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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/08/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1167/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Luigi Nannipieri Presidente relatore Dott. Carmine Capozzi Consigliere Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1167/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII promossa da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SANTORO VINCENZO
RECLAMANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MICHELE DAL CP_1 C.F._1
POGGETTO (C.F. C.F._2
con il patrocinio Controparte_2
RECLAMATI
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 59/2025 del Tribunale di Lucca pubblicata il 26 maggio 2025
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
In data 22 agosto 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni
Per la parte reclamante :
CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, adita in composizione collegiale, voglia, ai sensi degli artt. 50 e 51 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza:
1. Disporre in ogni caso e preliminarmente, ai sensi dell'art. 50, comma 3, CCII, la sospensione immediata degli effetti della sentenza reclamata, comprese le nomine del curatore e del giudice delegato, le pubblicazioni nei registri e gli ulteriori effetti pregiudizievoli, fino alla definizione del presente reclamo;
2. Accertare e dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, effettuata a mezzo Controparte_3
in violazione dell'art. 40, comma 6, e ss. CCII e di conseguenza la
[...] nullità della sentenza reclamata e per l'effetto, Revocare integralmente la sentenza n. 59/2025, pubblicata in data 26 maggio 2025 dal Tribunale di Lucca – Sezione Crisi d'Impresa – R.G. n. 63-1/2025, dichiarativa dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società per Parte_1 nullità insanabile del procedimento per violazione del contraddittorio;
3. Dichiarare improcedibile il ricorso per liquidazione giudiziale proposto dai signori
e LE AL OG, stante la mancata valida instaurazione del CP_1 contraddittorio;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento/ doppio grado di giudizio di cui i professionisti si dichiarano antistatari.
Per la curatela della liquidazione giudiziale:
CHIEDE che l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, espletato ogni opportuno accertamento in ordine ai fatti dedotti in narrativa, voglia respingere il reclamo ex art. 51 CCII proposto dalla società
[...]
in quanto infondato per le esposte motivazioni e pe Parte_1 confermare la sentenza n. 59/2025 emessa dal Tribunale di Lucca in data 29 maggio 2025 nei confronti della società Parte_1
In ipotesi voglia rimettere gli atti al Tribunale di Lucca per una nuova convocazione del debitore, avendo riferimento al termine annuale corrente dalla data di cancellazione della società dal registro delle imprese. Con vittoria di competenze professionali ed accessori.
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 59/2025 pubblicata il 26 maggio 2025 il Tribunale di Lucca dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della , in Parte_1 accoglimento dell'istanza proposta dagli ex dipendenti LE AL OG e CP_1
pagina 2 di 7 che si dichiaravano creditori rispettivamente di € 3.000,00 ed € 15.000,00 a titolo CP_1 di residuo TFR, osservando in motivazione: “rilevato che lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria documentata in atti;
rilevato che parte debitrice non è comparsa all'udienza del 20 maggio 2025 cosicché non risultano dedotte circostanze impeditive;
rilevato che dagli atti emerge una esposizione debitoria largamente superiore ad €. 30.000,00, infatti, tale superamento della soglia emerge dai bilanci depositati dalla stessa società debitrice”.
2. Proponeva reclamo ex art. 51 CCII la società debitrice, deducendo in via preliminare la nullità della notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale e decreto di fissazione udienza, osservando in sintesi : “la società non ha mai avuto conoscenza legale dell'instaurazione del procedimento a suo carico, e si è vista preclusa in modo assoluto e ingiustificato la possibilità di esercitare il proprio diritto al contraddittorio.
1.3. ALla documentazione versata in atti emerge che il Tribunale ha disposto, in luogo della notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la notificazione tramite Portale delle Notifiche Telematiche (PNT), ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza. Il relativo certificato di avvenuta notifica, datato 15 aprile
2025, si limita ad attestare l'impossibilità di eseguire la notifica via PEC per causa imputabile al destinatario, senza tuttavia fornire alcuna concreta documentazione tecnica a sostegno di tale affermazione. In particolare, non è stato prodotto alcun log del gestore PEC, né risultano ricevute di mancata consegna, errori SMTP, notifiche di casella disattivata o piena, né altri elementi che consentano di verificare la veridicità della dedotta impossibilità.
1.4. Al contrario, risulta documentalmente che la società
già in data antecedente alla tentata notifica via PNT e in data antecedente Parte_1 al deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale dei creditori, aveva regolarmente comunicato e iscritto presso il Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC, valido, attivo e perfettamente funzionante. La relativa iscrizione risulta dagli atti camerali
(visura storica estratta il 30/05/2025 e allegata), i quali certificano la presenza della nuova casella come domicilio digitale valido per ogni comunicazione e notificazione ex lege”.
pagina 3 di 7 Si costituiva in giudizio la curatela, che chiedeva il rigetto del ricorso;
i creditori istanti rimanevano contumaci.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, acquisite tramite cancelleria informazioni circa le modalità della notifica ex art. 40 0CCII (e sottoposte al contradditorio le informazioni trasmesse: vedi ordinanza del consigliere istruttore depositata il 31 luglio 2025), la causa veniva trattenuta in decisione in data 22 agosto
2025, sulle conclusioni delle parti, come riportate in intestazione, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Il reclamo è fondato.
La notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza risulta essere stata effettuata ex art. 40, comma 7 CCII, ovvero mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , sul presupposto dell'esito negativo Controparte_4
o impossibilità della notifica PEC ai sensi del precedente comma 6, per causa imputabile al destinatario.
Il programma informatico utilizzato dalle cancellerie (“SIECIC”) invia in automatico le notifiche all'indirizzo INIPEC reperito dal sistema;
nella fattispecie l'invio della PEC non è risultato possibile perché l'indirizzo non è stato trovato (vedi informazioni rese dal fornitore a seguito della segnalazione, già sottoposte al contraddittorio delle parti con provvedimento del 31 luglio 2025: “Il sistema in fase di invio della notifica controlla i dati per invio corretto al Debitore, previa verifica del censimento dell'impresa nella rubrica INIPEC_I. Dai server.log forniti in data
11/04/25 Il soggetto con CF non risulta trovato nella rubrica INIPEC P.IVA_1
[…] Sono presenti più imprese nel registro imprese per tale codice fiscale […] soggetto non trovato”); non essendo stata inviata la PEC non è stata neppure generata una ricevuta di mancata consegna.
Risulta tuttavia della visura camerale che la società reclamante aveva correttamente comunicato al registro delle imprese il cambio del proprio indirizzo PEC sin dal dicembre 2024
pagina 4 di 7 L'art. 40 comma 6 del CCII prevede che la notifica sia effettuata “all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.
Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 179/2012 convertito con legge
221/2012 l'impresa è tenuta unicamente alla comunicazione del proprio indirizzo PEC alla Camera di Commercio, il registro INIPEC è poi “realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali”.
I due indirizzi (quello “risultante dal registro delle imprese” e quello risultante dall' “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”) dovrebbero quindi essere corrispondenti e congruenti.
L'indirizzo PEC comunicato alla Camera di Commercio nel dicembre 2024 era poi regolarmente attivo, come documentato da parte reclamante:
pagina 5 di 7 Non è chiaro per quale motivo l'indirizzo comunicato dall'impresa al registro delle imprese non sia stato reperito nel registro INIPEC dal programma informatico utilizzato dalla cancelleria;
in ogni caso la notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza eseguita ex art. 40, comma 7 CCII mediante inserimento nel portale dei servizi telematici
è nulla, posto che non risulta provato il relativo presupposto, ovvero che l'impossibilità o esito negativo per “causa imputabile al destinatario”: l'impresa ha documentato di essere in possesso di un indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese e regolarmente attivo;
nessuna notifica risulta essere stata inviata a tale indirizzo.
4. Deve quindi dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, con revoca della liquidazione giudiziale e trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca ex 354 c.p.c. (vedi
Cass. 16/03/2025, n.7025: “in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima, come nel caso di meri vizi procedurali, il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice, il quale, rinnovati gli atti nulli, provvede sulla corrispondente istanza”, Cass. 18/09/2015, n.18339); segnalando che l'impresa risulta cancellata dal registro delle imprese in data 30 dicembre 2024 e che quindi l'eventuale nuova dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dovrà in ipotesi intervenire ex art. 33 CCII entro il 30 dicembre 2025.
Le spese di giudizio, avuto riguardo alla particolarità della vicenda ed alle ragioni della decisione (nullità della notifica ex art. 40 comma 7 CCII) possono essere interamente compensate.
Non può trovare applicazione l'art. 147 D.P.R. 115/2002, posto che nella fattispecie l'apertura della liquidazione giudiziale revocata non risulta imputabile né al creditore istante né alla società debitrice (vedi anche Cass. 28/09/2023, n. 27523; Cass.
13/01/2025, n.830).
Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, con la necessità di autorizzazione del tribunale per gli atti indicati (mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare pagina 6 di 7 alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con l'avvertimento che, in caso di violazione, il Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
1) in accoglimento del reclamo dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(CF ); dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
[...] P.IVA_1
Lucca ex 354 c.p.c., segnalando che l'impresa risulta cancellata dal registro delle imprese in data 30 dicembre 2024;
2) dichiara compensate le spese di giudizio
3) dispone che il debitore reclamante, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 45 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore
4) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII
Così deciso nella camera di consiglio del 22 agosto 2025
Il Presidente estensore
Dott Luigi Nannipieri
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Luigi Nannipieri Presidente relatore Dott. Carmine Capozzi Consigliere Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1167/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII promossa da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SANTORO VINCENZO
RECLAMANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MICHELE DAL CP_1 C.F._1
POGGETTO (C.F. C.F._2
con il patrocinio Controparte_2
RECLAMATI
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 59/2025 del Tribunale di Lucca pubblicata il 26 maggio 2025
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
In data 22 agosto 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni
Per la parte reclamante :
CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, adita in composizione collegiale, voglia, ai sensi degli artt. 50 e 51 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza:
1. Disporre in ogni caso e preliminarmente, ai sensi dell'art. 50, comma 3, CCII, la sospensione immediata degli effetti della sentenza reclamata, comprese le nomine del curatore e del giudice delegato, le pubblicazioni nei registri e gli ulteriori effetti pregiudizievoli, fino alla definizione del presente reclamo;
2. Accertare e dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, effettuata a mezzo Controparte_3
in violazione dell'art. 40, comma 6, e ss. CCII e di conseguenza la
[...] nullità della sentenza reclamata e per l'effetto, Revocare integralmente la sentenza n. 59/2025, pubblicata in data 26 maggio 2025 dal Tribunale di Lucca – Sezione Crisi d'Impresa – R.G. n. 63-1/2025, dichiarativa dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società per Parte_1 nullità insanabile del procedimento per violazione del contraddittorio;
3. Dichiarare improcedibile il ricorso per liquidazione giudiziale proposto dai signori
e LE AL OG, stante la mancata valida instaurazione del CP_1 contraddittorio;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento/ doppio grado di giudizio di cui i professionisti si dichiarano antistatari.
Per la curatela della liquidazione giudiziale:
CHIEDE che l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, espletato ogni opportuno accertamento in ordine ai fatti dedotti in narrativa, voglia respingere il reclamo ex art. 51 CCII proposto dalla società
[...]
in quanto infondato per le esposte motivazioni e pe Parte_1 confermare la sentenza n. 59/2025 emessa dal Tribunale di Lucca in data 29 maggio 2025 nei confronti della società Parte_1
In ipotesi voglia rimettere gli atti al Tribunale di Lucca per una nuova convocazione del debitore, avendo riferimento al termine annuale corrente dalla data di cancellazione della società dal registro delle imprese. Con vittoria di competenze professionali ed accessori.
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 59/2025 pubblicata il 26 maggio 2025 il Tribunale di Lucca dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della , in Parte_1 accoglimento dell'istanza proposta dagli ex dipendenti LE AL OG e CP_1
pagina 2 di 7 che si dichiaravano creditori rispettivamente di € 3.000,00 ed € 15.000,00 a titolo CP_1 di residuo TFR, osservando in motivazione: “rilevato che lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria documentata in atti;
rilevato che parte debitrice non è comparsa all'udienza del 20 maggio 2025 cosicché non risultano dedotte circostanze impeditive;
rilevato che dagli atti emerge una esposizione debitoria largamente superiore ad €. 30.000,00, infatti, tale superamento della soglia emerge dai bilanci depositati dalla stessa società debitrice”.
2. Proponeva reclamo ex art. 51 CCII la società debitrice, deducendo in via preliminare la nullità della notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale e decreto di fissazione udienza, osservando in sintesi : “la società non ha mai avuto conoscenza legale dell'instaurazione del procedimento a suo carico, e si è vista preclusa in modo assoluto e ingiustificato la possibilità di esercitare il proprio diritto al contraddittorio.
1.3. ALla documentazione versata in atti emerge che il Tribunale ha disposto, in luogo della notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la notificazione tramite Portale delle Notifiche Telematiche (PNT), ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza. Il relativo certificato di avvenuta notifica, datato 15 aprile
2025, si limita ad attestare l'impossibilità di eseguire la notifica via PEC per causa imputabile al destinatario, senza tuttavia fornire alcuna concreta documentazione tecnica a sostegno di tale affermazione. In particolare, non è stato prodotto alcun log del gestore PEC, né risultano ricevute di mancata consegna, errori SMTP, notifiche di casella disattivata o piena, né altri elementi che consentano di verificare la veridicità della dedotta impossibilità.
1.4. Al contrario, risulta documentalmente che la società
già in data antecedente alla tentata notifica via PNT e in data antecedente Parte_1 al deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale dei creditori, aveva regolarmente comunicato e iscritto presso il Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC, valido, attivo e perfettamente funzionante. La relativa iscrizione risulta dagli atti camerali
(visura storica estratta il 30/05/2025 e allegata), i quali certificano la presenza della nuova casella come domicilio digitale valido per ogni comunicazione e notificazione ex lege”.
pagina 3 di 7 Si costituiva in giudizio la curatela, che chiedeva il rigetto del ricorso;
i creditori istanti rimanevano contumaci.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, acquisite tramite cancelleria informazioni circa le modalità della notifica ex art. 40 0CCII (e sottoposte al contradditorio le informazioni trasmesse: vedi ordinanza del consigliere istruttore depositata il 31 luglio 2025), la causa veniva trattenuta in decisione in data 22 agosto
2025, sulle conclusioni delle parti, come riportate in intestazione, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Il reclamo è fondato.
La notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza risulta essere stata effettuata ex art. 40, comma 7 CCII, ovvero mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , sul presupposto dell'esito negativo Controparte_4
o impossibilità della notifica PEC ai sensi del precedente comma 6, per causa imputabile al destinatario.
Il programma informatico utilizzato dalle cancellerie (“SIECIC”) invia in automatico le notifiche all'indirizzo INIPEC reperito dal sistema;
nella fattispecie l'invio della PEC non è risultato possibile perché l'indirizzo non è stato trovato (vedi informazioni rese dal fornitore a seguito della segnalazione, già sottoposte al contraddittorio delle parti con provvedimento del 31 luglio 2025: “Il sistema in fase di invio della notifica controlla i dati per invio corretto al Debitore, previa verifica del censimento dell'impresa nella rubrica INIPEC_I. Dai server.log forniti in data
11/04/25 Il soggetto con CF non risulta trovato nella rubrica INIPEC P.IVA_1
[…] Sono presenti più imprese nel registro imprese per tale codice fiscale […] soggetto non trovato”); non essendo stata inviata la PEC non è stata neppure generata una ricevuta di mancata consegna.
Risulta tuttavia della visura camerale che la società reclamante aveva correttamente comunicato al registro delle imprese il cambio del proprio indirizzo PEC sin dal dicembre 2024
pagina 4 di 7 L'art. 40 comma 6 del CCII prevede che la notifica sia effettuata “all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.
Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 179/2012 convertito con legge
221/2012 l'impresa è tenuta unicamente alla comunicazione del proprio indirizzo PEC alla Camera di Commercio, il registro INIPEC è poi “realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali”.
I due indirizzi (quello “risultante dal registro delle imprese” e quello risultante dall' “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”) dovrebbero quindi essere corrispondenti e congruenti.
L'indirizzo PEC comunicato alla Camera di Commercio nel dicembre 2024 era poi regolarmente attivo, come documentato da parte reclamante:
pagina 5 di 7 Non è chiaro per quale motivo l'indirizzo comunicato dall'impresa al registro delle imprese non sia stato reperito nel registro INIPEC dal programma informatico utilizzato dalla cancelleria;
in ogni caso la notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza eseguita ex art. 40, comma 7 CCII mediante inserimento nel portale dei servizi telematici
è nulla, posto che non risulta provato il relativo presupposto, ovvero che l'impossibilità o esito negativo per “causa imputabile al destinatario”: l'impresa ha documentato di essere in possesso di un indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese e regolarmente attivo;
nessuna notifica risulta essere stata inviata a tale indirizzo.
4. Deve quindi dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, con revoca della liquidazione giudiziale e trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca ex 354 c.p.c. (vedi
Cass. 16/03/2025, n.7025: “in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima, come nel caso di meri vizi procedurali, il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice, il quale, rinnovati gli atti nulli, provvede sulla corrispondente istanza”, Cass. 18/09/2015, n.18339); segnalando che l'impresa risulta cancellata dal registro delle imprese in data 30 dicembre 2024 e che quindi l'eventuale nuova dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dovrà in ipotesi intervenire ex art. 33 CCII entro il 30 dicembre 2025.
Le spese di giudizio, avuto riguardo alla particolarità della vicenda ed alle ragioni della decisione (nullità della notifica ex art. 40 comma 7 CCII) possono essere interamente compensate.
Non può trovare applicazione l'art. 147 D.P.R. 115/2002, posto che nella fattispecie l'apertura della liquidazione giudiziale revocata non risulta imputabile né al creditore istante né alla società debitrice (vedi anche Cass. 28/09/2023, n. 27523; Cass.
13/01/2025, n.830).
Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, con la necessità di autorizzazione del tribunale per gli atti indicati (mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare pagina 6 di 7 alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con l'avvertimento che, in caso di violazione, il Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
1) in accoglimento del reclamo dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(CF ); dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
[...] P.IVA_1
Lucca ex 354 c.p.c., segnalando che l'impresa risulta cancellata dal registro delle imprese in data 30 dicembre 2024;
2) dichiara compensate le spese di giudizio
3) dispone che il debitore reclamante, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 45 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore
4) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII
Così deciso nella camera di consiglio del 22 agosto 2025
Il Presidente estensore
Dott Luigi Nannipieri
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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