TRIB
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/07/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile riunita iscritta al n. 2724 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nato ad [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Capitolo delle Stuoie n. 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Massetti, quale nuovo difensore (pec: ; Email_1
Ricorrente
Contro
nata in [...] il [...]; CP_1
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: “conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del procedimento”;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 9.7.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 4.7.2020, il sig. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dalla moglie esponendo: di aver contratto CP_1 matrimonio con lei il 25.12.2018 e che dall'unione non sono nati figli;
che il matrimonio si era svolto prevalentemente in Italia dal 27.1.2019, per poi terminare dopo pochi mesi, in data 26.4.2019, quando la moglie aveva abbandonato la casa coniugale per rientrare in India.
Concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione, con addebito a carico della moglie.
Dopo l'udienza del 6.12.2024, ove è stato sentito il ricorrente, il Presidente ha disposto una serie di rinvii per consentire il perfezionamento della notifica alla resistente in India. Con ordinanza del 3.10.23, dato atto dell'assenza di domanda in ordine all'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore.
All'udienza dinanzi al giudice istruttore dell'8.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte, dato atto della rinuncia da parte del ricorrente ai termini per comparse conclusionali, la causa
è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituita in giudizio CP_1 nonostante rituale notifica.
Sempre in via preliminare, appare opportuno chiarire che sussiste certamente la giurisdizione italiana in ordine alla presente domanda di separazione personale dei coniugi.
Tanto si può affermare sulla base del regolamento CE del consiglio n. 2201/2003 del
27.11.2003 “Relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, la cui applicazione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti, dovendo riconoscersi al predetto regolamento comunitario portata universale.
Al riguardo può richiamarsi l'interpretazione della Corte GUE, la quale ha avuto modo di chiarire che l'applicazione del predetto regolamento non dipende dalla qualità del convenuto
(e dunque dalla sua cittadinanza) e che esso «si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo
'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza»
(cfr. causa C-68/07 . Solo in via residuale, qualora nessun giudice di uno Stato membro Per_1 sia competente ai sensi degli artt.
3-5 del regolamento n. 2201/2003, la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale (art. 7, n. 1, del regolamento n.
2201/2003).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta in modo incontestato che, nonostante la breve durata del matrimonio, entrambi i coniugi hanno vissuto stabilmente in Italia e che il marito vive ancora in Assisi, sicché sussiste certamente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) regolamento n. 2201/2003, che prevede tra i criteri di competenza quello dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Quanto alla legge applicabile, essa va individuata nella legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunitario n. 1259/2010, ai sensi del quale «In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale,
o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui
i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale».
L'individuazione della legge applicabile segue dunque una serie di criteri a cascata, così che l'impossibilità dell'applicazione di un criterio comporta l'applicazione di quello successivo. Nel caso di specie non possono trovare applicazione né il criterio di cui alla lettera a), dal momento che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio i coniugi erano già separati e non avevano più una residenza comune, né il criterio di cui alla lettera b), essendo trascorso oltre un anno dalla conclusione della convivenza (risalente alla separazione di fatto del 26.4.2019). Neppure
è applicabile il criterio di cui alla lettera c) della norma citata, atteso che i coniugi non hanno una cittadinanza comune (essendo il ricorrente cittadino italiano e la resistente cittadina indiana). Deve dunque trovare applicazione il criterio della lex fori, di cui alla lettera d), sicché la controversia va regolata sulla base della legge italiana.
****
La domanda di separazione giudiziale va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge. Il disposto di cui all'art. 151 c.c. prevede che la domanda di separazione possa essere avanzata quando si verifichino, anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole).
Nel caso in esame, la convivenza tra le parti è terminata pochissimo tempo dopo la celebrazione del matrimonio, quando la resistente si è allontanata dalla casa coniugale per far stabile ritorno in India e da tempo non vi sono contatti né rapporti di nessun tipo tra i coniugi, che conducono vite separate. Inoltre, il tenore del ricorso e la stessa mancata partecipazione al giudizio della resistente, che rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento, ha mostrato di essere disinteressata alle sorti del suo matrimonio, rendono evidente che è venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis, con conseguente necessità di pronunciare la separazione.
La domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal non può essere Pt_1 accolta, sia in ragione della estrema sinteticità e genericità della ricostruzione della vicenda matrimoniale di cui al ricorso, sia in ragione del fatto che, per come riferito, la durata dell'unione è stata talmente breve da non potersi nemmeno presumere autentico in origine il sentimento affettivo che indusse le parti a contrarre matrimonio. Peraltro, il ricorrente ha prodotto il ricorso per separazione datato 17.8.2021, presentato dalla moglie dinnanzi al
Tribunale di Shadara, KKD, New Delhi, da cui sembrerebbe emergere una crisi pregressa tra i coniugi, culminata con l'allontanamento da parte della moglie e il suo rientro in India.
L'assenza di attività istruttoria, peraltro neppure richiesta dal ricorrente, impedisce poi di valutare la sussistenza del nesso causale tra l'allontanamento della resistente dalla casa coniugale ed il fallimento dell'unione.
Le spese di lite, tenuto conto della mancata partecipazione al giudizio della resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il [...], Parte_1
e , nata in [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto a vivere separati CP_1 serbandosi reciproco rispetto.
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata in ricorso.
3. Dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel.
Ilenia Miccichè
Il Presidente
Gaia Muscato