Ordinanza collegiale 15 settembre 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 2205 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e-OMISSIS- quali genitori del minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Casertano, Pasquale Di Nardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Caserta (IX U.O., Mobilità ed Organici docenti secondaria di II grado, e XII U.O., Autonomia Scolastica inclusione alunni stranieri e con disabilità), e dall’-OMISSIS-” di Capua in merito alla nota a mezzo pec del 6.2.2025 volta ad ottenere in favore del minore-OMISSIS- il completamento orario (rapporto 1:1 per tutta la fascia oraria delle 32 ore settimanali) per la cattedra di sostegno per studente beneficiario della l. 104/1992 (art. 1 c. 3);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania - Ambito Territoriale di Caserta e di-OMISSIS- " -OMISSIS-" - Capua;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IT UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
I ricorrenti agiscono per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Caserta (IX U.O., Mobilità ed Organici docenti secondaria di II grado, e XII U.O., Autonomia Scolastica inclusione alunni stranieri e con disabilità), e dall’-OMISSIS-” di Capua in merito alla nota a mezzo pec del 6.2.2025 da essi inviata per ottenere, in favore del minore-OMISSIS-, il completamento orario (rapporto 1:1 per tutta la fascia oraria delle 32 ore settimanali) per la cattedra di sostegno per studente beneficiario della l. 104/1992 (art. 1 c. 3), con riferimento all’anno scolastico 2024/25. Chiedono, altresì, accertarsi l’obbligo, e la conseguente condanna, delle Amministrazioni suindicate di assegnare all’alunno le ore di sostegno per l’intera fascia oraria di 32 ore settimanali.
Gli stessi ricorrenti riferiscono, poi, che l’Istituto scolastico ha riscontrato tale istanza con nota del 08.02.2025, ivi evidenziando di aver inoltrato all’U.S.R. Campania (A.T. Caserta - UU.OO. IX e XII), in data 07.02.2025, la richiesta di assegnazione di ulteriori 14 ore settimanali di sostegno in favore dell’alunno, in aggiunta alle 18 già assegnategli.
Con ulteriore nota pec del 06.03.2025 i ricorrenti chiedevano alla scuola gli esiti connessi all’ultima corrispondenza; con nota n.-OMISSIS-del 08.03.2025, la scuola confermava di aver inoltrato all’A.T di Caserta la richiesta per l’integrazione dell’orario di sostegno.
Con memoria depositata il 15.12.2025, i ricorrenti hanno, infine, rilevato di non avere più interesse alla prosecuzione della presente controversia posto che l’Istituto scolastico, con nota del 26.9.2025, aveva assegnato all’alunno n. 32 ore di sostegno per l’a.s. 2025/2026.
Hanno, altresì, chiesto la condanna del Ministero intimato a pagare spese e competenze processuali, oltre che alla refusione del contributo unificato pari ad € 300,00.
Pervenuta alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo rilievo officioso della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile in quanto la domanda di assegnazione del docente di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale si riferisce ad un anno scolastico ormai decorso.
Analogamente, con riferimento alla istanza ostensiva del 6.02.2025, l’Istituto scolastico ha riscontrato la suddetta istanza ostensiva con nota del 08.02.2025, ivi evidenziando di aver inoltrato all’U.S.R. Campania (A.T. Caserta - UU.OO. IX e XII), in data 07.02.2025, la richiesta di assegnazione di ulteriori 14 ore settimanali di sostegno in favore dell’alunno, in aggiunta alle 18 già assegnategli. Tale circostanza è stata, inoltre, confermata dalla scuola con nota n.-OMISSIS-del 08.03.2025.
Quanto all’anno scolastico 2025/26, infine, l’assegnazione del docente di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale (32) risulta attuata tempestivamente dall’Istituto scolastico all’inizio dell’anno (v. nota-OMISSIS- del 26.09.2025 prodotta in atti).
L’evoluzione in fatto e gli esiti processuali della vicenda giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite, fermo restando il rimborso del contributo unificato in favore dei ricorrenti, nei limiti di quanto effettivamente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato in favore dei ricorrenti, nei limiti di quanto effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
IT UC, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IT UC | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.