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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.1393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1393/2024 promossa da:
- (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Buonomano del Foro di Ascoli Piceno e domiciliata presso il suo studio sito in San Benedetto del
Tronto (AP), alla Via N. Tommaseo n. 14;
-ricorrente-
CONTRO
- (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Alessandro Leonardi e domiciliata nel suo studio sito in Grottammare alla Via Ischia I n. 254;
-resistente- e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 ha instaurato il presente procedimento al fine Parte_1 di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato a CP_1
Grottammare il 21.10.1995 – trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Grottammare,
Anno 1995, N. 62, Parte II, Serie A. A sostegno della domanda l'istante ha dedotto che: a) dall'unione matrimoniale sono nate due figlie ed entrambe maggiorenni;
b) a far data dalla omologa della separazione - Persona_1 Per_2 avvenuta con decreto del 14/05/2008 emesso dal Tribunale di Fermo nel giudizio R.G. N. 814/2008 - i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione;
c) nel corso del 2019 le figlie, raggiunta l'autosufficienza economica, hanno lasciato la casa familiare per trasferirsi altrove con i rispettivi compagni;
d) con decreto del 01/12/2023 emesso dal Tribunale di Fermo – nel giudizio R.G. 2099/2022 - a seguito di ricorso ex art 710 promosso , a modifica delle Parte_1 condizioni di separazione, veniva disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare a CP_1 nonché dell'obbligo paterno di corrispondere il contributo al mantenimento delle figlie;
e) le
[...] condizioni economiche del ricorrente sono peggiorate rispetto all'epoca dell'emissione del decreto di modifica delle condizioni di separazione avendo il medesimo subito una riduzione del proprio salario a pagina 1 di 3 differenza della resistente che, nonostante la giovane età, percepisce la pensione;
f) le parti sono comproprietarie per la quota di ½ ciascuno della casa familiare. Pertanto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di “- preliminarmente, con sentenza parziale ex art. 4, comma XII, L. n. 898/70, dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Grottammare il Parte_1 CP_1
21.10.1995 ed iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Staio Civile di detto Comune al numero 62 Parte II Serie A anno 1995, con ordine per l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere alla relativa annotazione;
- le figlie ed , maggiorenni, Persona_1 Per_2 regolamenteranno in maniera autonoma i rapporti con i genitori;
-alcuna disposizione in ordine alla casa coniugale essendo stata già disposta la revoca dell'assegnazione e risultando in comproprietà per la quota di ½ ciascuno tra i coniugi;
-stante la revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale, in considerazione del fatto che l'immobile in comproprietà tra le parti è stato suddiviso per consentire che entrambi vi continuassero ad abitare ma le utenze risultano ancora intestate al sig. disporre che Pt_1 tutte le spese relative all'immobile in comproprietà, ivi comprese le utenze, vengano ripartite tra le parti in modo equo nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio in favore del difensore dichiarato antistatario”. Con comparsa depositata il 27.01.2025 si è costituita in giudizio la resistente la CP_1 quale, senza opporsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le allegazioni avversarie rappresentando, nello specifico che la casa familiare, in comproprietà tra le parti, è gravata dall'iscrizione di un'ipoteca giudiziale eseguita dell'Agenzia delle Entrate per un debito del solo , oltre ad essere accatastata irregolarmente non avendo il ricorrente provveduto alla Parte_1 registrazione delle opere di divisione sullo stesso eseguite. Tanto premesso, la resistente ha avanzato richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie, domandando in particolare: ”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: * dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e CP_1 in Grottammare il 21/10/1995 ed iscritto nel registro degli atti di Matrimonio dell'Ufficio Parte_1 dello Stato Civile di detto Comune al numero 62, Parte II Serie A anno 1995, con ordine per l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere alla relativa annotazione;
* rigettare tutte le ulteriori domande avanzate da in quanto infondate in fatto e diritto, per le motivazioni di cui in narrativa e per Parte_1 quanto emergerà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
* rigettare la domanda di porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50%, tutte le spese anche fiscali e tributarie relative all'immobile in comproprietà sito in Grottammare alla Via San Gabriele n. 18, per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per quanto emergerà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
* con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
Le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. - depositate unicamente da parte ricorrente - non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Alla prima udienza di comparizione del 20.03.2025 le parti hanno domandato congiuntamente di pronunciare la sentenza di divorzio con rinuncia alle ulteriori istanze e chiesto altresì la compensazione integrale delle spese di lite.
***
Preso atto della richiesta congiunta di scioglimento del vincolo – si ritiene adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non possa essere ricostituita;
sussistono pertanto i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898. Quanto alle ulteriori domande, deve darsi atto altresì che le parti vi hanno rinunciato e che pertanto nulla deve essere disposto in ordine alle stesse. Le figlie della coppia sono maggiorenni ed autosufficienti e pertanto nulla deve essere disposto.
pagina 2 di 3 La definizione consensuale della vicenda costituisce, infine, valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, come congiuntamente proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, visti gli artt. 473 bis.22 e
473 bis 28 c.p.c. così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Grottammare il 21.10.1995 tra e – trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Grottammare, Anno 1995, N. 62, Parte II, Serie A.
PRENDE atto della rinuncia delle parti alle altre domande.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1393/2024 promossa da:
- (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Buonomano del Foro di Ascoli Piceno e domiciliata presso il suo studio sito in San Benedetto del
Tronto (AP), alla Via N. Tommaseo n. 14;
-ricorrente-
CONTRO
- (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Alessandro Leonardi e domiciliata nel suo studio sito in Grottammare alla Via Ischia I n. 254;
-resistente- e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 ha instaurato il presente procedimento al fine Parte_1 di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato a CP_1
Grottammare il 21.10.1995 – trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Grottammare,
Anno 1995, N. 62, Parte II, Serie A. A sostegno della domanda l'istante ha dedotto che: a) dall'unione matrimoniale sono nate due figlie ed entrambe maggiorenni;
b) a far data dalla omologa della separazione - Persona_1 Per_2 avvenuta con decreto del 14/05/2008 emesso dal Tribunale di Fermo nel giudizio R.G. N. 814/2008 - i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione;
c) nel corso del 2019 le figlie, raggiunta l'autosufficienza economica, hanno lasciato la casa familiare per trasferirsi altrove con i rispettivi compagni;
d) con decreto del 01/12/2023 emesso dal Tribunale di Fermo – nel giudizio R.G. 2099/2022 - a seguito di ricorso ex art 710 promosso , a modifica delle Parte_1 condizioni di separazione, veniva disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare a CP_1 nonché dell'obbligo paterno di corrispondere il contributo al mantenimento delle figlie;
e) le
[...] condizioni economiche del ricorrente sono peggiorate rispetto all'epoca dell'emissione del decreto di modifica delle condizioni di separazione avendo il medesimo subito una riduzione del proprio salario a pagina 1 di 3 differenza della resistente che, nonostante la giovane età, percepisce la pensione;
f) le parti sono comproprietarie per la quota di ½ ciascuno della casa familiare. Pertanto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di “- preliminarmente, con sentenza parziale ex art. 4, comma XII, L. n. 898/70, dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Grottammare il Parte_1 CP_1
21.10.1995 ed iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Staio Civile di detto Comune al numero 62 Parte II Serie A anno 1995, con ordine per l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere alla relativa annotazione;
- le figlie ed , maggiorenni, Persona_1 Per_2 regolamenteranno in maniera autonoma i rapporti con i genitori;
-alcuna disposizione in ordine alla casa coniugale essendo stata già disposta la revoca dell'assegnazione e risultando in comproprietà per la quota di ½ ciascuno tra i coniugi;
-stante la revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale, in considerazione del fatto che l'immobile in comproprietà tra le parti è stato suddiviso per consentire che entrambi vi continuassero ad abitare ma le utenze risultano ancora intestate al sig. disporre che Pt_1 tutte le spese relative all'immobile in comproprietà, ivi comprese le utenze, vengano ripartite tra le parti in modo equo nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio in favore del difensore dichiarato antistatario”. Con comparsa depositata il 27.01.2025 si è costituita in giudizio la resistente la CP_1 quale, senza opporsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le allegazioni avversarie rappresentando, nello specifico che la casa familiare, in comproprietà tra le parti, è gravata dall'iscrizione di un'ipoteca giudiziale eseguita dell'Agenzia delle Entrate per un debito del solo , oltre ad essere accatastata irregolarmente non avendo il ricorrente provveduto alla Parte_1 registrazione delle opere di divisione sullo stesso eseguite. Tanto premesso, la resistente ha avanzato richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie, domandando in particolare: ”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: * dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e CP_1 in Grottammare il 21/10/1995 ed iscritto nel registro degli atti di Matrimonio dell'Ufficio Parte_1 dello Stato Civile di detto Comune al numero 62, Parte II Serie A anno 1995, con ordine per l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere alla relativa annotazione;
* rigettare tutte le ulteriori domande avanzate da in quanto infondate in fatto e diritto, per le motivazioni di cui in narrativa e per Parte_1 quanto emergerà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
* rigettare la domanda di porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50%, tutte le spese anche fiscali e tributarie relative all'immobile in comproprietà sito in Grottammare alla Via San Gabriele n. 18, per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per quanto emergerà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
* con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
Le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. - depositate unicamente da parte ricorrente - non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Alla prima udienza di comparizione del 20.03.2025 le parti hanno domandato congiuntamente di pronunciare la sentenza di divorzio con rinuncia alle ulteriori istanze e chiesto altresì la compensazione integrale delle spese di lite.
***
Preso atto della richiesta congiunta di scioglimento del vincolo – si ritiene adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non possa essere ricostituita;
sussistono pertanto i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898. Quanto alle ulteriori domande, deve darsi atto altresì che le parti vi hanno rinunciato e che pertanto nulla deve essere disposto in ordine alle stesse. Le figlie della coppia sono maggiorenni ed autosufficienti e pertanto nulla deve essere disposto.
pagina 2 di 3 La definizione consensuale della vicenda costituisce, infine, valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, come congiuntamente proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, visti gli artt. 473 bis.22 e
473 bis 28 c.p.c. così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Grottammare il 21.10.1995 tra e – trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Grottammare, Anno 1995, N. 62, Parte II, Serie A.
PRENDE atto della rinuncia delle parti alle altre domande.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
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