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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1184/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5505/2024 depositato il 23/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 2949 IMU 2013
- INGIUNZIONE PAG n. 1708 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5505/2024, depositato il 23/06/2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato le ingiunzioni di pagamento IMU n. 2949 e TASI n. 1708, notificate il 04/04/2024, nei confronti del Comune di Palagonia.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna le due ingiunzioni di pagamento citate in epigrafe, notificate in data
04/04/2024, relative a IMU 2013 e TASI 2014.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Nullità delle ingiunzioni di pagamento;
2) Omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
3) Decadenza dal potere di riscuotere il tributo ex art. 1, commi 161 e 163 della Legge n. 296/2006.
4) Eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Palagonia, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 05/02/2026. Deduce
l'inammissibilità del ricorso poiché gli atti impugnati sono state preceduti dalla notifica degli avvisi di accertamento n. 7459 per l'IMU e n. 3356 per la TASI. Gli atti impugnati sono state messe entro il termine di decadenza.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è parzialmente fondato.
L'ingiunzione di pagamento n. 2949 e stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 7459 del 27/10/2017, notificata in data 27/01/2018, come da referto di notifica prodotti in copia dalla parte resistente.
In ordine alla TASI, l'ingiunzione di pagamento è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 3356 del 04/11/2019, notificato in data 28/12/2019 nelle mani della stessa destinatario, giusto referto di notifica prodotti in copia dalla parte resistente.
L'impugnata ingiunzione di pagamento n. 2949, successiva alla notifica dell'avviso di accertamento n.
7459, notificato in data 27/01/2018, andava notificata entro il 31 dicembre del terzo anno a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per come previsto dall'art. 1, comma 163, della legge27 dicembre
2006, n. 296, che dispone: “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza dal 08/03/2020 al 31/05/2020. Ne segue che all'ordinario termine del 31 dicembre 2021 va aggiunto il periodo di sospensione di giorni 85. Essendo l'atto impugnato notificato il 04/04/2024, oltre il termine del 26/03/2022, va accolta l'eccezione di intervenuta decadenza.
In ordine alla TASI, il cui l'accertamento è divenuto definitivo nell'anno 2020, per le ragioni sopraddette, non risulta maturato il termine di decadenza essendo l'ingiunzione di pagamento spedita in data
15/03/2024, entro il termine di decadenza del 25/03/2024.
Ma, infine, rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione poiché non decorso il termine previsto dall'art. 2948 c.c.
Il parziale accoglimento del ricorso implica la sussistenza dei presupposti di legge per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2949. Rigetta nel resto il ricorso. Spese di giudizio compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5505/2024 depositato il 23/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 2949 IMU 2013
- INGIUNZIONE PAG n. 1708 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5505/2024, depositato il 23/06/2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato le ingiunzioni di pagamento IMU n. 2949 e TASI n. 1708, notificate il 04/04/2024, nei confronti del Comune di Palagonia.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna le due ingiunzioni di pagamento citate in epigrafe, notificate in data
04/04/2024, relative a IMU 2013 e TASI 2014.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Nullità delle ingiunzioni di pagamento;
2) Omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
3) Decadenza dal potere di riscuotere il tributo ex art. 1, commi 161 e 163 della Legge n. 296/2006.
4) Eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Palagonia, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 05/02/2026. Deduce
l'inammissibilità del ricorso poiché gli atti impugnati sono state preceduti dalla notifica degli avvisi di accertamento n. 7459 per l'IMU e n. 3356 per la TASI. Gli atti impugnati sono state messe entro il termine di decadenza.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è parzialmente fondato.
L'ingiunzione di pagamento n. 2949 e stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 7459 del 27/10/2017, notificata in data 27/01/2018, come da referto di notifica prodotti in copia dalla parte resistente.
In ordine alla TASI, l'ingiunzione di pagamento è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 3356 del 04/11/2019, notificato in data 28/12/2019 nelle mani della stessa destinatario, giusto referto di notifica prodotti in copia dalla parte resistente.
L'impugnata ingiunzione di pagamento n. 2949, successiva alla notifica dell'avviso di accertamento n.
7459, notificato in data 27/01/2018, andava notificata entro il 31 dicembre del terzo anno a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per come previsto dall'art. 1, comma 163, della legge27 dicembre
2006, n. 296, che dispone: “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza dal 08/03/2020 al 31/05/2020. Ne segue che all'ordinario termine del 31 dicembre 2021 va aggiunto il periodo di sospensione di giorni 85. Essendo l'atto impugnato notificato il 04/04/2024, oltre il termine del 26/03/2022, va accolta l'eccezione di intervenuta decadenza.
In ordine alla TASI, il cui l'accertamento è divenuto definitivo nell'anno 2020, per le ragioni sopraddette, non risulta maturato il termine di decadenza essendo l'ingiunzione di pagamento spedita in data
15/03/2024, entro il termine di decadenza del 25/03/2024.
Ma, infine, rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione poiché non decorso il termine previsto dall'art. 2948 c.c.
Il parziale accoglimento del ricorso implica la sussistenza dei presupposti di legge per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2949. Rigetta nel resto il ricorso. Spese di giudizio compensate.