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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/12/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3469/2025 R.G. posta in decisione in data 09/12/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Samarate presso lo studio dell'avv. Simona Aspesi, che Parte_1 lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata Controparte_1 in Milano presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Luongo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 02/10/2025 chiedeva la modifica della sentenza di divorzio n. Parte_1
pagina 1 di 3 1735/2019 nel senso di trasformare il regime di affidamento del figlio (nato l'[...] Per_1 dall'unione matrimoniale con da condiviso a super-esclusivo a sé a causa Controparte_1 della condotta di trascuratezza tenuta dalla madre verso il figlio, che era stato così indotto a trasferirsi dal padre nello scorso mese di agosto;
egli chiedeva, altresì, la revoca del contributo a suo carico per il mantenimento del figlio (pari a € 400 mensili), l'attribuzione a sé dell'assegno unico ed il rimborso del
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la resistente, assumendo di non essersi mai opposta al collocamento del minore presso il padre, che ella aveva accettato esclusivamente per garantire a un contesto più stabile in Per_1 un momento di difficoltà, ma contestando le avverse accuse circa un presunto abuso di alcol o condotte trascurate;
ella concludeva, pertanto, per la conferma dell'affidamento condiviso del minore ma Per_1 con il suo collocamento prevalente presso il padre, per l'attribuzione al ricorrente dell'assegno unico e per la ripartizione a metà delle spese straordinarie.
In corso di causa veniva acquisita la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio, a cui il minore aveva esplicitato in modo chiaro il desiderio di permanere presso l'abitazione paterna.
Il Giudice Delegato formulava la presente proposta di bonario componimento:
“-modifica del regime di affidamento in esclusivo al padre per le questioni sanitarie, scolastiche e relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio;
-rimessione ai Servizi Sociali della regolamentazione delle visite materne, previa presa in carico della resistente presso il Serd/Noa;
-revoca del contributo a carico del padre con decorrenza dal trasferimento del minore presso il ricorrente;
-determinazione di un contributo di € 100 mensili a carico della madre con identica decorrenza, oltre il
30% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico;
-spese di lite compensate”.
Le parti dichiaravano di aderire.
E' parere del Collegio che tali condizioni meritino di essere recepite, in quanto conformi all'interesse primario del figlio e adeguate alle condizioni reddituali dei genitori.
Ai Servizi Sociali spetteranno, pertanto, i compiti di regolare le visite materne e di monitorare sul nucleo familiare;
la convenuta deve essere onerata, come da sua disponibilità, ad avviare una presa in carico presso il Serd-Noa, dandone evidenza ai Servizi stessi.
In considerazione dell'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M . pagina 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
DISPONE la modifica della sentenza sopra indicata in senso conforme alle condizioni oggetto di accettazione delle parti meglio indicate in motivazione, da intendersi qui trascritte, recepite ed omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente Estensore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3469/2025 R.G. posta in decisione in data 09/12/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Samarate presso lo studio dell'avv. Simona Aspesi, che Parte_1 lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata Controparte_1 in Milano presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Luongo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 02/10/2025 chiedeva la modifica della sentenza di divorzio n. Parte_1
pagina 1 di 3 1735/2019 nel senso di trasformare il regime di affidamento del figlio (nato l'[...] Per_1 dall'unione matrimoniale con da condiviso a super-esclusivo a sé a causa Controparte_1 della condotta di trascuratezza tenuta dalla madre verso il figlio, che era stato così indotto a trasferirsi dal padre nello scorso mese di agosto;
egli chiedeva, altresì, la revoca del contributo a suo carico per il mantenimento del figlio (pari a € 400 mensili), l'attribuzione a sé dell'assegno unico ed il rimborso del
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la resistente, assumendo di non essersi mai opposta al collocamento del minore presso il padre, che ella aveva accettato esclusivamente per garantire a un contesto più stabile in Per_1 un momento di difficoltà, ma contestando le avverse accuse circa un presunto abuso di alcol o condotte trascurate;
ella concludeva, pertanto, per la conferma dell'affidamento condiviso del minore ma Per_1 con il suo collocamento prevalente presso il padre, per l'attribuzione al ricorrente dell'assegno unico e per la ripartizione a metà delle spese straordinarie.
In corso di causa veniva acquisita la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio, a cui il minore aveva esplicitato in modo chiaro il desiderio di permanere presso l'abitazione paterna.
Il Giudice Delegato formulava la presente proposta di bonario componimento:
“-modifica del regime di affidamento in esclusivo al padre per le questioni sanitarie, scolastiche e relative al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio;
-rimessione ai Servizi Sociali della regolamentazione delle visite materne, previa presa in carico della resistente presso il Serd/Noa;
-revoca del contributo a carico del padre con decorrenza dal trasferimento del minore presso il ricorrente;
-determinazione di un contributo di € 100 mensili a carico della madre con identica decorrenza, oltre il
30% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico;
-spese di lite compensate”.
Le parti dichiaravano di aderire.
E' parere del Collegio che tali condizioni meritino di essere recepite, in quanto conformi all'interesse primario del figlio e adeguate alle condizioni reddituali dei genitori.
Ai Servizi Sociali spetteranno, pertanto, i compiti di regolare le visite materne e di monitorare sul nucleo familiare;
la convenuta deve essere onerata, come da sua disponibilità, ad avviare una presa in carico presso il Serd-Noa, dandone evidenza ai Servizi stessi.
In considerazione dell'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M . pagina 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
DISPONE la modifica della sentenza sopra indicata in senso conforme alle condizioni oggetto di accettazione delle parti meglio indicate in motivazione, da intendersi qui trascritte, recepite ed omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente Estensore
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