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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1863/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
CECCARELLI NATALIA, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14855/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Società_1 Srl In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332500001330 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 590/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società indicata in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'Avviso di Accertamento Esecutivo TARI 2019 Identificativo n. 19332500001330 del 07/05/2025, notificato in data
28/05/2025, con il quale la società Publiservizi s.r.l. ha richiesto l'importo complessivo di € 14.283,00 oltre a TEFA, Sanzioni, Interessi e Spese di notifica, indicando, in parte motiva: “Importo da pagare a seguito di
Sollecito su avviso ordinario TARI n. 19032400030876 notificato in data 19/12/2024”.
A fondamento del gravame ha dedotto la nullità dell'atto per intervenuta decadenza, poiché notificato in violazione dell'art. 1, comma 161 Legge n. 296/2006.
Si è costituita Publiservizi S.r.l., resistendo al ricorso e allegando documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
La ricorrente ha eccepito la decadenza dalla pretesa, per non essere stata la pretesa formalizzata,prima della notifica dell'atto impugnato, entro il termine di cui al comma 161, art. 1, della 296/2006 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'imposta dovuta.
Il concessionario ha, dal canto suo, allegato, quale atto interruttivo presupposto, il sollecito su avviso ordinario
TARI n.19032400030876 con spedizione del 19/12/2024 e ricezione notifica il 03/01/2025.
Vi è, però, che, per non superata giurisprudenza della Suprema Corte, al sollecito di pagamento non può essere attribuita efficacia interruttiva del termine di decandenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25226 del 2023), con la conseguenza che l'atto impugnato deve riterersi irrimediabilmente intempestivo.
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo al tenore della decisione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
CECCARELLI NATALIA, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14855/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Società_1 Srl In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332500001330 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 590/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società indicata in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'Avviso di Accertamento Esecutivo TARI 2019 Identificativo n. 19332500001330 del 07/05/2025, notificato in data
28/05/2025, con il quale la società Publiservizi s.r.l. ha richiesto l'importo complessivo di € 14.283,00 oltre a TEFA, Sanzioni, Interessi e Spese di notifica, indicando, in parte motiva: “Importo da pagare a seguito di
Sollecito su avviso ordinario TARI n. 19032400030876 notificato in data 19/12/2024”.
A fondamento del gravame ha dedotto la nullità dell'atto per intervenuta decadenza, poiché notificato in violazione dell'art. 1, comma 161 Legge n. 296/2006.
Si è costituita Publiservizi S.r.l., resistendo al ricorso e allegando documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
La ricorrente ha eccepito la decadenza dalla pretesa, per non essere stata la pretesa formalizzata,prima della notifica dell'atto impugnato, entro il termine di cui al comma 161, art. 1, della 296/2006 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'imposta dovuta.
Il concessionario ha, dal canto suo, allegato, quale atto interruttivo presupposto, il sollecito su avviso ordinario
TARI n.19032400030876 con spedizione del 19/12/2024 e ricezione notifica il 03/01/2025.
Vi è, però, che, per non superata giurisprudenza della Suprema Corte, al sollecito di pagamento non può essere attribuita efficacia interruttiva del termine di decandenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25226 del 2023), con la conseguenza che l'atto impugnato deve riterersi irrimediabilmente intempestivo.
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo al tenore della decisione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.