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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 870/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 870 di RACL per l'anno 2016, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Rossi, Luisa Giua Marassi, Parte_1
Maria Rita Appeddu e Vittoria Giua Marassi, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
e , con sede in Roma, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici in Cagliari sono legalmente domiciliati.
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1 marzo 2026 , premessa una sintetica esposizione del Parte_1
suo curriculum professionale, ha esposto di aver sottoscritto fin dall'anno scolastico 1998/1989 con il (ora denominato ) plurimi Controparte_3 Controparte_3
contratti a tempo determinato, ivi meglio dettagliati, quale docente presso vari Istituti ubicati nelle provincie di Cagliari e/o Carbonia - Iglesias.
1 Ha poi soggiunto di essere stata infine immessa in ruolo con decorrenza giuridica dall'1 settembre
20215 in forza della fase C del piano straordinario delle assunzioni disciplinato dalla legge n.
107/2015.
Tanto premesso lamenta l'illecito perpetrato dall'amministrazione nei suoi confronti mediante l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.
A tale fine ha osservato che la clausola 5) dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giugno 1999 è stata attuata nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 368/2001 il cui art. 5 comma 4 bis che prevede che in caso di superamento di 36 mesi di lavoro in forza di ripetuti contratti di lavoro a termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Tale disposizione, tuttavia, non trova applicazione nell'ambito del pubblico impiego ostandovi il disposto dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 a mente del quale In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Vi è nondimeno la possibilità per il lavoratore interessato di rivendicare, in tale evenienza, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Sotto altro profilo ha richiamato le previsioni contenute nell'art. 4 della legge n. 124/1999 che disciplina le modalità di copertura delle cattedre sia con riguardo alle vacanze di posti sul cd.
organico di diritto (ossia i posti vacanti al 31 dicembre che rimarranno vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico) che sul cd. organico di fatto (ossia i posti non vacanti che si rendono di fatto disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico) che, ancora, con riguardo alle vacanze solo temporanee per le quali si procede con le cd. supplenze brevi.
Ha evidenziato a tal proposito che in forza di quanto prevede l'art. 10 comma 4 bis del D.lgs. n.
368/2011 la disciplina sui rapporti di lavoro a tempo determinato ivi contenuta non si applica ai contratti a termine stipulati per l'affidamento degli incarichi di supplenza nella scuola con conseguente non operatività del richiamato art 5 comma 4 bis ove il servizio svolto dall'interessato come supplente superi nel complesso i 36 mesi di durata, quandanche intervallati da periodi non lavorativi.
2 Richiamata quindi la sentenza 26 novembre 2014 con la quale la CGUE, ritenuta la normativa europea sul lavoro a tempo determinato applicabile anche al settore della scuola, ha chiarito che disciplina nazionale debba prevedere almeno una tra le misure di prevenzione (indicazione delle ragioni oggettive alla base del rinnovo dei contratti, determinazione della durata massima totale dei contratti o del numero dei rinnovi in assenza di apposite misure dissuasive operanti in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine) ha rilevato che tali correttivi risultano assenti nel sistema normativo italiano.
Né ha sostenuto la stessa ricorrente può ritenersi pienamente satisfattiva, rispetto a quanto rappresentato nella predetta statuizione, la disciplina introdotta con la legge n. 107/2015, ove è
stato previsto un piano straordinario di assunzioni del personale docente interessato da ripetute assunzioni a termine nel corso degli anni.
*
Lamenta pertanto la violazione da parte del convenuto del diritto comunitario (nella CP_3
specie della clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla predetta direttiva 1990/70/CE, come interpretata alla luce della decisione della CGUE del 26 novembre
2014) avuto riguardo a quanto prevedono l'art. 4 della legge n. 124/1999 e l'art. 10 bis del D.lgs.
n. 368/2001, poi trasfuso nell'art. 29 del D.lgs. n 81/2015.
In particolare rileva che nel sistema scolastico italiano non è stato indetto alcun concorso per la immissione in ruolo dal 2000 al 2011 e che anche l'assunzione a tempo indeterminato prevista dagli artt. 399 e 401 del D.lgs. n. 297/1994 mediante utilizzo degli iscritti alle graduatorie ad esaurimento presenta profili di ampia aleatorietà talchè le assunzioni a termine si risolvono, in questo quadro di incertezza ed imprevedibilità, in uno strumento per soddisfare esigenze affatto provvisorie ma di tipo permanente e durevole.
Per tale ragione la CGUE ha imposto al legislatore italiano l'adozione di misura preventive e sanzionatorie volte a contrastare il descritto abuso consistente nella reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico, invito al quale lo Stato italiano non si è debitamente conformato nemmeno, come detto, mediante l'adozione della legge n. 107/2015.
Sulla scorta di tale situazione complessiva ricorrono pertanto, ha proseguito la ricorrente, i presupposti onde ottenere il risarcimento del danno da violazione del diritto comunitario avendo
3 ella svolto per oltre 20 anni attività quale docente precaria finchè, nel novembre 2015, è stata immessa in ruolo.
Tale circostanza non vale tuttavia ad eliminare i pregiudizi subiti in relazione al mancato pagamento delle mensilità estive, degli scatti di anzianità e del risarcimento da licenziamento illegittimo.
*
D'altra parte, ha soggiunto la stessa ricorrente, la abusiva reiterazione dei contratti a termine succitati integra la violazione da parte del convenuto dell'art. 5 comma 4 bis del D.lgs. CP_3
n. 368/2001 nel testo novellato con legge n. 247/2007, poi confluito nell'art. 29 del D.lgs. n.
81/2015, stante il superamento del termine di 36 mesi complessivi ove si cumuli il periodo di lavoro per cui è causa.
Da tale illecito discende, anche alla luce del portato della richiamata sentenza CGUE Mascolo del
26 novembre 2014, la maturazione del diritto al risarcimento del danno, da ritenersi esistente in re ipsa quale danno comunitario, per violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001.
In ordine alla quantificazione di tale vulnus ha ritenuto potersi fare riferimento a quanto prevede l'art. 18 della legge n. 300/1970 ove prevede un importo pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, segnatamente l'ampio arco temporale nel quale si inscrivono i plurimi rapporti di impiego a termine instaurati tra le parti e le altre circostanze già menzionate in atti (mancate retribuzioni per i periodi estivi e per gli scatti di anzianità).
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la violazione da parte dello Stato italiano dell'Accordo Quadro sul lavoro
a tempo determinato, recepito dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giugno 1999 così come interpretato dalla decisione della Corte di giustizia del 26 novembre 2014;
- per l'effetto, condannare lo Stato Italiano al risarcimento del danno per violazione del diritto
comunitario; - accertare e dichiarare la reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato da parte del;
Controparte_5
- per l'effetto, condannare il al Controparte_5
risarcimento del danno ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 comma 4 bis del D.Lgs. n.
368/2001 (ora art. 21 D.Lgs. n. 81/2015) e art. 36 D.Lgs. n. 165/2001;
4 - con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese del giudizio.
Le amministrazioni convenute, ritualmente costituitasi in giudizio, hanno contestato in fatto ed in diritto la fondatezza delle avverse domande.
In particolare la ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva siccome estranea al rapporto di impiego per cui è causa.
La difesa erariale ha quindi eccepito la decadenza nella quale controparte è incorsa con riguardo al diritto di impugnare i contratti a termine ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010 nonché
l'intervenuta prescrizione estintiva delle pretese creditorie comunque rivendicate in ricorso deducendo, in ogni caso, la infondatezza nel merito delle rivendicazioni avanzate dalla professoressa . Pt_1
La causa, istruita mediante documenti, all'esito della (ri)assegnazione a questo giudicante in data
6 dicembre 2022, giusto provvedimento del Presidente del Tribunale di Cagliari del 25 novembre
2022 volto a perequare i ruoli dei giudici assegnati alla Sezione, è stata discussa dai difensori delle parti nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe.
*
1. Il ricorso proposto da è infondato per le ragioni che si passa ad esporre. Parte_1
2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale.
2.1. Con riguardo al difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
rispetto alla doglianza concernente la violazione del diritto comunitario (da intendersi come colpevole inerzia rispetto al compiuto recepimento nell'ordinamento interno della normativa eurocomunitaria in tema di abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine) osserva il
Tribunale che in termini astratti tale organo dell'amministrazione statale è provvisto della necessaria legittimazione a titolo esclusivo (cfr. Cass. ord. n. 10074/2024).
La sua evocazione in causa è stata pertanto legittimamente proposta sebbene la relativa domanda,
per quanto si dirà oltre, appare infondata e come tale da rigettare.
2.2. Quanto alla eccepita decadenza rispetto al termine di cui all'art. 32 della legge 183/2010 deve osservarsi che la ricorrente non ha inteso contestare la validità della clausola recante l'apposizione di un termine di efficacia per ciascun contratto di assunzione posto che le domande avanzate in causa concernono la violazione del diritto comunitario e l'abusiva reiterazione dei contratti a
5 termine in ragione dell'ampio arco temporale di riferimento, condotte asseritamente illecite dalle quali sarebbe scaturito il diritto al risarcimento del danno.
2.3. Del pari infondata l'eccezione volta a far valere la prescrizione estintiva per decorso del termine quinquennale di cui agli artt. 2947 e 2948 c.c. giacchè la ricorrente non prospetta quale
causa petendi l'inadempimento contrattuale dal quale sarebbe scaturito un danno risarcibile, ma si duole, come visto, per le conseguenze dannose determinate dalla illegittima condizione di docente precaria siccome protrattasi per circa 27 anni, infine superata dalla immissione in ruolo avvenuta solo nel 2015.
3. Tanto premesso va dato atto che le censure avanzate dalla sono state oggetto di ripetuti Pt_1
interventi della Suprema Corte (cfr. Cass. sentenze nn. 22552/2016, 22553/2016, 22554/2016 ed ancora, tra le varie, Cass. ord. n. 9861/2018) riguardanti un contenzioso di ampia e diffusa estensione sull'intero territorio nazionale siccome relativo alla comune condizione di migliaia di docenti precari.
3.1. La Corte, al fine fornire i criteri ermeneutici che debbono guidare l'interprete chiamato ad analizzare le domande avanzate dai docenti ovvero dal personale Ata utilizzato su posti vacanti nell'organico di fatto e/o di diritto, ha fissato i seguenti principi, invero dirimenti onde definire il presente giudizio:
1) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs.
n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
2) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge
3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE è illegittima – a far tempo dal
10.07.2001 (termine previsto dall'articolo 2 della direttiva citata per l'adozione da parte degli Stati
membri delle disposizioni necessarie per conformarsi ad essa) – la reiterazione dei contratti a
termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (organico
6 di diritto), sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a
trentasei mesi.
3) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la
violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da
parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando
ogni responsabilità e sanzione. Incidentalmente osserva il giudicante che detta norma non
presenta profili di contrasto con la giurisprudenza e normativa comunitaria: va ricordato, infatti,
che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato è stato ritenuto, dalla CGUE, essere disposto conforme alla disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex multis CGUE sentenze 7 settembre 2006, e , Per_1 Per_2
C-53/04; 7 settembre 2006, , C-180/04; 4 luglio 2006, e altri, C-212/04; Per_3 Per_4
ordinanza 1 ottobre 2010, , C-3/10; sentenza 3 luglio 2014, , C-362/13, C-363/13 Per_5 Per_6
e C-407/13 - riunite).
4) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (organico di diritto),
deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea
a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento,
secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
5) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro
7 la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo,
attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
6) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13
luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve ritenersi, in continuità con i principi affermati Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 5072 del
2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per
risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo
stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal
caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
7) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L.
124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU Corte di Cassazione n. 5072 del 2016.
8) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le
supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile
alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del
lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di
supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete
della medesima.
4. Calando tali insegnamenti nella vicenda sottoposta alla cognizione del Tribunale risulta che la ricorrente ha documentato per il periodo rilevante in causa, ossia dal luglio 2001, di avere prestato attività lavorativa quale docente in ragione di plurimi contratti a tempo determinato solo in minima parte recanti il termine finale al 30 giugno di ogni anno di insegnamento (nella specie per gli anni
8 scolastici 2002/2003, 2004/2005, 2013/2014 e 2014/2015, come da produzioni effettuate il 7
gennaio 2025).
Si tratta di limitati incarichi di supplenza concernenti vacanze sull'organico cd. di fatto per i quali,
come visto, non è configurabile il vulnus lamentato in ricorso correlato alla abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Per le assunzioni su organico cd. di fatto, infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “non è configurabile in sé alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro”……“Dovendosi presumere
l'insussistenza di un abuso, in caso di conferimento di supplenze su organico di fatto, in difetto
della dimostrazione di un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio”
(cfr. Cass. 22554/2016 par.128.)
5. Osserva il Tribunale che nel caso in esame la ricorrente nemmeno ha allegato e provato che vi sia stato, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico cd. di fatto, un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione ad esempio mediante il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e per la stessa cattedra (circostanza questa che astrattamente CP_6
legittimerebbe, secondo la più recente giurisprudenza, anche per coloro che sono stati assunti per coprire posti sull'organico cd. di fatto, il risarcimento del danno, cfr. Cass. ord. n. 176/2023).
Al contrario risulta che la nel corso degli anni ha assunto alternativamente incarichi di Pt_1
docenza presso vari istituti (Iglesias, Monserrato, Cagliari, Carbonia, Guspini, Decimomannu,
Sant'Antioco) circostanza che, in difetto di ulteriori e più pregnanti allegazioni, conduce ad escludere il lamentato abuso da parte dell'amministrazione.
Non è quindi dato ravvisare nella vicenda in disamina alcun illecito nell'utilizzo della contrattazione a termine e quindi l'insorgenza di un danno risarcibile.
6. In ogni caso deve rilevarsi che la stessa ricorrente è stata immessa nei ruoli del dal CP_3
2015 talchè ella ha ottenuto il bene della vita per il quale ha agito in giudizio.
L'assunzione della a tempo indeterminato è invero avvenuta, come dalla stessa Pt_1
documentato in atti fin (cfr. pag. 2 del ricorso nonché doc. n. 62 produzioni parte ricorrente), su
posto di sostegno proprio ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera C) della legge n. 107/2015 dunque in diretta attuazione del piano assunzionale straordinario previsto dalla predetta legge.
9 Al riguardo la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto Nel lavoro pubblico
privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in
ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle
sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la
stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo
soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la
condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.
Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito
di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine
(cfr. Cass. sent. n. 14815/2021).
Risultano pertanto soddisfatti, avuto riguardo alle modalità ed alla tempistica correlata al reclutamento della ricorrente, i presupposti testè indicati onde attribuire alla assunzione a tempo indeterminato efficacia pienamente riparatoria rispetto al pregiudizio lamentato in ricorso.
6.1. E' pure in astratto possibile vantare, secondo una tesi meno rigorosa che non circoscrive l'illecito risarcibile ai soli incarichi ultratriennali sull'organico cd. diritto ma comprende anche il caso di ripetuti incarichi su posti vacanti nell'organico cd. fatto, un analogo diritto al risarcimento del danno condizionato, tuttavia, alla prova dell'ulteriore pregiudizio subito e non riparato per effetto della immissione in ruolo.
Tale dimostrazione non è stata però offerta dalla sulla quale pacificamente gravava il Pt_1
relativo onere dimostrativo (cfr. Cass. ord. n. 18614/2024 e Cass. sent. n. 3472/2020 sull'onere di allegazione e prova in capo al lavoratore di danni residuati nonostante l'assunzione in ruolo per i quali egli non beneficia di alcuna agevolazione sul piano probatorio).
7. Osserva per completezza ricostruttiva il Tribunale che i parametri indicati in ricorso onde suffragare l'istanza risarcitoria riguardano la mancata fruizione della retribuzione per i periodi estivi ed il pregiudizio subito per effetto dei licenziamenti via via disposti.
Si tratta però di profili per i quali difettano, all'evidenza, gli stessi elementi costitutivi del diritto vantato in causa non profilandosi, come detto, l'illecito lamentato ove i posti assegnati al lavoratore non riguardino l'organico cd. di diritto degli Istituti interessati.
Per quanto invece attiene alla ricostruzione della carriera, incluso il computo degli scatti di anzianità, trattasi di petitum non solo non autonomamente e tempestivamente introdotto in causa,
10 come tale non scrutinabile ex se dal Tribunale, ma pure estraneo alla tipologia di danno espressamente denunciata in causa siccome correlata alla (sola) abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato.
Dunque tale (eventuale) pregiudizio potrà, se del caso, essere azionato in separata sede, giudiziale ovvero amministrativa, dalla lavoratrice ricorrente.
8. In conclusione reputa il Tribunale insussistente l'illecito lamentato in ricorso sia con riguardo alla dedotta violazione del diritto comunitario che con riferimento, ove lo si voglia intendere come autonoma e distinta fattispecie risarcitoria, alla abusiva reiterazione dei contratti a termine, con conseguente infondatezza della/e correlata/e domanda/e volta/e ad ottenere il ristoro del danno subito.
9. Le spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e della particolarità delle questioni trattate oggetto, come è noto, di un ampio ed articolato contenzioso che solo successivamente al deposito del ricorso ha trovato adeguata sistemazione sul piano ricostruttivo,
anche per effetto della attività nomofilattica della Corte di legittimità, possono essere opportunamente compensate nella loro integralità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta, siccome infondate, le eccezioni preliminari sollevate dalla Controparte_1
e dal;
[...] Controparte_7
- rigetta, siccome infondate, le domande avanzate da;
Parte_1
- dispone la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Cagliari, 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 870 di RACL per l'anno 2016, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Rossi, Luisa Giua Marassi, Parte_1
Maria Rita Appeddu e Vittoria Giua Marassi, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
e , con sede in Roma, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici in Cagliari sono legalmente domiciliati.
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1 marzo 2026 , premessa una sintetica esposizione del Parte_1
suo curriculum professionale, ha esposto di aver sottoscritto fin dall'anno scolastico 1998/1989 con il (ora denominato ) plurimi Controparte_3 Controparte_3
contratti a tempo determinato, ivi meglio dettagliati, quale docente presso vari Istituti ubicati nelle provincie di Cagliari e/o Carbonia - Iglesias.
1 Ha poi soggiunto di essere stata infine immessa in ruolo con decorrenza giuridica dall'1 settembre
20215 in forza della fase C del piano straordinario delle assunzioni disciplinato dalla legge n.
107/2015.
Tanto premesso lamenta l'illecito perpetrato dall'amministrazione nei suoi confronti mediante l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.
A tale fine ha osservato che la clausola 5) dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giugno 1999 è stata attuata nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 368/2001 il cui art. 5 comma 4 bis che prevede che in caso di superamento di 36 mesi di lavoro in forza di ripetuti contratti di lavoro a termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Tale disposizione, tuttavia, non trova applicazione nell'ambito del pubblico impiego ostandovi il disposto dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 a mente del quale In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Vi è nondimeno la possibilità per il lavoratore interessato di rivendicare, in tale evenienza, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Sotto altro profilo ha richiamato le previsioni contenute nell'art. 4 della legge n. 124/1999 che disciplina le modalità di copertura delle cattedre sia con riguardo alle vacanze di posti sul cd.
organico di diritto (ossia i posti vacanti al 31 dicembre che rimarranno vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico) che sul cd. organico di fatto (ossia i posti non vacanti che si rendono di fatto disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico) che, ancora, con riguardo alle vacanze solo temporanee per le quali si procede con le cd. supplenze brevi.
Ha evidenziato a tal proposito che in forza di quanto prevede l'art. 10 comma 4 bis del D.lgs. n.
368/2011 la disciplina sui rapporti di lavoro a tempo determinato ivi contenuta non si applica ai contratti a termine stipulati per l'affidamento degli incarichi di supplenza nella scuola con conseguente non operatività del richiamato art 5 comma 4 bis ove il servizio svolto dall'interessato come supplente superi nel complesso i 36 mesi di durata, quandanche intervallati da periodi non lavorativi.
2 Richiamata quindi la sentenza 26 novembre 2014 con la quale la CGUE, ritenuta la normativa europea sul lavoro a tempo determinato applicabile anche al settore della scuola, ha chiarito che disciplina nazionale debba prevedere almeno una tra le misure di prevenzione (indicazione delle ragioni oggettive alla base del rinnovo dei contratti, determinazione della durata massima totale dei contratti o del numero dei rinnovi in assenza di apposite misure dissuasive operanti in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine) ha rilevato che tali correttivi risultano assenti nel sistema normativo italiano.
Né ha sostenuto la stessa ricorrente può ritenersi pienamente satisfattiva, rispetto a quanto rappresentato nella predetta statuizione, la disciplina introdotta con la legge n. 107/2015, ove è
stato previsto un piano straordinario di assunzioni del personale docente interessato da ripetute assunzioni a termine nel corso degli anni.
*
Lamenta pertanto la violazione da parte del convenuto del diritto comunitario (nella CP_3
specie della clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla predetta direttiva 1990/70/CE, come interpretata alla luce della decisione della CGUE del 26 novembre
2014) avuto riguardo a quanto prevedono l'art. 4 della legge n. 124/1999 e l'art. 10 bis del D.lgs.
n. 368/2001, poi trasfuso nell'art. 29 del D.lgs. n 81/2015.
In particolare rileva che nel sistema scolastico italiano non è stato indetto alcun concorso per la immissione in ruolo dal 2000 al 2011 e che anche l'assunzione a tempo indeterminato prevista dagli artt. 399 e 401 del D.lgs. n. 297/1994 mediante utilizzo degli iscritti alle graduatorie ad esaurimento presenta profili di ampia aleatorietà talchè le assunzioni a termine si risolvono, in questo quadro di incertezza ed imprevedibilità, in uno strumento per soddisfare esigenze affatto provvisorie ma di tipo permanente e durevole.
Per tale ragione la CGUE ha imposto al legislatore italiano l'adozione di misura preventive e sanzionatorie volte a contrastare il descritto abuso consistente nella reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico, invito al quale lo Stato italiano non si è debitamente conformato nemmeno, come detto, mediante l'adozione della legge n. 107/2015.
Sulla scorta di tale situazione complessiva ricorrono pertanto, ha proseguito la ricorrente, i presupposti onde ottenere il risarcimento del danno da violazione del diritto comunitario avendo
3 ella svolto per oltre 20 anni attività quale docente precaria finchè, nel novembre 2015, è stata immessa in ruolo.
Tale circostanza non vale tuttavia ad eliminare i pregiudizi subiti in relazione al mancato pagamento delle mensilità estive, degli scatti di anzianità e del risarcimento da licenziamento illegittimo.
*
D'altra parte, ha soggiunto la stessa ricorrente, la abusiva reiterazione dei contratti a termine succitati integra la violazione da parte del convenuto dell'art. 5 comma 4 bis del D.lgs. CP_3
n. 368/2001 nel testo novellato con legge n. 247/2007, poi confluito nell'art. 29 del D.lgs. n.
81/2015, stante il superamento del termine di 36 mesi complessivi ove si cumuli il periodo di lavoro per cui è causa.
Da tale illecito discende, anche alla luce del portato della richiamata sentenza CGUE Mascolo del
26 novembre 2014, la maturazione del diritto al risarcimento del danno, da ritenersi esistente in re ipsa quale danno comunitario, per violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001.
In ordine alla quantificazione di tale vulnus ha ritenuto potersi fare riferimento a quanto prevede l'art. 18 della legge n. 300/1970 ove prevede un importo pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, segnatamente l'ampio arco temporale nel quale si inscrivono i plurimi rapporti di impiego a termine instaurati tra le parti e le altre circostanze già menzionate in atti (mancate retribuzioni per i periodi estivi e per gli scatti di anzianità).
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la violazione da parte dello Stato italiano dell'Accordo Quadro sul lavoro
a tempo determinato, recepito dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giugno 1999 così come interpretato dalla decisione della Corte di giustizia del 26 novembre 2014;
- per l'effetto, condannare lo Stato Italiano al risarcimento del danno per violazione del diritto
comunitario; - accertare e dichiarare la reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato da parte del;
Controparte_5
- per l'effetto, condannare il al Controparte_5
risarcimento del danno ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 comma 4 bis del D.Lgs. n.
368/2001 (ora art. 21 D.Lgs. n. 81/2015) e art. 36 D.Lgs. n. 165/2001;
4 - con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese del giudizio.
Le amministrazioni convenute, ritualmente costituitasi in giudizio, hanno contestato in fatto ed in diritto la fondatezza delle avverse domande.
In particolare la ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva siccome estranea al rapporto di impiego per cui è causa.
La difesa erariale ha quindi eccepito la decadenza nella quale controparte è incorsa con riguardo al diritto di impugnare i contratti a termine ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010 nonché
l'intervenuta prescrizione estintiva delle pretese creditorie comunque rivendicate in ricorso deducendo, in ogni caso, la infondatezza nel merito delle rivendicazioni avanzate dalla professoressa . Pt_1
La causa, istruita mediante documenti, all'esito della (ri)assegnazione a questo giudicante in data
6 dicembre 2022, giusto provvedimento del Presidente del Tribunale di Cagliari del 25 novembre
2022 volto a perequare i ruoli dei giudici assegnati alla Sezione, è stata discussa dai difensori delle parti nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe.
*
1. Il ricorso proposto da è infondato per le ragioni che si passa ad esporre. Parte_1
2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale.
2.1. Con riguardo al difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
rispetto alla doglianza concernente la violazione del diritto comunitario (da intendersi come colpevole inerzia rispetto al compiuto recepimento nell'ordinamento interno della normativa eurocomunitaria in tema di abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine) osserva il
Tribunale che in termini astratti tale organo dell'amministrazione statale è provvisto della necessaria legittimazione a titolo esclusivo (cfr. Cass. ord. n. 10074/2024).
La sua evocazione in causa è stata pertanto legittimamente proposta sebbene la relativa domanda,
per quanto si dirà oltre, appare infondata e come tale da rigettare.
2.2. Quanto alla eccepita decadenza rispetto al termine di cui all'art. 32 della legge 183/2010 deve osservarsi che la ricorrente non ha inteso contestare la validità della clausola recante l'apposizione di un termine di efficacia per ciascun contratto di assunzione posto che le domande avanzate in causa concernono la violazione del diritto comunitario e l'abusiva reiterazione dei contratti a
5 termine in ragione dell'ampio arco temporale di riferimento, condotte asseritamente illecite dalle quali sarebbe scaturito il diritto al risarcimento del danno.
2.3. Del pari infondata l'eccezione volta a far valere la prescrizione estintiva per decorso del termine quinquennale di cui agli artt. 2947 e 2948 c.c. giacchè la ricorrente non prospetta quale
causa petendi l'inadempimento contrattuale dal quale sarebbe scaturito un danno risarcibile, ma si duole, come visto, per le conseguenze dannose determinate dalla illegittima condizione di docente precaria siccome protrattasi per circa 27 anni, infine superata dalla immissione in ruolo avvenuta solo nel 2015.
3. Tanto premesso va dato atto che le censure avanzate dalla sono state oggetto di ripetuti Pt_1
interventi della Suprema Corte (cfr. Cass. sentenze nn. 22552/2016, 22553/2016, 22554/2016 ed ancora, tra le varie, Cass. ord. n. 9861/2018) riguardanti un contenzioso di ampia e diffusa estensione sull'intero territorio nazionale siccome relativo alla comune condizione di migliaia di docenti precari.
3.1. La Corte, al fine fornire i criteri ermeneutici che debbono guidare l'interprete chiamato ad analizzare le domande avanzate dai docenti ovvero dal personale Ata utilizzato su posti vacanti nell'organico di fatto e/o di diritto, ha fissato i seguenti principi, invero dirimenti onde definire il presente giudizio:
1) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs.
n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
2) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge
3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE è illegittima – a far tempo dal
10.07.2001 (termine previsto dall'articolo 2 della direttiva citata per l'adozione da parte degli Stati
membri delle disposizioni necessarie per conformarsi ad essa) – la reiterazione dei contratti a
termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (organico
6 di diritto), sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a
trentasei mesi.
3) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la
violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da
parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando
ogni responsabilità e sanzione. Incidentalmente osserva il giudicante che detta norma non
presenta profili di contrasto con la giurisprudenza e normativa comunitaria: va ricordato, infatti,
che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato è stato ritenuto, dalla CGUE, essere disposto conforme alla disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex multis CGUE sentenze 7 settembre 2006, e , Per_1 Per_2
C-53/04; 7 settembre 2006, , C-180/04; 4 luglio 2006, e altri, C-212/04; Per_3 Per_4
ordinanza 1 ottobre 2010, , C-3/10; sentenza 3 luglio 2014, , C-362/13, C-363/13 Per_5 Per_6
e C-407/13 - riunite).
4) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (organico di diritto),
deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea
a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento,
secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
5) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro
7 la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo,
attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
6) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13
luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve ritenersi, in continuità con i principi affermati Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 5072 del
2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per
risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo
stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal
caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
7) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L.
124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU Corte di Cassazione n. 5072 del 2016.
8) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le
supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile
alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del
lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di
supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete
della medesima.
4. Calando tali insegnamenti nella vicenda sottoposta alla cognizione del Tribunale risulta che la ricorrente ha documentato per il periodo rilevante in causa, ossia dal luglio 2001, di avere prestato attività lavorativa quale docente in ragione di plurimi contratti a tempo determinato solo in minima parte recanti il termine finale al 30 giugno di ogni anno di insegnamento (nella specie per gli anni
8 scolastici 2002/2003, 2004/2005, 2013/2014 e 2014/2015, come da produzioni effettuate il 7
gennaio 2025).
Si tratta di limitati incarichi di supplenza concernenti vacanze sull'organico cd. di fatto per i quali,
come visto, non è configurabile il vulnus lamentato in ricorso correlato alla abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Per le assunzioni su organico cd. di fatto, infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “non è configurabile in sé alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro”……“Dovendosi presumere
l'insussistenza di un abuso, in caso di conferimento di supplenze su organico di fatto, in difetto
della dimostrazione di un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio”
(cfr. Cass. 22554/2016 par.128.)
5. Osserva il Tribunale che nel caso in esame la ricorrente nemmeno ha allegato e provato che vi sia stato, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico cd. di fatto, un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione ad esempio mediante il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e per la stessa cattedra (circostanza questa che astrattamente CP_6
legittimerebbe, secondo la più recente giurisprudenza, anche per coloro che sono stati assunti per coprire posti sull'organico cd. di fatto, il risarcimento del danno, cfr. Cass. ord. n. 176/2023).
Al contrario risulta che la nel corso degli anni ha assunto alternativamente incarichi di Pt_1
docenza presso vari istituti (Iglesias, Monserrato, Cagliari, Carbonia, Guspini, Decimomannu,
Sant'Antioco) circostanza che, in difetto di ulteriori e più pregnanti allegazioni, conduce ad escludere il lamentato abuso da parte dell'amministrazione.
Non è quindi dato ravvisare nella vicenda in disamina alcun illecito nell'utilizzo della contrattazione a termine e quindi l'insorgenza di un danno risarcibile.
6. In ogni caso deve rilevarsi che la stessa ricorrente è stata immessa nei ruoli del dal CP_3
2015 talchè ella ha ottenuto il bene della vita per il quale ha agito in giudizio.
L'assunzione della a tempo indeterminato è invero avvenuta, come dalla stessa Pt_1
documentato in atti fin (cfr. pag. 2 del ricorso nonché doc. n. 62 produzioni parte ricorrente), su
posto di sostegno proprio ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera C) della legge n. 107/2015 dunque in diretta attuazione del piano assunzionale straordinario previsto dalla predetta legge.
9 Al riguardo la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto Nel lavoro pubblico
privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in
ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle
sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la
stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo
soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la
condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.
Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito
di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine
(cfr. Cass. sent. n. 14815/2021).
Risultano pertanto soddisfatti, avuto riguardo alle modalità ed alla tempistica correlata al reclutamento della ricorrente, i presupposti testè indicati onde attribuire alla assunzione a tempo indeterminato efficacia pienamente riparatoria rispetto al pregiudizio lamentato in ricorso.
6.1. E' pure in astratto possibile vantare, secondo una tesi meno rigorosa che non circoscrive l'illecito risarcibile ai soli incarichi ultratriennali sull'organico cd. diritto ma comprende anche il caso di ripetuti incarichi su posti vacanti nell'organico cd. fatto, un analogo diritto al risarcimento del danno condizionato, tuttavia, alla prova dell'ulteriore pregiudizio subito e non riparato per effetto della immissione in ruolo.
Tale dimostrazione non è stata però offerta dalla sulla quale pacificamente gravava il Pt_1
relativo onere dimostrativo (cfr. Cass. ord. n. 18614/2024 e Cass. sent. n. 3472/2020 sull'onere di allegazione e prova in capo al lavoratore di danni residuati nonostante l'assunzione in ruolo per i quali egli non beneficia di alcuna agevolazione sul piano probatorio).
7. Osserva per completezza ricostruttiva il Tribunale che i parametri indicati in ricorso onde suffragare l'istanza risarcitoria riguardano la mancata fruizione della retribuzione per i periodi estivi ed il pregiudizio subito per effetto dei licenziamenti via via disposti.
Si tratta però di profili per i quali difettano, all'evidenza, gli stessi elementi costitutivi del diritto vantato in causa non profilandosi, come detto, l'illecito lamentato ove i posti assegnati al lavoratore non riguardino l'organico cd. di diritto degli Istituti interessati.
Per quanto invece attiene alla ricostruzione della carriera, incluso il computo degli scatti di anzianità, trattasi di petitum non solo non autonomamente e tempestivamente introdotto in causa,
10 come tale non scrutinabile ex se dal Tribunale, ma pure estraneo alla tipologia di danno espressamente denunciata in causa siccome correlata alla (sola) abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato.
Dunque tale (eventuale) pregiudizio potrà, se del caso, essere azionato in separata sede, giudiziale ovvero amministrativa, dalla lavoratrice ricorrente.
8. In conclusione reputa il Tribunale insussistente l'illecito lamentato in ricorso sia con riguardo alla dedotta violazione del diritto comunitario che con riferimento, ove lo si voglia intendere come autonoma e distinta fattispecie risarcitoria, alla abusiva reiterazione dei contratti a termine, con conseguente infondatezza della/e correlata/e domanda/e volta/e ad ottenere il ristoro del danno subito.
9. Le spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e della particolarità delle questioni trattate oggetto, come è noto, di un ampio ed articolato contenzioso che solo successivamente al deposito del ricorso ha trovato adeguata sistemazione sul piano ricostruttivo,
anche per effetto della attività nomofilattica della Corte di legittimità, possono essere opportunamente compensate nella loro integralità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta, siccome infondate, le eccezioni preliminari sollevate dalla Controparte_1
e dal;
[...] Controparte_7
- rigetta, siccome infondate, le domande avanzate da;
Parte_1
- dispone la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Cagliari, 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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