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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5508 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.3260/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Palmira Miglietta, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino via C.F._2
Avigliana n.7/74.
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
con sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio 63, e, per essa, CP_2 con sede legale in Milano (MI), Via Caldera 21 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele L. Savasta Fiore (C.F. ) del C.F._3
Foro di Torino.
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, disciplina del codice del consumo.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, contrariis reiectis, In via preliminare Sospendere l'efficacia del decreto di esecutorietà n.3829/2023 del 3/4/2023 emesso dal Tribunale di Torino dott. Ludovico Sburlati (doc.30) In via istruttoria Ammettersi i capi di prova per testimoni di cui alla premessa dal n.1 al n.31 che qui di intendono integralmente trascritti e preceduti dal vero che Acquisire presso il Tribunale di Torino VI sezione il fascicolo del fallimento n.12/2012 relativo alla società Controparte_4
[...]
[...]
contratto fideiussione per abusività clausole: Accertare e dichiarare la nullità del
[...] contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal debitore esecutato qui opponente
per abusività delle clausole n.2, n.6 e n.8 ivi contenute e, pertanto, CP_1 accertato e dichiarato quanto sopra, per l'effetto rigettare tutte le domande di controparte e per l'effetto annullare, revocare e/o con ogni altra statuizione privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.7182/2022 RG 17700/2022 dichiarando altresì l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata da;
CP_1
Nullità contratto fideiussione per applicazione disciplina consumeristica: Accertare e dichiarare la qualità di consumatore di nella fideiussione omnibus e, CP_1 pertanto, accertato e dichiarato quanto sopra, dichiarare la nullità della suddetta fideiussione perché contraria all'art.33 del Codice del consumatore D.Lgs 206 del 2005 e pertanto, accertato e dichiarato quanto sopra, per l'effetto rigettare tutte le domande di parte avversa e per l'effetto annullare, revocare e/o con ogni altra statuizione privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.7182/2022 RG 17700/2022 dichiarando altresì l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata da;
CP_1
Decadenza dalla garanzia fideiussoria: Accertato e dichiarato che il creditore opposto non ha azionato/proposto alcuna istanza nei confronti del debitore nel termine di due o in subordine sei mesi ai sensi dell'art.1957 c.c., dichiarare il creditore qui opposto decaduto dalla garanzia fideiussoria liberando il fideiussore , pertanto, accertato e dichiarato quanto CP_1 sopra, per l'effetto rigettare tutte le domande di controparte e per l'effetto annullare, revocare e/o con ogni altra statuizione privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.7182/2022 RG 17700/2022 dichiarando altresì l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata da
. CP_1
In ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, iva e cpa con distrazione delle spese a favore del sottoscritto legale.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta in quanto le contestazioni avanzate sono coperte da giudicato e non sono stati rispettati i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, respingere le domande attoree;
- Accertata la qualità di consumatore del Sig. , anche alla luce del contenuto CP_1 dell'ordinanza del 25.07.24, confermare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta;
- Dichiarare in ogni caso l'inammissibilità dell'opposizione tardiva in relazione al motivo di opposizione attinente la violazione della normativa antitrust. In via preliminare subordinata Concedere a e per essa il termine per attivare il CP_2 Controparte_3 procedimento di mediazione. Nel merito
- Respingere l'opposizione e tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa della comparsa costitutiva e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 7182/2022 – R.G. N. 17700/2022 del Tribunale di Torino;
- In ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il Sig. al pagamento della CP_1 somma ingiunta o somma veriore accertanda in corso di causa. In via istruttoria Si contestano e ci si oppone a tutte le avverse istanze istruttorie per i motivi di cui in narrativa della comparsa costitutiva e si insta per il loro non accoglimento. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per Legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte convenuta e per essa la società procuratrice ha CP_2 Controparte_3 notificato all'attore in solido con il decreto ingiuntivo n. 7182/2022 CP_1 CP_4 emesso il 06.10.2022 dal Tribunale di Torino.
Il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento dell'importo di € 47.261,73 riguardante un credito vantato dalla finanziaria nei confronti di e quali garanti della CP_1 CP_4 società in base alla fidejussione da essi sottoscritta in data Controparte_4
27/01/1992 relativa al contratto di conto corrente n. 00509/1000/00103976 del 18.10.1990.
2. Parte attrice propone opposizione rappresentando che:
- nel 2012 il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della società Controparte_4
[...]
- la società era amministrata e gestita esclusivamente da Controparte_4 CP_4
il quale rivestiva la carica di amministratore delegato della società;
[...]
- non ha mai preso parte attivamente alla gestione della società e non ha mai CP_1 rivestito incarichi di gestione e controllo;
- nel 1992, all'epoca della sottoscrizione della fidejussione bancaria, non percepiva alcuna remunerazione né risultava nell'organigramma della società;
- il contratto di fidejussione sottoscritto con la banca Intesa San Paolo contiene al suo interno tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, nello specifico esso contiene uno schema proposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust (esattamente agli articoli 2, 6 e
8) dal provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 02 maggio 2005; - tale fidejussione omnibus del 27 gennaio 1992 è stata effettuata in base alle indicazioni della circolare ABI del 1987 e pertanto risulta nulla;
- non avendo alcun ruolo nella società debitrice deve essere considerato un CP_1 privato, rivestendo la qualifica di consumatore prevista dal codice del consumo;
- la clausola che dispensava la banca dal non rispettare il termine di decadenza di cui all'art.1957
c.c. è nulla essendo una clausola vessatoria che non è stata oggetto di specifica trattativa con il cliente;
- la banca non ha presentato alcuna azione nei confronti della società e non ha diligentemente continuato quelle già eventualmente iniziate, nonostante il decorso del termine di sei mesi ex art. 1957 c.c., decadendo così dalla garanzia fideiussoria.
Per tutti questi motivi ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
3. si è costituita contestando le allegazioni e le domande di controparte chiedendo CP_2 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che:
- l'opposizione tardiva al decreto opposto è inammissibile poiché non possiede alcuno dei requisiti previsti dall'art. 650 cpc per essere presentata;
- l'attore non riveste la qualifica di consumatore, in quanto nel momento in cui ha sottoscritto il contratto era socio accomandante della società ed in ogni Controparte_4 caso risultava proprietario di quote societarie, come emerge dalla visura storica della società;
- entrambi i debitori sono solidalmente responsabili nei confronti della Banca a prescindere dal ruolo che ciascuno di essi avesse rivestito nella società avendo entrambi prestato la garanzia;
- ha espressamente derogato al disposto di cui all'art. 1957 c.c., avendo inserito CP_1 la clausola di deroga redatta con doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.;
- il contratto sottoscritto dall'opponente non è configurabile come una fideiussione bensì come un contratto autonomo di garanzia poiché rispetto alla fideiussione tale contratto comporta rapporti autonomi e diversi tra l'obbligato principale, il creditore e il garante;
- la Banca non è incorsa in alcuna decadenza dal diritto di esercitare proprie azioni contro il garante, avendo inviato la comunicazione di messa in mora in data 21.04.2011 con contestuale richiesta di adempimento, perfezionatasi regolarmente per compiuta giacenza.
4. Con ordinanza del 25 luglio 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 1° aprile 2025 esaminati gli atti e considerate le istanze formulate dalle parti la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'esito la causa viene a sentenza.
5. L'opposizione tardiva presentata dall'attore è infondata e deve essere rigettata. L'oggetto del giudizio riguarda l'ammissibilità e l'eventuale accoglimento dell'opposizione tardiva proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
7182/2022 emesso il 06.10.2022 dal Tribunale di Torino.
In forza dei principi espressi dalla sentenza n. 9479/2023 della Suprema Corte di Cassazione,
l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è rimedio esperibile esclusivamente dal consumatore laddove il giudice del monitorio non abbia svolto il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione.
Non possono pertanto essere sollevati, attraverso il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c., motivi estranei alla tutela consumeristica, dovendosi qualificare come consumatore, in base a quanto previsto dall'art. 3 del Cod. Cons., la “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) – “ Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (Cass.
1666/2020)
In particolare, come emerge dalla visura prodotta, risultava essere socio CP_1 accomandante per la metà del capitale sociale della società Controparte_4 dal 25.07.1990, periodo antecedente al rilascio della garanzia prestata il 27.01.1992 (doc.4 monitorio).
Si tratta di una partecipazione considerevole e tale da rendere evidente che la fideiussione è stata sottoscritta proprio in forza di tale collegamento funzionale.
Al proposito l'opponente afferma di aver lavorato per la società senza stipendio nè assunzione per un periodo molto lungo e cioè dal 1990 al 2007.
Si tratta di una circostanza che in realtà va in direzione contraria alla tesi propugnata: è infatti chiaro che il socio che fornisce la sua opera alla società in modo esclusivo e che trae evidentemente il proprio utile dall'attività sociale sia pure in modo non formalizzato, tanto da potersi interamente mantenere con essa, nel momento in cui sottoscrive una garanzia a favore della società lo fa per scopi collegati alla sua attività di socio.
L'opponente sostiene di non aver mai partecipato alle decisioni rilevanti per la società, essendosi limitato ad assecondare le indicazioni dei familiari.
Sul punto deve osservarsi però che l'eventuale scelta in tale senso della parte opponente non muta la circostanza che egli ha prestato fideiussione per la società di cui deteneva metà del capitale sociale e da cui traeva il proprio reddito, dunque non certo per scopi estranei alla sua qualità di socio o alla sua attività professionale.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, non potendo l'attore invocare la disciplina dettata a tutela del consumatore.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri aggiornati e delle effettive attività svolte: lo scaglione è quello tra
€.26.000 ed €.52.000, nei valori minimi vista la ridotta complessità della questione, l'istruttoria soltanto documentale e la fase decisoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione tardiva;
conferma il decreto ingiuntivo n. 7182/2022 emesso il 6.10.2022 dal Tribunale di Torino;
condanna a rimborsare in favore di le spese di giudizio, che CP_1 CP_2 liquida in € 3.809 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% oltre CU e spese di notifica,
Iva e contributi previdenziali come per legge.
Torino, 17 dicembre 2025.
La Giudice
Chiara Comune
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Palmira Miglietta, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino via C.F._2
Avigliana n.7/74.
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
con sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio 63, e, per essa, CP_2 con sede legale in Milano (MI), Via Caldera 21 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele L. Savasta Fiore (C.F. ) del C.F._3
Foro di Torino.
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, disciplina del codice del consumo.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, contrariis reiectis, In via preliminare Sospendere l'efficacia del decreto di esecutorietà n.3829/2023 del 3/4/2023 emesso dal Tribunale di Torino dott. Ludovico Sburlati (doc.30) In via istruttoria Ammettersi i capi di prova per testimoni di cui alla premessa dal n.1 al n.31 che qui di intendono integralmente trascritti e preceduti dal vero che Acquisire presso il Tribunale di Torino VI sezione il fascicolo del fallimento n.12/2012 relativo alla società Controparte_4
[...]
[...]
contratto fideiussione per abusività clausole: Accertare e dichiarare la nullità del
[...] contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal debitore esecutato qui opponente
per abusività delle clausole n.2, n.6 e n.8 ivi contenute e, pertanto, CP_1 accertato e dichiarato quanto sopra, per l'effetto rigettare tutte le domande di controparte e per l'effetto annullare, revocare e/o con ogni altra statuizione privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.7182/2022 RG 17700/2022 dichiarando altresì l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata da;
CP_1
Nullità contratto fideiussione per applicazione disciplina consumeristica: Accertare e dichiarare la qualità di consumatore di nella fideiussione omnibus e, CP_1 pertanto, accertato e dichiarato quanto sopra, dichiarare la nullità della suddetta fideiussione perché contraria all'art.33 del Codice del consumatore D.Lgs 206 del 2005 e pertanto, accertato e dichiarato quanto sopra, per l'effetto rigettare tutte le domande di parte avversa e per l'effetto annullare, revocare e/o con ogni altra statuizione privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.7182/2022 RG 17700/2022 dichiarando altresì l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata da;
CP_1
Decadenza dalla garanzia fideiussoria: Accertato e dichiarato che il creditore opposto non ha azionato/proposto alcuna istanza nei confronti del debitore nel termine di due o in subordine sei mesi ai sensi dell'art.1957 c.c., dichiarare il creditore qui opposto decaduto dalla garanzia fideiussoria liberando il fideiussore , pertanto, accertato e dichiarato quanto CP_1 sopra, per l'effetto rigettare tutte le domande di controparte e per l'effetto annullare, revocare e/o con ogni altra statuizione privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.7182/2022 RG 17700/2022 dichiarando altresì l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata da
. CP_1
In ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, iva e cpa con distrazione delle spese a favore del sottoscritto legale.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta in quanto le contestazioni avanzate sono coperte da giudicato e non sono stati rispettati i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, respingere le domande attoree;
- Accertata la qualità di consumatore del Sig. , anche alla luce del contenuto CP_1 dell'ordinanza del 25.07.24, confermare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta;
- Dichiarare in ogni caso l'inammissibilità dell'opposizione tardiva in relazione al motivo di opposizione attinente la violazione della normativa antitrust. In via preliminare subordinata Concedere a e per essa il termine per attivare il CP_2 Controparte_3 procedimento di mediazione. Nel merito
- Respingere l'opposizione e tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa della comparsa costitutiva e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 7182/2022 – R.G. N. 17700/2022 del Tribunale di Torino;
- In ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il Sig. al pagamento della CP_1 somma ingiunta o somma veriore accertanda in corso di causa. In via istruttoria Si contestano e ci si oppone a tutte le avverse istanze istruttorie per i motivi di cui in narrativa della comparsa costitutiva e si insta per il loro non accoglimento. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per Legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte convenuta e per essa la società procuratrice ha CP_2 Controparte_3 notificato all'attore in solido con il decreto ingiuntivo n. 7182/2022 CP_1 CP_4 emesso il 06.10.2022 dal Tribunale di Torino.
Il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento dell'importo di € 47.261,73 riguardante un credito vantato dalla finanziaria nei confronti di e quali garanti della CP_1 CP_4 società in base alla fidejussione da essi sottoscritta in data Controparte_4
27/01/1992 relativa al contratto di conto corrente n. 00509/1000/00103976 del 18.10.1990.
2. Parte attrice propone opposizione rappresentando che:
- nel 2012 il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della società Controparte_4
[...]
- la società era amministrata e gestita esclusivamente da Controparte_4 CP_4
il quale rivestiva la carica di amministratore delegato della società;
[...]
- non ha mai preso parte attivamente alla gestione della società e non ha mai CP_1 rivestito incarichi di gestione e controllo;
- nel 1992, all'epoca della sottoscrizione della fidejussione bancaria, non percepiva alcuna remunerazione né risultava nell'organigramma della società;
- il contratto di fidejussione sottoscritto con la banca Intesa San Paolo contiene al suo interno tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, nello specifico esso contiene uno schema proposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust (esattamente agli articoli 2, 6 e
8) dal provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 02 maggio 2005; - tale fidejussione omnibus del 27 gennaio 1992 è stata effettuata in base alle indicazioni della circolare ABI del 1987 e pertanto risulta nulla;
- non avendo alcun ruolo nella società debitrice deve essere considerato un CP_1 privato, rivestendo la qualifica di consumatore prevista dal codice del consumo;
- la clausola che dispensava la banca dal non rispettare il termine di decadenza di cui all'art.1957
c.c. è nulla essendo una clausola vessatoria che non è stata oggetto di specifica trattativa con il cliente;
- la banca non ha presentato alcuna azione nei confronti della società e non ha diligentemente continuato quelle già eventualmente iniziate, nonostante il decorso del termine di sei mesi ex art. 1957 c.c., decadendo così dalla garanzia fideiussoria.
Per tutti questi motivi ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
3. si è costituita contestando le allegazioni e le domande di controparte chiedendo CP_2 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che:
- l'opposizione tardiva al decreto opposto è inammissibile poiché non possiede alcuno dei requisiti previsti dall'art. 650 cpc per essere presentata;
- l'attore non riveste la qualifica di consumatore, in quanto nel momento in cui ha sottoscritto il contratto era socio accomandante della società ed in ogni Controparte_4 caso risultava proprietario di quote societarie, come emerge dalla visura storica della società;
- entrambi i debitori sono solidalmente responsabili nei confronti della Banca a prescindere dal ruolo che ciascuno di essi avesse rivestito nella società avendo entrambi prestato la garanzia;
- ha espressamente derogato al disposto di cui all'art. 1957 c.c., avendo inserito CP_1 la clausola di deroga redatta con doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.;
- il contratto sottoscritto dall'opponente non è configurabile come una fideiussione bensì come un contratto autonomo di garanzia poiché rispetto alla fideiussione tale contratto comporta rapporti autonomi e diversi tra l'obbligato principale, il creditore e il garante;
- la Banca non è incorsa in alcuna decadenza dal diritto di esercitare proprie azioni contro il garante, avendo inviato la comunicazione di messa in mora in data 21.04.2011 con contestuale richiesta di adempimento, perfezionatasi regolarmente per compiuta giacenza.
4. Con ordinanza del 25 luglio 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 1° aprile 2025 esaminati gli atti e considerate le istanze formulate dalle parti la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'esito la causa viene a sentenza.
5. L'opposizione tardiva presentata dall'attore è infondata e deve essere rigettata. L'oggetto del giudizio riguarda l'ammissibilità e l'eventuale accoglimento dell'opposizione tardiva proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
7182/2022 emesso il 06.10.2022 dal Tribunale di Torino.
In forza dei principi espressi dalla sentenza n. 9479/2023 della Suprema Corte di Cassazione,
l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è rimedio esperibile esclusivamente dal consumatore laddove il giudice del monitorio non abbia svolto il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione.
Non possono pertanto essere sollevati, attraverso il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c., motivi estranei alla tutela consumeristica, dovendosi qualificare come consumatore, in base a quanto previsto dall'art. 3 del Cod. Cons., la “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) – “ Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (Cass.
1666/2020)
In particolare, come emerge dalla visura prodotta, risultava essere socio CP_1 accomandante per la metà del capitale sociale della società Controparte_4 dal 25.07.1990, periodo antecedente al rilascio della garanzia prestata il 27.01.1992 (doc.4 monitorio).
Si tratta di una partecipazione considerevole e tale da rendere evidente che la fideiussione è stata sottoscritta proprio in forza di tale collegamento funzionale.
Al proposito l'opponente afferma di aver lavorato per la società senza stipendio nè assunzione per un periodo molto lungo e cioè dal 1990 al 2007.
Si tratta di una circostanza che in realtà va in direzione contraria alla tesi propugnata: è infatti chiaro che il socio che fornisce la sua opera alla società in modo esclusivo e che trae evidentemente il proprio utile dall'attività sociale sia pure in modo non formalizzato, tanto da potersi interamente mantenere con essa, nel momento in cui sottoscrive una garanzia a favore della società lo fa per scopi collegati alla sua attività di socio.
L'opponente sostiene di non aver mai partecipato alle decisioni rilevanti per la società, essendosi limitato ad assecondare le indicazioni dei familiari.
Sul punto deve osservarsi però che l'eventuale scelta in tale senso della parte opponente non muta la circostanza che egli ha prestato fideiussione per la società di cui deteneva metà del capitale sociale e da cui traeva il proprio reddito, dunque non certo per scopi estranei alla sua qualità di socio o alla sua attività professionale.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, non potendo l'attore invocare la disciplina dettata a tutela del consumatore.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri aggiornati e delle effettive attività svolte: lo scaglione è quello tra
€.26.000 ed €.52.000, nei valori minimi vista la ridotta complessità della questione, l'istruttoria soltanto documentale e la fase decisoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione tardiva;
conferma il decreto ingiuntivo n. 7182/2022 emesso il 6.10.2022 dal Tribunale di Torino;
condanna a rimborsare in favore di le spese di giudizio, che CP_1 CP_2 liquida in € 3.809 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% oltre CU e spese di notifica,
Iva e contributi previdenziali come per legge.
Torino, 17 dicembre 2025.
La Giudice
Chiara Comune