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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/10/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1874 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Veneziano Parte_1
in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Lamezia Terme, Via S. Bernadette n. 7;
- appellante contro
- rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Controparte_1
PI e NO V. G. Vescio di NO in virtù di procura a margine della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Lamezia
Terme, Via del Mare n. 60;
- appellato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 22-3-2016 n. 540 nell'ambito della causa n.
1833/2010 R.G.A.C., il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso per reintegra nel possesso di servitù di passaggio proposto da con atto Parte_1
depositato in data 31-3-2010 nei confronti di Controparte_1 dichiarava inammissibile l'azione possessoria di parte attrice perché tardiva, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, censurandone le statuizioni Parte_1
con essa adottate in punto di regolamentazione delle spese di lite per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellato si costituiva in giudizio come da Controparte_1
memoria in atti, per contestare la fondatezza del gravame e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione e rinviata all'esito la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza collegiale del 3-12-2019 il procuratore dell'appellato dichiarava il decesso del proprio assistito e la
Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con successivo decreto presidenziale del 24-7-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dal codice di procedura civile, veniva fissata l'udienza del 23-9-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione.
In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, a seguito della interruzione del presente giudizio di appello dichiarata da questa Corte all'udienza del 3-12-2019 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300 c.p.c. per dichiarata morte dell'appellato, non interveniva più successivamente né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1874 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Veneziano Parte_1
in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Lamezia Terme, Via S. Bernadette n. 7;
- appellante contro
- rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Controparte_1
PI e NO V. G. Vescio di NO in virtù di procura a margine della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Lamezia
Terme, Via del Mare n. 60;
- appellato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 22-3-2016 n. 540 nell'ambito della causa n.
1833/2010 R.G.A.C., il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso per reintegra nel possesso di servitù di passaggio proposto da con atto Parte_1
depositato in data 31-3-2010 nei confronti di Controparte_1 dichiarava inammissibile l'azione possessoria di parte attrice perché tardiva, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, censurandone le statuizioni Parte_1
con essa adottate in punto di regolamentazione delle spese di lite per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellato si costituiva in giudizio come da Controparte_1
memoria in atti, per contestare la fondatezza del gravame e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione e rinviata all'esito la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza collegiale del 3-12-2019 il procuratore dell'appellato dichiarava il decesso del proprio assistito e la
Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con successivo decreto presidenziale del 24-7-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dal codice di procedura civile, veniva fissata l'udienza del 23-9-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione.
In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, a seguito della interruzione del presente giudizio di appello dichiarata da questa Corte all'udienza del 3-12-2019 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300 c.p.c. per dichiarata morte dell'appellato, non interveniva più successivamente né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)