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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3783/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008714871000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008714871000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202300047640000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160090584545000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160090584545000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170011610544000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170021915954000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170036376848000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170043586166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170043586166000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170043586166000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180028432106000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180058395991000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180058395991000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200057211322000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210066959523000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210066959523000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210066959523000 BOLLO 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2889/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste sulla sospensiva.
Resistente/Appellato: - Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 08/07/2024, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249008714871/000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202300047640000, entrambe emesse da Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificate il
16/05/2024, deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi (triennale per tassa automobilistica, quinquennale per IRPEF e imposta sostitutiva).
Si sono costituite in giudizio le controparti, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, la prescrizione decennale dei tributi erariali e degli accessori, nonché la regolare notifica di atti interruttivi e la sospensione dei termini per emergenza VI-19.
DIRITTO
Il ricorso è infondato nel merito.
Alla luce della documentazione prodotta dagli enti resistenti, che prova la regolare notifica degli atti prodromici, e tenuto conto che per i tributi erariali (IRPEF, IVA) si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10549/2019; Cass. n.
8713/2022) il ricorso è privo di fondamento. per la tassa automobilistica, anche a voler ritenere la prescrizione triennale, risultano notificati atti interruttivi
(2019 e 2022) e sospensione dei termini per emergenza VI (D.L. 18/2020), sicché nessuna prescrizione
è maturata.
Pertanto, gli atti impugnati sono legittimi.
Si compensano le spese tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali per l'emergenza VI-19.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo, 24.11.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3783/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008714871000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008714871000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202300047640000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160090584545000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160090584545000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170011610544000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170021915954000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170036376848000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170043586166000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170043586166000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170043586166000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180028432106000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180058395991000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180058395991000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200057211322000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210066959523000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210066959523000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210066959523000 BOLLO 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2889/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste sulla sospensiva.
Resistente/Appellato: - Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 08/07/2024, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249008714871/000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202300047640000, entrambe emesse da Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificate il
16/05/2024, deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi (triennale per tassa automobilistica, quinquennale per IRPEF e imposta sostitutiva).
Si sono costituite in giudizio le controparti, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, la prescrizione decennale dei tributi erariali e degli accessori, nonché la regolare notifica di atti interruttivi e la sospensione dei termini per emergenza VI-19.
DIRITTO
Il ricorso è infondato nel merito.
Alla luce della documentazione prodotta dagli enti resistenti, che prova la regolare notifica degli atti prodromici, e tenuto conto che per i tributi erariali (IRPEF, IVA) si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10549/2019; Cass. n.
8713/2022) il ricorso è privo di fondamento. per la tassa automobilistica, anche a voler ritenere la prescrizione triennale, risultano notificati atti interruttivi
(2019 e 2022) e sospensione dei termini per emergenza VI (D.L. 18/2020), sicché nessuna prescrizione
è maturata.
Pertanto, gli atti impugnati sono legittimi.
Si compensano le spese tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali per l'emergenza VI-19.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo, 24.11.25 IL PRESIDENTE