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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1079/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3238/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029795536000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029795536000 TARES 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029795536000 TARES 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029795536000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029795536000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029795536000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 settembre 2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo il 25 giugno 2025, pari all'importo di € 1.974,88, in relazione alla TARES dovuta al Comune di Monreale per gli anni 2013, 2014 e 2015. All'uopo, il ricorrente lamentava la decadenza dal potere di riscossione ed eccepiva la prescrizione delle pretese tributarie. Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo sia il Comune di Monreale, chiedendo il rigetto del ricorso. In data odierna, all'esito della pubblica udienza tenutasi nell'assenza di parte ricorrente, questo Giudice ha deliberato come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Il Comune di Monreale, che ne aveva l'onere, ha invero dimostrato documentalmente ( vedi relate di notifica, in atti) di avere validamente notificato gli atti di liquidazione relativi ai tributi che qui rilevano e, successivamente, le ingiunzioni di pagamento prodromiche alla cartella oggetto di controversia, tramite raccomandate postali ricevute personalmente dal contribuente, per la TARI 2013, il 23 dicembre 2021 e, per la Tari 2014 e 2015, il 13 aprile 2023. Non essendo state impugnate le suddette ingiunzioni, risulta ormai preclusa, per il ricorrente, ogni deduzione riguardante la decadenza dalla potestà impositiva e di riscossione da parte del Comune di Monreale, dovendosi anche respingere l'eccezione di prescrizione delle pretese, essendo stata la cartella notificata entro il quinquennio dalla data di notifica delle ingiunzioni di cui sopra. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 350,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, a favore di ciascuno dei resistenti. Palermo, 25 febbraio 2026.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3238/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029795536000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029795536000 TARES 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029795536000 TARES 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029795536000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029795536000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250029795536000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 settembre 2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo il 25 giugno 2025, pari all'importo di € 1.974,88, in relazione alla TARES dovuta al Comune di Monreale per gli anni 2013, 2014 e 2015. All'uopo, il ricorrente lamentava la decadenza dal potere di riscossione ed eccepiva la prescrizione delle pretese tributarie. Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo sia il Comune di Monreale, chiedendo il rigetto del ricorso. In data odierna, all'esito della pubblica udienza tenutasi nell'assenza di parte ricorrente, questo Giudice ha deliberato come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Il Comune di Monreale, che ne aveva l'onere, ha invero dimostrato documentalmente ( vedi relate di notifica, in atti) di avere validamente notificato gli atti di liquidazione relativi ai tributi che qui rilevano e, successivamente, le ingiunzioni di pagamento prodromiche alla cartella oggetto di controversia, tramite raccomandate postali ricevute personalmente dal contribuente, per la TARI 2013, il 23 dicembre 2021 e, per la Tari 2014 e 2015, il 13 aprile 2023. Non essendo state impugnate le suddette ingiunzioni, risulta ormai preclusa, per il ricorrente, ogni deduzione riguardante la decadenza dalla potestà impositiva e di riscossione da parte del Comune di Monreale, dovendosi anche respingere l'eccezione di prescrizione delle pretese, essendo stata la cartella notificata entro il quinquennio dalla data di notifica delle ingiunzioni di cui sopra. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 350,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, a favore di ciascuno dei resistenti. Palermo, 25 febbraio 2026.