Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2141 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice Dott.ssa Valentina Lisi Giudice Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2141/2024 promossa congiuntamente da:
nata a [...] ) il 12.03.1983 e residente in [...] Parte_1 interno 11 Chiavari (Ge) C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Massimiliano Fanti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Via Massetana 111 53018 LE (Si) come da mandato in calce al ricorso e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] della Fonte 13/b Loc. S. Lorenzo a Merse , C.F. , rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. Massimiliano Fanti, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._3
e nel suo Studio in LE (Si) Loc. Rosia Via Massetana 111 come da mandato in calce al ricorso RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 14.11.2024 ) avente ad oggetto: Divorzio congiunto - CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 11.11.2024 i ricorrenti e hanno assunto : che il Tribunale di Siena aveva Parte_1 Parte_2 omologato il ricorso per separazione consensuale con Decreto del 01.03.2023; che stante l'ampio lasso di tempo intercorso dopo la separazione e la mancata volontà di riconciliarsi le parti intendevano richiedere lo scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
1- i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto con diritto di fissare liberamente la propria residenza, ma con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio
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2- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, mentre il marito verserà un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 250,00 per il figlio per rivalutabili ISTAT come per legge, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo del CNF.. I genitori si impegnano a rimborsare il proprio 50% del costo delle spese commesse in favore del figlio , al genitore che le ha anticipate entro e non oltre il mese successivo all'effettivo esborso, dietro presentazione di idonea fatturazione fiscale. Le eventuali spese straordinarie per il figlio che non siano state preventivamente concordate tra i genitori saranno sostenute in via esclusiva dal genitore che le ha disposte senza poterne richiedere il rimborso all'altro
3- I coniugi, che in occasione del loro matrimonio avevano scelto il regime patrimoniale di comunione legale dei beni dichiarano di aver già provveduto a spartirsi i reciproci beni mobili, che attualmente non esiste alcun bene in comproprietà fra loro e che in proposito non hanno niente a rivendicare l'uno rispetto all'altro;
4- l'abitazione posta in Piazza della Fonte numero 13/B interno 7 Frazione San Lorenzo a Merse – Monticiano (Si) , viene assegnata, con tutto quanto la arreda e la correda, alla moglie che, pertanto, continuerà a risiedere presso tale immobile unitamente al figlio nei confronti del quale viene concordato l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso la madre;
5- le decisioni di maggiore importanza per il figlio relativamente alla formazione , educazione , istruzione e salute dovranno essere prese dai genitori di comune accordo, mentre quelle relative alla ordinaria amministrazione verranno prese dal genitore con il quale i figli saranno al momento.
6- Il figlio minore starà un fine settimana con la madre ed un fine settimana con il padre e così via. Relativamente al fine settimana che rimarrà con il padre , questi lo terrà con sé dal venerdì sera, prima di cena , fino alla domenica sera alle ore 22 , oltre ad uno o due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente il martedì ed il mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 21,30. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, verranno trascorse dal figlio alternativamente con il padre e con la madre, alternando tra loro la sera del 24 Dicembre con il giorno del 25 Dicembre, e se possibile suddividendo a metà le vacanze natalizie con un genitore dal 25 Dicembre al 30 Dicembre e con l'altro dal 31 Dicembre al 6 Gennaio . La regola dell'alternanza varrà anche per le vacanze pasquali ed i ponti primaverili del 25 Aprile, 1 maggio e 2 Giugno , sempre secondo le esigenze lavorative dei genitori. Resta salva la possibilità per i genitori di concordare, di volta in volta, diversi periodi di permanenza presso di loro e ciò a seconda delle reciproche necessità che di volta in volta si venissero a creare. Per quanto riguarda il periodo feriale estivo, il figlio trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche consecutive, in altro periodo. I coniugi si comunicheranno reciprocamente i periodi delle proprie vacanze con congruo anticipo e comunque , entro il 31 maggio di ogni anno per il Sig. ed entro il 31 ottobre di ogni anno per la Sig.ra Parte_2 [...]
Parte_1 Entrambi i genitori di comune accordo ritengono fondamentale per i figli avere un sereno rapporto con le figure genitoriali e con le loro famiglie di origine , perciò ciascun genitore assume come proprio obbligo civile e umano quello di favorire nei figli l'affetto ed il rispetto verso l'altro. Sarà cura di tutti e due i genitori tenersi informati sull'istruzione del figlio, prevedendo con ciò anche il dovere di recarsi a conferire con gli insegnanti e partecipare alle loro attività scolastiche. Entrambi i genitori dovranno rendersi partecipi delle attività svolte dal figlio nel tempo libero, concordandone i tempi e i modi. Le parti stabiliscono che tali condizioni hanno natura indicativa e pertanto di comune accordo , essi potranno apportare concordemente tutte le modifiche si rendessero
Pagina 2 necessarie secondo le esigenze dei figli ed i loro rispettivi impegni di lavoro
7- L'eventuale assegno unico, detrazioni o rimborsi, bonus fiscali , una tantum e provvidenze di qualsiasi genere spettanti al marito, in ragione del figlio, verranno assegnati alla Sig.ra e ciò per espresso accordo tra le parti;
Parte_1
8- ad ogni effetto di legge i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, si danno reciprocamente consenso per il rilascio ed i futuri rinnovi del passaporto, di ogni altro documento valido per l'espatrio nonché di qualunque altro documento per il quale si necessiti l'autorizzazione o l'assenso dell'altro coniuge. Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Con nota depositata in data 26.2.2025 , su richiesta del Giudice istruttore, le parti hanno fornito gli estremi della trascrizione del matrimonio in Italia. Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, considerato che sono decorsi i termini prescritti e che le parti non hanno ripreso la convivenza. Il Tribunale, può recepire le condizioni indicate nel ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico, né sono contrarie all'interesse del figlio minore Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 14.11.2024 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in data 11 Gennaio 2008 in ND NA ( AL) trascritto agli Atti del
[...] Comune di Monticiano al n. n.6 parte 2 serie c-dell' anno 2014 alle condizioni come riportate in parte motiva.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monticiano di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
3) Nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 3.3.2025
La Presidente est. Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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