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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17532 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico NA GE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 54145/2023 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA con sede in Bisceglie (BT) alla Via Parigi n. 29, codice fiscale in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amm.re unico sig. Antonio Dell'Olio, indirizzo pec: rappresentata e Email_1 difesa dall'Avv. Leonardo Chiapperini
- Opponente -
E (c.f. , con sede in Roma Via Giovanni Nicotera n. 29, in persona del CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore avv. Roberto Pacini, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Gizzi
- Opposta- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato in data 28/11/2023 ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo 15693/2023 con il quale il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento alla CP_1 della somma di € 24.279,40 oltre accessori. Aveva premesso l'ingiungente che con contratto di affitto di ramo d'azienda registrato in data 22/03/2023, la concedeva in affitto alla il Ramo d'Azienda inserito nel CP_1 Parte_1 contesto del Centro commerciale denominato “Caput Mundi The Mall” e che la società affittuaria aveva omesso di corrispondere canoni ed altre obbligazioni previste nel contratto pari ad €. 24.279,40. A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'insussistenza del credito ingiunto e la violazione Parte_1 dell'art.
5.11 del contratto di affitto di ramo di azienda non avendo la concedente consegnato un'azienda idonea all'esercizio dell'attività commerciale prevista nel contratto di affitto di azienda per la mancata presenza di turisti, stimata in oltre 10 mila soggetti giornalieri, dovuta tra l'altro al mancato funzionamento dell'ascensore, che avrebbero dovuto portare i visitatori fino al quinto piano. La CP_1 aveva, inoltre, omesso l'attività di sviluppo commerciale concordata , per cui l'opponente spiegava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la società opposta replicando che era vero il ridotto afflusso di clientela, ma ciò non era imputabile alla , ma a inadempimenti dell'affittuaria Terminal Vaticano che si era impegnata a CP_1 pagina 1 di 3 procurare la quantità di turisti indicata. In ogni caso, la sola mancanza del flusso dei turisti rientrava nel rischio d'impresa non certo addebitabile a , la quale ha soltanto ipotizzato, ma non certo CP_1 assicurato contrattualmente il numero di turisti indicato.
2. Con ordinanza del 5 dicembre 2024 questo Giudice, rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c. di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha onerato la società opposta di promuovere il procedimento di mediazione rinviando per verificarne l'esito all'udienza del 5 maggio 2025 da tenersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in vista di tale ultima udienza , l'opponente, preliminarmente, ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria per violazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in ragione della mancata attivazione, da parte dell'opposta, della procedura obbligatoria di mediazione. La Gasak ha depositato istanza di mediazione del 2/5/2025 e verbale negativo del 28 maggio 2025.
3. Ai sensi degli artt. 5 e 5 bis Decreto legislativo 28/10 il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la domanda proposta dalla società ingiungente va dichiarata improcedibile . Come chiarito da condivisibile giurisprudenza di legittimità ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32454 del 13/12/2024) lo scopo delle norme di cui all'art. 5 dlgs.28/10 e , in ipotesi di decreto ingiuntivo del successivo art. 5 bis, è quello di favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti immediatamente ad una sentenza di improcedibilità. Se quindi le parti cercano una mediazione senza riuscirvi, e la mediazione si concluda con un nulla di fatto prima che il processo riprenda il suo corso, lo scopo della norma è raggiunto ed il processo è procedibile. In questi casi, infatti, non rileva la circostanza che la mediazione sia stata iniziata prima o dopo la scadenza del termine di 15 giorni di cui al vecchio testo dell'art. 5 d. lgs. 28/10 (termine abrogato dal d. lgs. 149/22). Quel che conta ai fini della ratio legis è il momento in cui la mediazione termina. La Suprema Corte pertanto ha, quindi, dettato il principio secondo il quale deve ritenersi tempestiva ai fini della procedibilità della domanda la mediazione che si sia comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. Nella specie l'istanza di mediazione del 2 maggio 2025 è stata tardivamente presentata soltanto a ridosso dell'udienza di prosecuzione del giudizio fissata per il 5 maggio 2025 e, quindi, necessariamente la procedura si è conclusa il successivo 28 maggio e cioè successivamente all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. L'art. 5 bis dlgs. 28/10 prevede che “1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese. Nel caso in esame , pertanto, non essendo terminata la procedura di mediazione ad istanza della società opposta nel termine indicato del 5 maggio 2025, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va dichiarata l'improcedibilità della domanda della CP_1
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara, ai sensi dell'art. 5 bis Dlgs 28/10, improcedibile la domanda proposta dalla società ingiungente;
CP_1
- condanna l'opposta alla rifusione alla società opponente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali Così deciso in Roma il 14 dicembre 2025 Il Giudice
NA GE
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