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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 752/2023 resa dal Giudice di pace di
Eboli, iscritto al n. 1388/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 17 settembre 2025 e pendente
TRA
Condominio Palazzo Letteriello di viale Tavoliello n. 193 di Eboli (C.F. ), P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Glielmi (C.F. ) C.F._1
-appellante-
E
(C.F. ), quale genitrice esercente la responsabilità CP_1 C.F._2
genitoriale sulla figlia minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Rossomando (C.F. ) C.F._4
-appellata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con citazione del 21 febbraio 2024 il evocò in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale di Salerno proponendo appello alla sentenza n.
752/2023 del Giudice di pace di Eboli, che, in accoglimento della domanda proposta da nell'interesse della figlia minore , l'aveva condannato a CP_1 Persona_2
pagare il risarcimento di € 920,90, oltre accessori. Il 13 maggio 2025, l'appellante depositò “atto di rinuncia agli atti” del giudizio.
All'udienza del 25 giugno 2025 nessuna delle parti comparve e nche la successiva udienza del 17 settembre 2025 è andata deserta benché i procuratori ad litem delle parti avessero ricevuto rituali comunicazioni con avvisi telematici inviati alle rispettive caselle di posta elettronica certificata indicate negli atti introduttivi della presente fase di gravame.
Orbene, giova precisare che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del
2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 (l'atto di citazione è stato infatti notificato in data
28 gennaio 2013): per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla precedente udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo. Quindi, attesa la persistente assenza dell'unica parte costituita all'udienza del 6 ottobre 2020, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla richiamata norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la sua conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, il Tribunale ritiene che debba essere quella della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove divenga definitiva, della sentenza di primo grado;
l'adozione della forma sentenza consente alla parte, che lo ritenga necessario, l'impugnazione, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le spese del presente grado di giudizio a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, nel giudizio civile d'appello avverso la sentenza l'appello avverso la sentenza n. 752/2023 del Giudice di pace di Eboli, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Salerno, 24 settembre 2025. Il giudice Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 752/2023 resa dal Giudice di pace di
Eboli, iscritto al n. 1388/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 17 settembre 2025 e pendente
TRA
Condominio Palazzo Letteriello di viale Tavoliello n. 193 di Eboli (C.F. ), P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Glielmi (C.F. ) C.F._1
-appellante-
E
(C.F. ), quale genitrice esercente la responsabilità CP_1 C.F._2
genitoriale sulla figlia minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Rossomando (C.F. ) C.F._4
-appellata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con citazione del 21 febbraio 2024 il evocò in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale di Salerno proponendo appello alla sentenza n.
752/2023 del Giudice di pace di Eboli, che, in accoglimento della domanda proposta da nell'interesse della figlia minore , l'aveva condannato a CP_1 Persona_2
pagare il risarcimento di € 920,90, oltre accessori. Il 13 maggio 2025, l'appellante depositò “atto di rinuncia agli atti” del giudizio.
All'udienza del 25 giugno 2025 nessuna delle parti comparve e nche la successiva udienza del 17 settembre 2025 è andata deserta benché i procuratori ad litem delle parti avessero ricevuto rituali comunicazioni con avvisi telematici inviati alle rispettive caselle di posta elettronica certificata indicate negli atti introduttivi della presente fase di gravame.
Orbene, giova precisare che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del
2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 (l'atto di citazione è stato infatti notificato in data
28 gennaio 2013): per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla precedente udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo. Quindi, attesa la persistente assenza dell'unica parte costituita all'udienza del 6 ottobre 2020, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla richiamata norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la sua conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, il Tribunale ritiene che debba essere quella della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove divenga definitiva, della sentenza di primo grado;
l'adozione della forma sentenza consente alla parte, che lo ritenga necessario, l'impugnazione, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le spese del presente grado di giudizio a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, nel giudizio civile d'appello avverso la sentenza l'appello avverso la sentenza n. 752/2023 del Giudice di pace di Eboli, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Salerno, 24 settembre 2025. Il giudice Andrea Luce