorviante all'interno del suo questionario prova;
- della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» per il profilo ECO, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 3094, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso e per la presenza di un quesito ambiguo/fuorviante all'interno del suo questionario prova;
- della graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo ECO, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente a causa della mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso e della presenza di un quesito ambiguo/fuorviante all'interno del suo questionario prova;
- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da parte ricorrente, pari a 23,125, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione dei titoli in suo possesso, nonché dalla presenza di un quesito ambiguo/fuorviante all'interno del suo questionario prova;
- del punteggio numerico, pari a 1 punto, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa dichiarata in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno +1 punti per i titoli di laurea posseduti dalla stessa e +0,75 per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- dell'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito ambiguo/fuorviante;
- del punteggio numerico pari a 22,125 assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dall'erronea somministrazione del quesito n. 38;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare
riferimento al quesito n. 38 del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 38 del questionario di parte ricorrente;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo ;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- di tutti i verbali con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di laurea, per il profilo ECO;
- del bando del concorso de quo , ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria finale del concorso de quo , con condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e del punteggio numerico riportato dalla stessa in sede di prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria finale del concorso de quo .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura, dell’Avvocatura Generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente ha agito in giudizio lamentando l’erronea valutazione dei propri titoli da parte della commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nonché l’illegittimità di uno dei quiz somministrati, ritenuto ambiguo e/o fuorviante;
- in particolare, quanto alla valutazione dei titoli, la parte lamenta, da un lato, l’omessa valorizzazione dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, dall’altro, l’equiparazione tra laurea triennale e laurea magistrale (titolo posseduto dal candidato), asseritamente illegittima;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza pubblica del 3 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il Collegio non ha ragione di discostarsi dalle valutazioni effettuate in sede cautelare;
- per quanto concerne il quesito situazionale (n. 38), la parte si è limitata a suggerire una risposta, a suo dire preferibile (più efficace), rispetto a quella scelta dalla commissione e, dunque, a richiedere un sindacato sostitutivo su valutazioni tecniche precluso al giudice amministrativo, posto che la formulazione della domanda risulta chiara e le risposte sottendono approcci radicalmente diversi al problema posto, senza alcuna ambiguità in grado di disvelare profili di eccesso di potere;
- è, altresì, infondata la censura concernente l’omessa valorizzazione dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, non prevista dalla lex specialis quale ragione di attribuzione di un punteggio aggiuntivo, giacché, in mancanza di una norma che disciplini i requisiti di accesso al concorso e la valutazione dei titoli di merito, la loro individuazione è riservata alla discrezionalità dell’amministrazione, che, nel caso di specie, non appare esercitata in modo arbitrario o irragionevole, posto che i titoli ritenuti idonei all’assegnazione di un punteggio aggiuntivo hanno tutti la natura di diplomi accademici;
- infine, è fondato il motivo concernente l’illegittima equiparazione tra laurea triennale e laurea magistrale, come da costante giurisprudenza di questa Sezione, che in questa sede può essere richiamata a norma dell’art. 74 c.p.a. (cfr. sentenze n. 18808 del 12 dicembre 2023; nn. 18904 e 18905 del 12 dicembre 2023; n. 19550 del 22 dicembre 2023; in termini, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2025, n. 344), relativa al concorso in oggetto, con la conseguenza che le amministrazioni intimate, per quanto di competenza, dovranno provvedere (ove ciò non sia ancora avvenuto in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2163/25) alla rivalutazione della posizione del ricorrente e all’attribuzione del punteggio aggiuntivo rivendicato a tale titolo, con ogni consequenziale determinazione in ordine agli effetti sulla procedura concorsuale;
- l’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate; contributo unificato refuso, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO